Comodato. Contratto di prestito gratuito per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 del cod. civ. e seguenti).
Comodato. 1) Nell'ambito di accordi, convenzioni o contratti finalizzati al perseguimento degli scopi statutari e delle iniziative indicate all'art. 4 dello Statuto, l'Ente ha facoltà di concedere in comodato d'uso gratuito beni mobili disponibili, non utilizzati per fini istituzionali, agli Automobile Club locali, ad altre amministrazioni pubbliche definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 ed alle società a totale partecipazione dell'Ente.
2) La scelta di concedere in comodato i suddetti beni è valutata e approvata con singoli provvedimenti del Segretario Generale.
3) Il comodato d'uso a terzi è revocabile in qualunque momento per esigenze dell'Ente, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.
Comodato. Nel caso in cui TFD accettasse di concedere in comodato al Cliente uno o più Strumenti, si applicheranno al comodato stesso, salvo per quanto riguarda il pagamento del canone e quanto di seguito indicato all’art. 4.13, le identiche norme che regolano la locazione / noleggio degli Strumenti di cui al precedente art. 4.
Comodato. 1. Il Comune non può concedere beni in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse, da indicare nella determinazione a contrattare.
2. Sono a carico del comodatario le spese che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre alle spese per servirsi del bene di cui all’articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfetario, sulla base di apposita stima, redatta dal dirigente preposto alla struttura competente o funzionario dallo stesso delegato. La stima tiene conto degli oneri sostenuti dal Comune per il mantenimento del bene da concedere in comodato.
3. Nel contratto di comodato è di norma convenuto il termine per la restituzione del bene. E’ comunque previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, a semplice richiesta del Comune.
Comodato. 1. Non e` consentito concedere beni di proprietà' comunale in comodato, se non in casi eccezionali, per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell'apposito provvedimento.
Comodato. (Art. modificato con Deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 16 maggio 2018)
1) Nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 2 e 72 del presente Manuale ed in conformità allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente, i beni immobili nella disponibilità dell’ACI, in proprietà o in locazione, possono essere concessi, in tutto o in parte, in comodato d’uso gratuito agli Automobile Club locali, alle società in house, alle società partecipate e controllate totalmente dall’Ente ed alle Fondazioni dell’Ente, nonché ad associazioni, fondazioni, comitati, enti di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato, che non hanno scopo di lucro e perseguono e tutelano interessi connessi alla promozione e diffusione della mobilità, della sicurezza, dello sport e dell’educazione stradale, in armonia con le finalità, la mission e le attività dell’ACI.
2) L’uso del bene deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene.
3) I rapporti tra le parti, in merito all’utilizzo ed alla disponibilità dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito, sono stabiliti e regolati nel relativo contratto, approvato con la deliberazione di cui al quinto comma del presente articolo. In ogni caso sono posti a carico del comodatario tutti gli oneri di ordinaria manutenzione, le spese accessorie inerenti al bene e quelle relative alle utenze, salvo che non sia diversamente e motivatamente stabilito. Le spese a carico del comodatario sono corrisposte direttamente dallo stesso o rimborsate all’ACI pro quota, qualora non sia possibile l’attivazione diretta.
4) La concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile ad associazioni, fondazioni, comitati, enti di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato, che non hanno scopo di lucro di cui al comma 1, ha luogo tramite procedura concorsuale preceduta, di regola, dalla pubblicazione di un avviso di interesse sul sito istituzionale dell’Ente, fatta, comunque, salva la possibilità di procedere mediante negoziazione con un solo contraente in relazione allo scopo ed all’interesse sociale da perseguire alla luce delle circostanze del caso concreto o in considerazione della particolare natura e configurazione del soggetto contraente.
5) Il provvedimento di concessione in comodato d’uso dell’immobile è adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell’ACI, adeguatamente motivata, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed all’interesse social...
Comodato. È il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra gratuitamente una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. (art. 1803 e seguenti c.c.). Il presente regolamento disciplina unicamente le procedure relative al comodato di beni mobili.
Comodato. La garanzia della presente polizza è operante anche per la responsabilità dell’Assicurato relativamente ai beni dati in comodato d’uso, leasing, locazione a terzi, esclusa, comunque, l’errata utilizzazione degli stessi.
Comodato. 1) Con deliberazione del Consiglio Direttivo, debitamente motivata, i beni immobili di proprietà dell’Ente o tenuti in locazione possono essere concessi in comodato alle società partecipate e controllate totalmente dall’Ente o a soggetti che svolgono per Statuto attività strumentale di produzione di beni e servizi o attività utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
2) L’uso del bene deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene.
Comodato. Contratto con il quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodatario) una cosa mobile (apparecchiatura) affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.