ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Clausole campione

ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza. Il concessionario, nel caso in cui, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e della sicurezza sul lavoro nonché le norme in materia fiscale, restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente concedente per violazioni in materia. Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l’utilizzo pubblico del bene ove prevista contrattualmente la sua coesistenza e compatibilità con l’uso concesso. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso,salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone se trattasi di canone di mercato. Nessuna riduzione del medesimo sarà dovuta in caso di canone agevolato di cui all’art. 8. Al concessionario è vietata la subconcessione senza il consenso scritto dell’Amministrazione concedente pena l’immediata decadenza dalla concessione e l’incameramento della cauzione, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione concedente. Al concessionario è fatto altresì assoluto divieto di modificare la destinazione d’uso del bene oggetto di concessione. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone e/o la tariffa d'uso e a depositare,dove previsto, la cauzione nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Provinciale. Tali richieste potranno essere avanzate dall’Amministrazione Provinciale in qualunque momento. Il concessionario è obbligato ad esonerare espressamente la Provincia da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto, od omissione dei dipendenti, degli associati, o di terzi, anche se resi possibili o facilitati dall’assenza od inavverten...
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 8.1 Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza. 8.2 Il concessionario nel caso in cui, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente concedente per violazioni in materia. 8.3 Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone se trattasi di canone di mercato. Nessuna riduzione del medesimo sarà dovuta in caso di canone agevolato di cui all’art.5 8.4 Al concessionario è vietata la subconcessione senza il consenso scritto dell’Amministrazione concedente pena l’immediata decadenza dalla concessione e l’incameramento della cauzione, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione concedente. 8.5 Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone e a depositare la cauzione nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione. 8.6 Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi del Convitto Nazionale. Tali richieste potranno essere avanzate dall’Amministrazione Provinciale in qualunque momento. 8.7 Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate a cura e spese del concessionario compresi tutti i lavori stradali di segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada vigente. 2. Per la segnaletica verticale dovranno essere presentati i certificati di conformità previsti per Legge. 3. Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, ed alla segnaletica stradale a cura e spese del concessionario, durante il periodo della concessione nei tempi nei modi indicati nella offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara. 4. Dovrà essere predisposta l’immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate ad opera di terzi, la cui spesa graverà direttamente a carico del concessionario se questa non sarà opportunamente coperta da assicurazione contro atti vandalici. 5. Il concessionario dovrà occuparsi anche: a) della raccolta degli incassi e successivo conteggio, divisione per conio, insacchettamento, rendicontazione al Comune e versamento in banca; b) di elevare sanzioni mediante il proprio personale per l’inosservanza del Codice della Strada; a) Il concessionario è, inoltre, tenuto ad eseguire: a) il rifacimento la segnaletica orizzontale una volta all’anno; b) la manutenzione in norma della segnaletica verticale e d’informazione installata e sua immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge;
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. ART. 9 –
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 7.1 Fermo restando quanto già indicato al precedente art. 3, il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza. Il concessionario è tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la concessione: in particolare, in caso di utilizzazioni agricole, dovranno essere attuate le migliorie fondiarie e le condizioni indicate nel disciplinare allegato all'atto di concessione. 7.2 Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone. 7.3 Al concessionario è vietata la subconcessione, salvo il subingresso del cessionario contestuale alla cessione dell'attività e della eventuale relativa proprietà, pena i provvedimenti di cui all'art. 5 di questo Regolamento. 7.4 Il concessionario è tenuto a consentire eventuali visite di sopralluogo allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari e di contratto. 7.5 Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento. 7.6 Nell’ipotesi in cui la concessione ad “uso diverso dall’agricolo” abbia ad oggetto aree classificate come “inondabili” in base: a) alla Delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra n. 53 del 28.4.99 e successive modificazioni ed integrazioni; b) e al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità stessa redatto ai sensi dell’art. 117, comma VI ter della L. 183/89 e art. 1 del D.L. 180/98; c) ai Piani di bacino di interesse regionale approvati con Delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 5.5.2003, n. 17 del 5.2.2003 e n. 34 del 31.3.2003 rispettivamente per gli ambiti 18, 19 e 20; il concessionario ha l’obbligo di dotarsi degli strumenti di prevenzione e delle opportune cautele a tutela della pubblica e privata incolumità in base a quanto previsto da apposito Foglio di Norme. 7.7 Il concessionario ha l’obbligo di attivare tutte le procedure indicate al comma precedente ogniqualvolta il Dipartimento della Protezione Civile tramite la Regione Liguria o direttamente la Regione ...
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Oltre a quanto riportato nei precedenti articoli, il concessionario dovrà: - garantire la presenza costante del numero di addetti previsti per i singoli turni di cui all’art. 6, secondo l’articolazione oraria prevista dal presente capitolato, procedendo all’immediata sostituzione del personale indisponibile; - attivare la sorveglianza del pubblico in modo diligente; - garantire il decoro del museo; - comunicare tempestivamente guasti o danneggiamenti agli impianti, agli arredi e alle strutture del museo; - consentire in qualunque momento l’accesso agli incaricati del comune per il controllo; - assicurare il rispetto della puntualità degli orari; - restituire alla scadenza della convenzione gli spazi in stato di perfetta efficienza; - fornire al personale in servizio un tesserino di riconoscimento con foto tessera e nominativo dell’addetto.
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 7.1 Il concessionario ha l’obbligo di custodire e conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. 7.2 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni causati dal concessionario nello svolgimento dei servizi o per finalità estranee a quelle per cui i locali sono concessi. 7.3 Nella gestione dell’attività, in caso di assunzione di personale, il concessionario si obbliga a rispettare le norme vigenti in materia di lavoro. 7.4 Il concessionario ai sensi dell’art. 2, comma 461 della L. 24-12-2007 n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, ha l’obbligo di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. 7.5 Il mancato rispetto di una qualsiasi clausola, relativa agli obblighi posti a carico del concessionario, comporterà la decadenza della concessione con semplice Raccomandata A.R. da parte dell’Ente.
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza osservando e attuando le finalità per le quali è rilasciata la concessione. 2. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone. 3. E’ vietata la subconcessione. 4. Il concessionario è tenuto a consentire eventuali visite di sopralluogo allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari e di contratto. 5. Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Tutte le spese di acquisto e installazione delle attrezzature, quelle di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione oltre che i pagamenti relativi alle utenze, imposte e tasse presenti e future (ad es. luce,) sono ad esclusivo carico del concessionario. Il concessionario è tenuto alla riparazione di eventuali rotture delle attrezzature e manufatti installati nell’area fatta oggetto di concessione sollevando il Comune di Rubano da qualsiasi onere o responsabilità a riguardo.
ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a: a) Interventi manutentivi relativi al tappeto erboso del campo da gioco; b) raccolta e trasporto alla stazione ecologica dell’erba tagliata, entro 24 ore dal taglio; c) irrigazione del manto erboso secondo il bisogno; d) aggiornamento omologazione del campo di calcio e degli spogliatoi secondo quanto previsto dalla normativa Figc dilettanti; L’Amministrazione comunale si esime da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo dei mezzi tecnici per effettuare le operazioni di cui ai punti precedenti da parte del concessionario o da terzi dallo stesso incaricati. Per il taglio dell’erba del campo da gioco e delle aree verdi di pertinenza del Centro Sportivo, il concessionario potrà, in alternativa, avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi siano essi privati o imprese/ditte con oneri a suo carico e mantenendo l’Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi oltrechè indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.