CITTÀ DI LISSONE
CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e Brianza)
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 2
Art. 2 - Durata dell’appalto 2
Art. 3 - Importo a base di gara 2
Art. 4 - Descrizione del servizio 2
Art. 5 - Figure professionali richieste 3
Art. 6 - Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale 3
Art. 7 - Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale 4
Art. 9 - Continuità del servizio 4
Art. 10 - Quantità delle prestazioni previste 5
Art. 11 - Estensione del servizio 5
Art. 12 - Mezzi di trasporto 5
Art. 13 - Corrispettivo del servizio 5
Art. 14 - Adeguamento prezzi 6
Art. 15 - Presentazione fatture e modalità pagamenti 6
Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto 7
Art. 17 - Norme sulla riservatezza 7
Art. 18 - Copertura assicurativa 7
Art. 19 - Trattamento dei lavoratori 8
Art. 20 - Spese contrattuali 8
Art. 22 - Risoluzione del contratto 9
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare che consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa ed, eventualmente, assistenziale rivolto ai minori in situazioni di disagio e alle loro famiglie, che si esplica sia all’interno dell’ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell’intervento.
Art. 2 - Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata di trentasei mesi, decorrenti presumibilmente dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2024 con possibilità di proroga per ulteriori quattro mesi.
Art. 3 - Importo a base di gara
L’importo complessivo posto a base di gara per i servizi di cui al presente capitolato, rapportato all’intera durata dell’appalto, è pari ad € 558.000,00 IVA esclusa - pari ad un importo totale di € 620.000,00 IVA esclusa, tenuto anche conto dell’eventuale periodo di proroga di ulteriori 4 mesi.
Art. 4 - Descrizione del servizio
Gli interventi socio-educativi da realizzare si caratterizzano per la loro valenza preventiva e riparativa.
Gli interventi sono rivolti in modo privilegiato al minore, a livello individuale o in piccolo gruppo, e perseguono i seguenti obiettivi:
- mantenere il minore nel proprio ambiente di vita;
- prevenire il disagio attraverso la rimozione/riduzione dei fattori di rischio evolutivo;
- sviluppare le potenzialità del minore e della famiglia;
- favorire le relazioni tra minore, nucleo familiare di appartenenza e contesto di vita sociale. Inoltre possono essere rivolti a minori con disabilità e alle loro famiglie, con i seguenti obiettivi:
- sostenere le autonomie di vita quotidiana del minore, potenziando le sue risorse e sviluppando le sue capacità residue, prevedendo anche interventi in sinergia con gli ambiti scolastico-formativi frequentati dallo stesso;
- favorire l’integrazione sociale del minore attraverso l’accompagnamento alla fruizione delle opportunità di socializzazione del territorio;
- sostenere i genitori nella gestione del figlio disabile anche proponendo modelli di relazione e di stimolazione funzionali alla crescita del minore.
Il servizio dovrà necessariamente valutare le dinamiche relazionali del nucleo affinché si evidenzi un’effettiva possibilità di cambiamento del contesto familiare o la necessità di interventi a tutela del minore.
E’ prevista la possibilità di interventi educativi domiciliari rivolti a giovani adulti:
- giovani adulti in carico all’area Tutela minori a seguito di provvedimenti di prosieguo amministrativo emessi dal Tribunale dei Minorenni, o già precedentemente in carico all’area Tutela minori con progetto di sostegno al nucleo familiare di appartenenza, per perseguire l’obiettivo di sostegno del percorso di autonomia individuale e sociale del giovane;
- giovani adulti disabili in carico all’area Disabili del Comune di Lissone, con l’obiettivo di potenziamento delle risorse e di sviluppo delle autonomie, nonché di sostegno alle relazioni familiari e nel processo di integrazione sociale in collaborazione con gli ambiti formativo- professionali da essi frequentati.
Potranno essere richieste prestazioni, anche di natura assistenziale, con figure professionali specifiche (Ausiliarie Socio Assistenziali), come meglio descritte nel successivo Art. 6 - “Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale”.
L’intervento dovrà essere garantito dall’aggiudicatario per situazioni di minori in carico al servizio sociale comunale rientranti, prevalentemente, nelle seguenti tipologie:
⮚ minori con provvedimento degli organi giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minori, Procura Minorile);
⮚ minori che manifestano disagio relazionale;
⮚ minori che devono reinserirsi nelle proprie famiglie d’origine dopo un periodo di allontanamento disposto dall’autorità competente;
⮚ minori con disabilità.
Il Comune di Lissone esercita le funzioni di coordinamento e di programmazione, fatta salva la possibilità di pianificazione congiunta sui modelli di orientamento degli interventi.
Art. 5 - Figure professionali richieste
Le figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio sono:
a) Educatori professionali, con i seguenti requisiti:
⮚ diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in Scienze dell’Educazione con almeno un anno di esperienza lavorativa di assistenza domiciliare minori, oppure:
⮚ altro diploma universitario in ambito educativo oppure Laurea in Psicologia/Sociologia con almeno 2 anni di esperienza lavorativa di assistenza domiciliare minori.
b) Educatori professionali per disabili, con i seguenti requisiti:
⮚ diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in Scienze dell’Educazione con almeno un anno di esperienza lavorativa nell’ambito dell’assistenza educativa per minori disabili in ambito domiciliare o scolastico, oppure:
⮚ altro diploma universitario in ambito educativo oppure Laurea in Psicologia/Sociologia con almeno 2 anni di esperienza lavorativa dell’assistenza educativa per minori disabili in ambito domiciliare o scolastico.
c) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:
⮚ diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in Scienze dell’Educazione;
⮚ esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di Servizi di Assistenza Domiciliare Minori.
d) Ausiliario Socio Assistenziale, con i seguenti requisiti:
⮚ attestato di ausiliario socio assistenziale rilasciato dalla Regione con un’esperienza di almeno 1 anno in qualità di ASA in servizi per minori (ADM, comunità).
Art. 6 - Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale
Nell’ambito dell’intervento educativo esposto nell’Art. 4 - “Descrizione del servizio”, potranno essere richieste prestazioni di natura assistenziale, al fine di promuovere e di integrare le competenze genitoriali anche nell’ambito delle cure primarie, all’interno del proprio ambiente di vita. Tali prestazioni dovranno essere rese da figure professionali di Ausiliarie Socio Assistenziali. Il corrispettivo per il predetto servizio non rientra nel valore complessivo dell’appalto, in quanto trattasi di prestazioni aggiuntive eventuali. In sede di offerta dovrà, altresì, essere indicato, a pena di
esclusione, l’impegno all’esecuzione delle predette prestazioni al corrispettivo previsto per i fornitori accreditati all’Albo di assistenza domiciliare tramite voucher del Comune di Lissone, che per l’anno 2021 è di € 19,09 (IVA compresa).
Art. 7 - Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale Il singolo servizio di ADM inizia con formale richiesta di attivazione da parte delle assistenti sociali comunali. Il coordinatore dovrà individuare, secondo criteri concordati con le assistenti sociali
comunali, l’educatore assegnatario del caso entro un tempo massimo di 30 giorni.
Il coordinatore dovrà essere presente al momento dell’assegnazione del caso all’educatore da parte delle assistenti sociali comunali, al fine di concordare obiettivi, azioni e tempi del progetto educativo individuale.
Con i tempi e le modalità definite dal Servizio Sociale Comunale, di concerto con il coordinatore, gli educatori sono tenuti a produrre periodiche relazioni di verifica sulla gestione dei casi, sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti.
Il coordinatore e gli educatori sono tenuti a partecipare alle riunioni con l’équipe del Servizio Sociale Comunale di norma a cadenza trimestrale e, comunque, secondo le richieste delle assistenti sociali comunali.
Il coordinatore è tenuto a presentare una relazione quadrimestrale sull’andamento complessivo della gestione del servizio, allo scopo di consentire una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti, accompagnata da eventuali proposte di miglioramento.
Il coordinatore dovrà garantire una reperibilità telefonica nei confronti delle assistenti sociali comunali corrispondente all’orario di servizio di queste ultime (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00- lunedì e mercoledì dalle ore 8,15 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 18,15) e dovrà essere in grado - a richiesta - di aggiornare l’assistente sociale referente sull’andamento dei casi in carico.
Il corrispettivo orario del servizio offerto dalla ditta ricomprende tutti i costi del personale educativo (sia di attività diretta che di attività indiretta), di coordinamento, di supervisione e qualsiasi altro onere inerente l’espletamento del servizio stesso. Solo in casi eccezionali, nell’ambito del progetto individuale definito con il referente tecnico del Servizio Sociale Comunale, potranno essere richieste agli educatori prestazioni aggiuntive, che verranno riconosciute come ore fatturabili e pagate al medesimo corrispettivo orario.
Art. 8 - Supervisione
L’Aggiudicataria ha l’obbligo di assicurare un’attività di supervisione psicologica ai propri operatori impegnati nella gestione dei casi, con personale professionalmente preparato.
Art. 9 - Continuità del servizio
L’Aggiudicataria assicura la stabilità del personale assegnato al servizio, secondo l’elenco prodotto prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto. Laddove, nel corso della validità dell’appalto, venissero inserite persone diverse dovrà essere garantito il medesimo curriculum (titolo professionale ed anni di esperienza).
La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell’appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche su indicazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali per l’Infanzia e di Promozione Sportiva del Comune di Lissone.
Le assenze del personale, a qualunque titolo giustificate, devono essere tempestivamente comunicate al Servizio sociale comunale, che valuterà l’opportunità di attivare la sostituzione.
La sostituzione per malattia del personale, assente per più di sei giorni naturali, dovrà essere immediata in modo da evitare la sospensione del servizio; il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.
La sostituzione del personale cessato dal servizio per qualunque causa deve essere garantita entro il termine massimo di 30 giorni.
Laddove il personale non sia prontamente sostituito nei tempi di cui sopra o laddove dalla richiesta di attivazione del caso passino più di 30 giorni, fermo restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 21 del presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale si avvarrà della possibilità di chiedere l’attivazione del progetto di ADM ad altro operatore economico.
Art. 10 - Quantità delle prestazioni previste
Il monte ore previsto per i servizi oggetto del presente capitolato è il seguente:
DESCRIZIONE | media mensile | media annuale | Periodo: 01/04/2021- 31/03/2024 |
servizio educativo | 725 | 8.700 | 26.100 |
Gli orari dell’effettiva erogazione delle prestazioni verranno concordati con l’assistente sociale di riferimento del Comune di Lissone, all’interno del monte ore sopra indicato, e principalmente nelle seguenti fasce orarie:
⮚ lun-ven. dalle 16.00 alle 19.30;
⮚ sabato dalle 9.30 alle 19.30.
Il servizio deve essere garantito in tutti giorni lavorativi dell’anno, agosto compreso.
Art. 11 - Estensione del servizio
Il Comune di Lissone si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all’Aggiudicataria l’estensione dell’appalto, fino ad un massimo del 20% del costo globale dell’appalto stesso. Tale estensione potrà avvenire sui servizi oggetto del presente capitolato e anche su servizi diversi da quelli indicati, ma considerati similari.
Resta inteso che, in caso di estensione del servizio, il prezzo orario sarà uguale al corrispondente prezzo in vigore per i servizi oggetto dell’appalto.
Il Comune di Lissone si riserva altresì la facoltà di diminuire l’entità dei servizi fino ad un massimo del 20% del costo globale dell’appalto, sulla base di accertate esigenze del servizio.
Non rientrano nell’estensione per prestazioni similari le eventuali prestazioni assistenziali descritte all’Art. 6 - “Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale”.
Art. 12 - Mezzi di trasporto
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a garantire i mezzi di trasporto per gli spostamenti degli educatori nell’ambito dell’espletamento del servizio, anche in presenza di utenti. I relativi costi sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo offerto.
Art. 13 - Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo orario offerto per il servizio educativo deve intendersi omnicomprensivo di tutte le spese e i costi diretti e indiretti:
− il costo diretto degli educatori,
− i costi indiretti degli educatori, come indicato nell’Art. 7 - “Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale”,
− il costo del coordinamento, come indicato nell’Art. 7 - “Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale”,
− il costo della supervisione, come indicato nell’Art. 7 - “Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale” e nell’Art. 8 - “Supervisione”,
− il costo dei mezzi di trasporto, come indicato nell’Art. 12 - “Mezzi di trasporto”,
− tutti i costi e le spese gestionali necessari per l’espletamento del servizio.
Nel caso in cui venisse attivato l’eventuale servizio assistenziale di cui all’Art. 6 -“Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale”, il corrispettivo orario sarà quello previsto per i fornitori accreditati all’Albo di assistenza domiciliare tramite voucher del Comune di Lissone, che per l’anno 2021 è di € 19,09 (IVA compresa).
Art. 14 - Adeguamento prezzi
Il Comune di Lissone si riserva di riconoscere all’aggiudicatario, dietro presentazione di formale richiesta, l’adeguamento dei prezzi, alle seguenti condizioni:
⮚ per il periodo 1/1/2022-31/12/2022, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) del mese di novembre 2021;
⮚ per il periodo 1/1/2023-31/12/2023, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) del mese di novembre 2022;
⮚ per il periodo 1/1/2024-31/3/2024, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) del mese di novembre 2023.
Art. 15 - Presentazione fatture e modalità pagamenti
Le prestazioni verranno pagate in base alle ore di servizio effettivamente svolte dagli educatori a contatto con l’utenza; a tal fine l’aggiudicataria dovrà inviare al Settore Politiche Sociali un report riepilogativo delle ore prestate ogni mese dagli educatori, dal coordinatore e dal supervisore ed un prospetto nominativo dei minori seguiti con l’indicazione dei giorni e degli orari in cui sono state effettuate le diverse attività.
A seguito di nulla osta del Settore Politiche Sociali sulla documentazione presentata l’Aggiudicataria potrà quindi inviare la fattura.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione di idonea fattura elettronica da parte dell’impresa aggiudicataria.
Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all’applicazione del nuovo trattamento fiscale “Iva da versare all’erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972” (Split Payment).
Al pagamento si provvederà mediante accredito in c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane SpA.
Richiamato l’art. 3 della legge n. 136/2010 che impone la tracciabilità dei pagamenti a tutti gli appaltatori di commesse pubbliche, l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Analogamente l’affidatario si dovrà impegnare a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’aggiudicatario dovrà assumersi, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, e si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell’accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA.
In virtù dell’entrata in vigore della legge n. 248 del 04.08.2006, questa Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della “correntezza contributiva” dell’impresa.
Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria.
L’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’avvio obbligatorio dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali.
Il Comune di Lissone non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.
Si evidenzia come il codice univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica sia il seguente: Politiche Sociali – QANFD8.
Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto
L’Aggiudicatario non potrà cedere a terzi il servizio oggetto dell’appalto. Subappalto regolato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 17 - Norme sulla riservatezza
La Ditta Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibili con il Regolamento Europeo.
L’Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Lissone, in particolare:
− dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
− non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
− non potrà comunicare a terzi (salvo eccezioni che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto e dovrà restituirli al Comune di Lissone entro il termine perentorio di 5 giorni;
− dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
Art. 18 - Copertura assicurativa
La Ditta Aggiudicataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge dall’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato.
A tale scopo la Ditta Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di assicurazione, una polizza RTC/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune di Lissone debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti. La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare detta polizza al Comune di Lissone prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dall’attività di impresa, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne il Comune di Lissone da ogni responsabilità.
L’assicurazione dovrà essere prestata per i massimali di importi non inferiori a quelli di seguito indicati:
⮚ polizza RTC:
– € 1.000.000,00.= per sinistro;
– € 150.000,00.= per persona;
– € 500.000,00.= per danni a cose o animali;
⮚ polizza RCO
– € 1.000.000,00.= per sinistro;
– € 150.000,00.= per persona;
Il Comune di Lissone è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Art. 19 - Trattamento dei lavoratori
La ditta Aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e comunque non inferiore a quello delle Cooperative Sociali, e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, applicabili alla data della presentazione dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL fino alla loro sostituzione e si estende a tutte le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro CCNL applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
La Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale.
Il Comune di Lissone potrà richiedere all’Aggiudicataria, in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro unico del lavoro e di ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
L’impresa si impegna ad essere in regola con le norme che disciplinano l’assunzione dei dipendenti, ivi compresa la Legge n. 68/1999 e l’art. 37 del CCNL di riferimento. L’impresa si impegna a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori già impiegati e l’applicazione dei contratti collettivi di settore (art. 50 D. Lgs. 50/2016).
Art. 20 - Spese contrattuali
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di gara (stesura contratto, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla ditta e dai diversi uffici) e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Le spese contrattuali saranno determinate tenendo conto delle seguenti obbligazioni fiscali:
1) Imposta di Bollo: € 45,00;
2) Diritto di scritturazione: € 0,52 per ogni facciata del contratto o della determinazione di affidamento e dei suoi allegati, per l’atto originale, per l’esemplare sottoposto a registrazione e per ogni altra copia aggiuntiva;
3) Imposta di registro: € 200,00;
4) Diritti di segreteria: nella misura di circa € 2.400,00 prevista dalla L. 8/6/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni;
5) Rimborso spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (art. 5 comma 2 D.M. 02.12.2016): € 1.500,00 circa.
Resta inteso che le suddette spese potranno essere aggiornate in relazione alle variazioni della normativa a cui fanno riferimento.
Art. 21 - Penalità
L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.
Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva e detratta dalla cauzione, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (a titolo esemplificativo: mancata reperibilità del Coordinatore, attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Servizio Sociale comunale, …)
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (a titolo esemplificativo: mancata attivazione o sostituzione del personale educativo entro i termini indicati nell’art. 9 – “Continuità del servizio”, utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Servizio Sociale Comunale, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale).
Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione.
In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza anche a mezzo posta elettronica certificata, alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dall’Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato anche a mezzo posta elettronica certificata.
L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune di Lissone.
Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui al successivo Art. 22 - “Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile.
Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune di Lissone, ai sensi del successivo Art. 22 - “Risoluzione del contratto”.
Art. 22 - Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali, il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l’altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.
E’ comunque facoltà del Comune di Lissone, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) inosservanza del divieto di cui all’art. 16;
b) interruzione del servizio senza giusta causa;
c) in caso di applicazione di n. 3 tre penali annuali;
d) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
e) cessione o fallimento della Ditta Aggiudicataria;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva laddove vi sia stato un parziale o totale utilizzo dello stessa;
g) mancato adeguamento da parte dell’operatore economico ai corrispettivi risultanti da eventuali convenzioni Consip e/o di ARIA SPA attivate durante il periodo di validità dell’appalto.
In ogni caso di risoluzione addebitabile all’Aggiudicataria, quest’ultima incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 23 - Controversie
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà rimessa al Foro di Monza.