CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL COMUNE DI VILLAPUTZU. CIG: 71740705D8
Rep. n.
COMUNE DI VILLAPUTZU PROVINCIA SUD SARDEGNA
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL COMUNE DI VILLAPUTZU. CIG: 71740705D8
L’anno duemiladiciassette, addì del mese di , alle
ore, in Villaputzu e nella Casa Comunale avanti a me Xxxxx Xxxxxx – Segretario del Comune di Villaputzu, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi i Sigg.:
1) dott.ssa Xxxxxxx Xxxx, nata a Cagliari il 01.11.1980, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Commercio del Comune di Villaputzu (C.F. n. 80003170927), giusta decreto sindacale n. 14 del 30.12.2016, la quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune ed ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c), della legge n. 267 del 18/08/2000;
2) , nato a il e residente in
via n. (C.F. ), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore di , avente sede legale a
, in Via n. (C.F. e Partita Iva );
Si conviene quanto segue:
PREMESSO:
-che con determinazione n. del del Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Commercio veniva indetta una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione del servizio
del Comune di Villaputzu;
-che con determinazione n. del del Responsabile del Settore
Tributi, Patrimonio e Commercio è stata aggiudicata, a per la
concessione del servizio, con l’aumento del % sul canone concessorio posto a base di gara;
-che a garanzia degli obblighi contrattuali , ha costituito la cauzione definitiva di € (diconsi € ) pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, mediante ;
-che la stessa/o ha costituito polizza assicurativa per un importo pari ad € 450.000,00 a copertura di eventuali danni alla struttura e agli impianti presenti causati da atti vandalici e dolosi, incendi, fulmini, scoppi per dolo o colpa grave, contenente la clausola del pagamento dei danni direttamente ed esclusivamente in
favore del comune concedente tramite polizza n. emessa il dalla
. - Agenzia di Ag/ , Via n° ,
-che la stessa/o ha costituito polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. emessa il da - Agenzia di Ag/
Via n° ; per un massimale di rischio pari ad € 1.000.000,00 per sinistro, € 1.000.000,00 per singola persona ed € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;
-che la stessa/o ha costituito polizza assicurativa per un importo pari ad € 150.000,00 a copertura di eventuali furti dell’attrezzatura presente all’interno dell’impianto.
ART. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2.1 Il Comune di Villaputzu rappresentato come sopra, concede a , in qualità di Amministratore di , che accetta il seguente servizio:
- gestione del servizio pubblico locale di rilievo economico per la macellazione della carni da destinare all’alimentazione umana, da realizzarsi presso il mattatoio comunale sito a Xxxxxxxxxx xx xx 00x000 xxxxx xx X.X. 000.
2.2 Il concessionario s’impegna ad eseguire i servizi e le offerte migliorative presentate nella propria offerta in sede di gara.
ART. 3
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
3.1 Il luogo di svolgimento del servizio è lo stabilimento del mattatoio di proprietà comunale sito al km 68+900 dell’ex s.s. 125, contraddistinto in catasto al foglio 54 mappale 766, categoria catastale E9 ed esteso su una superficie totale pari a 1.736,23mq.
3.2 Elenco locali attività.
La struttura risulta essere composta da diversi locali in cui può avere luogo il ciclo produttivo, di seguito elencati:
a - Sala macellazione bovini b - Sala tripperia bovini
c - Sala macellazione suini
d - Sala macellazione ovi-caprini e - Sala tripperia ovi-caprini
f - Sala uscita carni e cella frigorifera con comparto per le carni sospette
g - Spogliatoio personale
h - Cella frigorifera per pelli sotto vincolo per TSE i - Stalle sosta animali.
3.3 Descrizione delle principali attrezzature ed impianti di lavorazione.
All’interno della sala di macellazione bovini (a) sono presenti: - trappola per l’abbattimento - griglia di dissanguamento - pozzetto raccolta sangue con vagonetto e argano di sollevamento -argano sollevamento carcassa - guidovia a doppio binario per movimentazione carcasse - pedana scuoiatura meccanica - pedana eviscerazione e mezzenatura - sega sterno e sega per mezzenatura - lavelli sterilizzatori a 82 °C per sega sterno e sega mezzenatura - un lavello sterilizzatore con comando a pedale, temperatura non inferiore a 82 °C - lavastivale automatico - lavello per veterinario con un asciugamano elettrico ad azionamento automatico ed erogatore automatico di sapone - sterminatore elettrico insetti volanti - un deumidificatore industriale - pozzetti inox con cestello estraibile in acciaio inox AISI 304 con griglia superiore.
Nella sala di macellazione bovini (b) sono presenti: - lavatrippe centrifuga automatica per la raschiatura di trippe e centopelli - pulizampi centrifuga automatica per la raschiatura di zampi - un lavello sterilizzatore con comando a pedale, temperatura non inferiore a 82 °C - sterminatore elettrico insetti volanti - vasca per lo svuotamento del contenuto degli stomaci ed intestini (separato dalla zona lavatrippe e pulizampi) - un deumidificatore industriale - pozzetti inox con cestello estraibile in acciaio inox AISI 304 con griglia superiore.
Nella sala di macellazione suini (c) sono presenti: - trappola per l’abbattimento dei suini - pinza di stordimento a mezzo di elettronarcosi per suini - griglia di dissanguamento - vasca di raccolta del sangue - presa gas per la flamba tura - tavolo a rulli per la flamba tura -un aspiratore di fumi per reparto bruciatura suini - argano
di sollevamento carcasse - guidovia a doppio binario per movimentazione carcassa - divaricatore pneumatico - un lavastivale automatico - un deumidificatore industriale
- un lavello sterilizzatore con comando a pedale, temperatura non inferiore a 82 °C - sterminatore elettrico insetti volanti - pozzetti inox con cestello estraibile in acciaio inox AISI 304 con griglia superiore.
Nella sala di macellazione ovi-caprini (d) sono presenti: - pinza di stordimento a mezzo di elettronarcosi per ovi-caprini - sistema di sollevamento pneumatico - carrello di raccolta del sangue - lavello sterilizzatore cannula immissione aria compressa nel canale vertebrale - guidovia a doppio binario per movimentazione carcasse - un deumidificatore industriale - un lavello sterilizzatore con comando a pedale, temperatura non inferiore a 82 °C - sterminatore elettrico insetti volanti - pozzetti inox con cestello estraibile in acciaio inox AISI 304 con griglia superiore.
Nella sala tripperia ovi-caprini (e) sono presenti: - lavatrippe centrifuga automatica per la raschiatura di trippe e centopelli - pulizampi centrifuga automatica per la raschiatura di zampi - un lavello sterilizzatore con comando a pedale, temperatura non inferiore a 82 °C - sterminatore elettrico insetti volanti - tavoli e carrelli per lo svuotamento del contenuto degli stomaci ed intestini
- un deumidificatore industriale - pozzetti inox con cestello estraibile in acciaio inox AISI 304 con griglia superiore.
Nella sala uscita carni (f) sono presenti: - guidovia a doppio binario per movimentazione carcasse - un deumidificatore industriale - un lavello sterilizzatore con comando a pedale, temperatura non inferiore a 82 °C - sterminatore elettrico insetti volanti - pozzetti inox con cestello estraibile in acciaio inox AISI 304 con griglia superiore - braccio di carico a colonna - portale isotermico, tunnel mobile di protezione a piano terra, per protezione delle operazioni di carico carni in uscita -
cella frigo dotata di un congelatore a pozzo per deposito delle carni sospette - registratore di temperatura digitale.
Nel locale adibito a spogliatoio personale (g) sono presenti: - armadietti spogliatoio monoposto ad un anta - erogatore di sapone di acciaio inox - un asciugamano elettrico ad azionamento automatico.
Nelle stalle di sosta animali (i) sono presenti: - abbeveratoio automatico per bovini - rastrelliera mangiatoia portaballe per bovini - mangiatoie per ovi-caprini - abbeveratoio per ovi-caprini automatico - mangiabevi a tramoggia per suini.
Per le operazioni di lavaggio sia interno, relativamente alle varie sale, che esterno si dispone di una idropulitrice per il lavaggio e la disinfezione dei locali e automezzi, funzionante a vapore e ad acqua calda e fredda.
Le stalle, le sale di macellazione, le sale delle altre lavorazioni, l’area esterna di lavaggio degli automezzi, sono tutte dotate di pozzetti di raccolta liquami con griglia superiore per la raccolta dei rifiuti solidi, tali da permettere il deflusso verso la vasca di raccolta delle sole acque di lavaggio.
Lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal lavaggio delle sale di macellazione e dalle altre sale, dal lavaggio delle stalle e dai servizi igienici (ufficio veterinario, spogliatoio personale), avviene mediante pompaggio nella rete fognaria pubblica dalla vasca di raccolta interna alla struttura.
Alla consegna dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito inventario.
Il concessionario dovrà usare la diligenza del buon padre di famiglia nell’utilizzo degli immobili e delle attrezzature, avvalendosi nell’espletamento del servizio di personale proprio e a proprio rischio.
ART.4
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE: PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.
4.1 Nell’ambito del servizio di macellazione il concessionario dovrà garantire le attività di seguito elencate “a titolo esemplificativo”:
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (macellazione, idrico, elettrico, di depurazione, piazzale, accesso e recinzioni);
- custodia e vigilanza dell’immobile;
- pulizia dell’intero compendio: manufatti, aree esterne, attrezzature, macchinari, aree di sosta degli animali, frigoriferi e quant’altro ivi installato;
- smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e rifiuti assimilabili agli urbani, speciali e liquidi, nel rispetto della normativa vigente.
4.2 In particolare, il concessionario dovrà:
1. adottare tutte le procedure atte a garantire il rispetto del benessere animale e dei requisiti di sicurezza degli alimenti che la normativa sanitaria vigente pone in capo al gestore di uno stabilimento di macellazione riconosciuto;
2. eseguire la macellazione ed i servizi inclusi con obiettività e onestà tutelando la più completa disponibilità alla macellazione, anche per capi singoli di proprietà di privati. In particolare relativamente alle operazioni di spaccatura e scuoiatura delle carcasse, queste dovranno essere eseguite in maniera da garantire la migliore qualità possibile delle carni;
3. condurre e pesare il bestiame e provvedere a coadiuvare il proprietario del bestiame nella conduzione del bestiame stesso; procede alla pesatura e successiva immissione nella sala di mattazione;
4.garantire almeno un giorno alla settimana le macellazioni ai macellai locali;
5. provvedere alla pesatura ed all’introduzione delle carni nelle celle frigorifere, che
debbono essere sempre mantenute pulite;
6. provvedere all’accensione delle celle frigorifere nelle quali viene introdotta la carne con accertamento
del funzionamento e, in caso negativo, all’immediato ripristino dell’inconveniente riscontrato; è quindi responsabile di quanto collocato nelle celle frigorifere ed assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle celle frigorifere e degli impianti di raffreddamento;
7. eseguire il trasporto delle carni macellate, con autonomo ed idoneo mezzo, dal mattatoio alle singole macellerie, ovvero a domicilio dei privati; l’automezzo addetto al trasporto dovrà essere munito delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente;
8. svolgere il servizio di erogazione dei documenti di accompagnamento commerciale per le carni in uscita e provvedere altresì all'invio del Modello ISTAT/61 relativo alla statistica del bestiame macellato;
9. collaborare con i sanitari segnalando tempestivamente al Veterinario Ufficiale eventuali anomalie degli animali o delle carcasse, riscontrate durante tutte le fasi della macellazione;
10. garantire un servizio permanente di macellazione peculiare d'urgenza, previa autorizzazione del servizio veterinario competente.
11. provvedere allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivanti dall’attività di macellazione da effettuarsi nel pieno rispetto della normativa vigente e provvedere allo smaltimento senza indugio dello stallatico;
12. provvedere a raccogliere il sangue risultante dalla macellazione in apposite vasche impermeabili ed a stipulare apposito contratto a proprie spese per il relativo smaltimento attraverso ditta specializzata ed idonea a tale mansione;
13. osservare tutte le disposizioni igienico sanitarie impartite secondo le normative vigenti dal Veterinario Ufficiale, nonché essere responsabile della implementazione e dell’applicazione del manuale di autocontrollo dell’impianto secondo il sistema HACCP e assicurare che le procedure messe in atto soddisfino i requisiti per l’analisi di rischio; assumere giuridicamente la qualifica di Operatore del settore alimentare e gli obblighi derivanti dalla suddetta qualifica ricompresi nei regolamenti CE852\04,853\04 e 882\04;
14. garantire la fornitura d’acqua necessaria per la pulizia dei mezzi di trasporto degli animali portati al mattatoio nonché la fornitura di acqua calda e fredda in tutto l’impianto di macellazione;
15. versare all’Azienda ASL competente i diritti sanitari previsti dal decreto legislativo n.194/2008;
16. farsi carico degli esami trichinoscopici previsti per legge (D.Lgs. 18.4.1994 n.
286 –D.M.19.12.1997), compreso il ritiro ed il campionamento, stipulando apposita convenzione;
17. provvedere alla registrazione della specie bovina al sistema di anagrafe bovina nazionale;
18. farsi carico della derattizzazione e disinfestazione.
19. essere responsabile e farsi carico di tutti gli adempimenti non specificati in questo elenco, ma necessari ed obbligatori dalla normativa vigente per l’espletamento del servizio oggetto della concessione.
4.3 Il Concessionario dovrà assicurare l’apertura della struttura per almeno 2 giorni alla settimana e per un minimo di 5 ore giornaliere, concordando l’apertura con il competente Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine Animale dell'Azienda ASL, avvalendosi di personale in numero adeguato ed in possesso di
idonee professionalità.
ART. 5
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
5.1 Il concessionario è tenuto:
1) ad effettuare la macellazione ed i servizi annessi con imparzialità e correttezza, garantendo la massima disponibilità alla macellazione anche per capi singoli di proprietà di privati assicurando priorità alle esigenze degli allevatori ed operatori residenti nel territorio coincidente con la zona sociosanitaria;
2) a contestare obbligatoriamente, rispondendone in proprio, infortuni, manomissioni, xxxxxxxx ed altre anomalie riscontrate negli animali in arrivo e nella carne in partenza, nei confronti dei rispettivi proprietari o destinatari;
3) ad aderire ad eventuali piani europei, nazionali, regionali o locali, volti a promuovere la qualità della carne attraverso il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera, macelli compresi, secondo il “piano carni” nazionale;
4) a fornire, obbligatoriamente e senza bisogno di preventiva richiesta, al Comune sia i dati nominativi degli utenti che le statistiche relativi ai capi macellati, con cadenza sia trimestrale che annuale, nonché copia del bilancio annuale d’esercizio;
5) ad assicurare un servizio continuativo di macellazione speciale d'urgenza, previa autorizzazione del servizio veterinario competente;
6) ad applicare nella macellazione lo standard di lavorazione previsto dalla normativa CEE;
7) a comunicare tempestivamente ogni eventuale interruzione della macellazione dovuta a cause di forza maggiore;
8) a farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell’attività e all’utilizzo
dell’intera struttura, come, a titolo esemplificativo, gli allacci, volture e consumi dell’acqua, energia elettrica, spese d’ufficio ed imposte e tasse (TARI); il Concessionario, infatti, prima di iniziare l’attività dovrà attivare e volturare a proprio nome tutte le suddette utenze;
9) a gestire e a custodire gli impianti e le attrezzature presenti nel Mattatoio; per qualsiasi danneggiamento il concessionario sarà responsabile verso il Comune, salvo l’eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell’autore del danno;
10) ad usare con diligenza tutte le attrezzature presenti nel mattatoio;
11) a produrre, prima dell’inizio dell’attività, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e ad informare l’Amministrazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso;
12) ad accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la gestione dell’impianto di macellazione e dei relativi servizi avuti in concessione, ivi compresi gli adempimenti e gli oneri relativi agli scarichi inquinanti nel rispetto della normativa vigente;
13) a provvedere, in osservanza della normativa in materia, allo smaltimento delle acque di lavaggio del mattatoio, di tutti i rifiuti speciali ed in modo particolare dello stallatico;
14) a farsi carico delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sostituzioni e riparazioni dipendenti dal normale deterioramento prodotto dall’uso delle attrezzature, degli impianti e delle aree accessorie avute in consegna;
15) ad osservare, nell’utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
16) a gestire il mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
igienico-sanitaria di riferimento;
17) a vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;
18) a tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura;
19) ad eseguire le pulizie giornaliere e periodiche di tutto il complesso destinato alla macellazione compresi i locali e le zone sotto utilizzate, gli uffici, i servizi igienici e gli spogliatoi, gli strumenti e le attrezzature, nonché la pulizia dei marciapiedi e delle aree esterne di pertinenza del mattatoio, utilizzando acqua corrente e con l’ausilio di detergenti e disinfettanti. Nella gestione dell’impianto il Concessionario dovrà osservare le prescrizioni e le norme in materia sanitaria.
ART.6 DIREZIONE DEL MATTATOIO
6.1 La direzione del mattatoio è di competenza del concessionario, il quale è responsabile del regolare funzionamento dell’impianto di macellazione e dei relativi servizi avuti in concessione, in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamenti, nonché a quelle impartite dal comune di Villaputzu e dagli altri enti competenti in materia.
ART.7
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
7.1 Il concessionario ha l’obbligo di custodire e conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.
7.2 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni causati dal
concessionario nello svolgimento dei servizi o per finalità estranee a quelle per cui i locali sono concessi.
7.3 Nella gestione dell’attività, in caso di assunzione di personale, il concessionario si obbliga a rispettare le norme vigenti in materia di lavoro.
7.4 Il concessionario ai sensi dell’art. 2, comma 461 della L. 24-12-2007 n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, ha l’obbligo di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
7.5 Il mancato rispetto di una qualsiasi clausola, relativa agli obblighi posti a carico del concessionario, comporterà la decadenza della concessione con semplice Raccomandata A.R. da parte dell’Ente.
ART.8
DURATA DEL CONTRATTO
8.1 Il contratto di concessione avrà una durata di anni 6 con decorrenza dalla stipula contrattuale dell’atto di concessione, rinnovabile per un pari periodo secondo analoghe condizioni e modalità di svolgimento e previa valutazione del buon esito
del servizio svolto, nonché della convenienza economica dell’Ente alla prosecuzione del rapporto. Nel caso in cui fosse rinviata la stipulazione del contratto, la durata della concessione decorrerà dalla data di effettiva consegna della struttura come risultante da apposito verbale.
8.2 Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.
8.3 È facoltà dell’amministrazione, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un nuovo concessionario, prorogare la concessione, nell’osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel bando e nel presente contratto, per il periodo strettamente necessario ad addivenire alla stipula del nuovo contratto di concessione, per un periodo massimo di sei mesi.
8.4 Qualora a causa dell’entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il mattatoio non più idoneo all’uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il concessionario non potrà sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta.
8.5 È facoltà dell’amministrazione prevedere in tal caso la prosecuzione del servizio di macellazione, previa esecuzione, da parte dell’amministrazione stessa, dei lavori che si rendessero necessari.
ART. 9 CANONE CONCESSORIO
9.1 Il canone concessorio annuo è fissato in € ( euro ) più iva di legge, che dovrà essere versato al Comune, servizio di Tesoreria, tramite bonifico bancario presso l’Istituto di credito Banco di Sardegna, Agenzia di Villaputzu, codice iban IT 87 V 01015 86411 000000013625 intestato a Comune di
Villaputzu, entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza.
9.2 Il canone concessorio, a partire dall’anno 2018, sarà aggiornato annualmente, nella misura del 100% delle variazioni accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
9.3 Il corrispettivo relativo alla prima annualità del canone verrà versato all’atto della stipulazione del contratto e le annualità successive verranno versate ogni dodici mesi alla medesima scadenza della prima annualità.
9.4 Qualora il pagamento del canone concessorio non dovesse avvenire entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza, il contratto s’intende risolto automaticamente.
9.5 La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Spetteranno, pertanto, all’aggiudicatario, a titolo di compenso onnicomprensivo per la gestione, gli introiti incassati e rendicontati nel periodo di affidamento.
ART.10
LAVORI DI ADEGUAMENTO DA EFFETTUARE
10.1 Il concessionario, preso atto che:
- l’intera struttura necessita di alcuni interventi per la riacquisizione del bollo europeo CE in ossequio ai regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 1099/2009, nonché loro eventuali modifiche ed integrazioni successive;
- a seguito di sopralluogo congiunto effettuato dal Comune di Villaputzu in concerto con la ASL, servizio veterinario, è emersa la necessità di prevedere la costruzione di un bussolotto esterno all’area di entrata dei suini, il cui costo è stato stimato in circa
€ 5.000,00 ( IVA esclusa);
- si rende necessario il ripristino della funzionalità della cella frigorifero, il cui costo
è stato valutato in circa € 10.000,00 (iva esclusa),
si obbliga ad effettuare tali lavori, previa produzione di idonea documentazione giustificativa dei costi affrontati e verifica da parte di competente personale comunale, che ne constati la regolare esecuzione. I lavori dovranno essere documentati con apposito progetto contenente anche un computo metrico estimativo e dovranno essere preventivamente autorizzati dall’ente concedente e avallati dal servizio veterinario.
10.2 Il Comune di Villaputzu provvederà a detrarre le spese sostenute, di cui al comma precedente, debitamente documentate, dal canone concessorio fino a concorrenza dell’importo massimo stimato in massimo € 5 mila per la costruzione del bussolotto e in € 10 mila per il ripristino della cella frigorifera .
10.3 Il concessionario cura l’acquisizione a proprie spese di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere e l’esercizio dell’attività di macellazione delle carni destinate all’alimentazione umana.
10.4 Al medesimo dovranno essere intestate le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative, sarà inoltre tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative necessarie.
10.5 L’eventuale diniego da parte delle Superiori Autorità, (Regione, A.S.L., Provincia, etc) dei prescritti Nulla - Osta, autorizzazioni, etc. non determina responsabilità a carico dell’Ente per mancata attivazione del servizio, né tantomeno costituisce titolo per richieste risarcitorie.
ART. 11
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
11.1 Rimangono a carico del concedente le sole spese relative alla manutenzione straordinaria dei fabbricati, intesa come opere e modifiche necessarie per rinnovare migliorare e sostenere parti strutturali degli edifici. Il Concessionario non può
opporsi alla esecuzione dei predetti lavori né tantomeno prendere indennizzo alcuno per l’eventuale limitazione o temporanea sospensione dell’attività in dipendenza dei lavori medesimi.
11.2 Per quanto concerne i fabbricati, è a carico del Concessionario solo la manutenzione ordinaria; il Comune si riserva il diritto di ordinare al Concessionario le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie per la salvaguardia dell’impianto e delle attrezzature; in caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinati si provvederà d’ufficio con spese a carico del Concessionario.
ART. 12 RESPONSABILITA’
12.1 Il concessionario manterrà sollevato ed indenne il concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in occasione della realizzazione, dell’utilizzo e della gestione della struttura, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo del concessionario medesimo.
12.2 Il Concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che possano derivare alla struttura a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi.
ART. 13 FACOLTÀ D’ISPEZIONE
13.1 Durante il periodo di validità della concessione il Comune avrà facoltà di effettuare, tramite proprio personale o personale esterno specializzato appositamente incaricato, ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare il puntuale rispetto delle condizioni contrattuali. Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le notizie utili richieste per fini statistici.
ART. 14 RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
14.1 Alla scadenza, il Concessionario dovrà riconsegnare il complesso al Comune in buone condizioni di manutenzione, con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti.
ART. 15
PERSONALE UTILIZZATO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
15.1 Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale e impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
15.2 Si dovrà impegnare, inoltre, a rispettare i contratti collettivi di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi e le norme di sicurezza. L'amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e a seguito della loro perdurante inosservanza, potrà in qualsiasi momento procedere alla risoluzione del contratto di concessione.
ART. 16 SICUREZZA
16.1 Il concessionario si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione
da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
16.2 In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi (ad es. scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetti, occhiali, ecc.) e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
16.3 Il concessionario è solo e unico responsabile dell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e, pertanto, avrà l’obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
16.4 Il concessionario potrà avvalersi di ditte specializzate che curino per suo conto quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, resta fermo che ogni onere sarà a proprio carico.
ART. 17 INADEMPIMENTI E RITARDI
17.1 Laddove si verifichino gravi violazioni, l’amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art. 1456 x.x. xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
00.0 Xx considerano gravi violazioni, per le quali si procederà alla risoluzione, i seguenti casi a carattere non esaustivo:
a) inosservanza delle modalità specifiche di esecuzione del servizio, lentezze, deficienze organizzative, danneggiamento di manufatti o materiali dell'Amministrazione;
b) danneggiamento dell’immobile;
c) mancata o cattiva manutenzione dell’immobile accertata dai tecnici comunali;
d) mutamento della destinazione d’uso;
f) inadempimento delle prescrizioni del presente bando in ordine alle misure di sicurezza e all' assicurazione degli addetti al servizio;
g) in caso di frode, di grave negligenza e inadempienza, compreso l’abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
h) utilizzo dei beni dati in concessione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità perseguite dal Comune;
i) motivi di pubblico interesse;
l) cessione del contratto;
m) mancato pagamento del canone per un’annualità entro i termini previsti nel presente contratto all’art. 9;
n) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini prescritti;
17.3 L'Amministrazione Comunale procederà, per iscritto tramite raccomandata o via pec, a diffidare il concessionario ad adempiere entro il termine di giorni cinque lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.
17.4 Decorso inutilmente detto termine senza che si sia provveduto ad eliminare l'inadempimento contestato dall'Amministrazione, si procederà alla risoluzione del contratto in danno al concessionario, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17.5 La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva prestata.
17.6 Qualora la risoluzione avvenga per responsabilità del concessionario e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, il comune potrà provvedere
ad assicurare il servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi, in tal caso, la maggiore spesa dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, restano a carico del concessionario. In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata alla ditta concessionaria con raccomandata o pec.
17.7 L’esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti, che hanno determinato la risoluzione contrattuale.
17.8 Il ritardo nel versamento del canone alla scadenza pattuita comporterà l’applicazione degli interessi legali e di una penale pari:
- al 0,50 ‰ della somma da corrispondere se il versamento verrà effettuato tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di scadenza;
- al 1‰ della somma da corrispondere se il versamento verrà effettuato tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno dalla data di scadenza.
ART.18 RESPONSABILITÀ DI GESTIONE
18.1 La gestione dell’attività che il concessionario è autorizzato a svolgere nell’immobile concesso, viene effettuata a suo esclusivo carico e vantaggio. E’ espressamente ed irrevocabilmente stabilito che tutti gli acquisti e vendite di merci ed attrezzature, o comunque ogni contratto afferente la gestione dell’attività, ogni assunzione, licenziamento e pagamento di personale ed in genere ogni assunzione di impegni e di obbligazioni di qualsiasi natura verso terzi è a completo ed esclusivo carico del concessionario o suoi aventi causa e che il Comune in nessun caso e per nessun motivo potrà essere chiamato a rispondere di atti o fatti afferenti la gestione imprenditoriale svolta dal concessionario medesimo.
ART.19
CONTROLLO ISPETTIVO E VIGILANZA IGIENICO SANITARIA
19.1 Il controllo ispettivo delle carni e la vigilanza igienico-sanitaria dell’impianto e sulle attrezzature è svolto, ai sensi della normativa sanitaria vigente, dal competente Servizio Veterinario. Il gestore del servizio metterà a disposizione del Servizio Veterinario i locali necessari all’espletamento del servizio, le attrezzature di laboratorio, il materiale per il prelievo dei campioni per le analisi e quant’altro necessario.
ART.20
OBBLIGAZIONI ASSUNTE VERSO TERZI
20.1 Il Concessionario o i suoi aventi causa sono direttamente e personalmente responsabili di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi per fatti inerenti sia la realizzazione dei lavori, sia la gestione dell’attività svolta nell’immobile. A tal scopo, il Comune concedente, viene riconosciuto, sin da ora, estraneo alle obbligazioni predette per ogni effetto conseguente. Il Concessionario si obbliga a trasferire ai suoi aventi causa la suddetta particolare condizione.
ART. 21
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
21.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo , nella transazione finanziaria, del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto
21.2 Il codice CIG assegnato a questa procedura è: 71740705D8.
ART. 22
FACOLTA’ DEL CONCEDENTE
22.1 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento tutti i controlli e le ispezioni finalizzate a verificare la puntuale osservanza dei patti convenuti, nonché il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti vigenti.
ART. 23
DOMICILI CONTRATTUALI
23.1 A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio in: Il Concedente: Xxx X. Xx Xxxxx xxx – 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
Il Concessionario: Xxx X. Xx Xxxxx xxx – 00000 Xxxxxxxxxx (XX).
23.2 Le parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
ART. 24
DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE
24.1 Il Concessionario non potrà cedere ad altri la concessione sotto pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ ammesso la sub concessione secondo quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
ART. 25
FORO COMPETENTE
25.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 26
MODIFICHE
26.1 Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida solo se risultante da scrittura privata sottoscritta dalle parti.
ART. 27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
27.1 I dati personali del concedente saranno trattati dal concessionario solo per le seguenti finalità:
a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalle normative comunitarie;
c) in relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
ART. 28 RISERVATEZZA
28.1 Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del contratto, per le finalità in esse indicate, sono considerate informazioni riservate. Hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico. Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria, che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio.
ART. 29
NORME ANTICORRUZIONE
29.1 Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m. e di obbligarsi ad osservare le disposizioni ivi contenute per tutta la durata delle prestazioni contrattuali.
29.2. Il Concessionario si obbliga, altresì per quanto di competenza, ad osservare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaputzu approvato con delibera G.C. n. 6 del 23/01/2014 . L’inosservanza degli obblighi derivanti dai precitati Codici di Villaputzu costituiscono causa di risoluzione contrattuale.
Letto, confermato e sottoscritto
ART. 30 REGISTRAZIONE
30.1 Tutte le spese inerenti, relative e conseguenti al presente contratto quali diritti di segreteria, xxxxx e oneri di registrazione del contratto sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VILLAPUTZU
IL CONCESSIONARIO
Si accettano e si approvano integralmente e incondizionatamente le clausole contenute negli artt. 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 10 e 15.
IL CONCESSIONARIO
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi;
Richiesto io Segretario Comunale - Ufficiale rogante - ho ricevuto il presente atto, predisposto in modalità elettronica, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo, tramite personale di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 15 facciate a video per intero e parte della presente a video. Ne ho dato lettura alle parti, le quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono manualmente per essere successivamente acquisito mediante scansione ottica con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.
s) del D. Lgs. n. 82/2005 del Codice di amministrazione digitale (CAD) da parte dell’ufficiale rogante.
Viene altresì sottoscritta manualmente la planimetria allegata sotto la lettera “A”.
CONCESSIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx)
L’UFFICIALE ROGANTE
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxx)