Estensione del servizio. Il Comune di Lissone si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all’Aggiudicataria l’estensione dell’appalto, fino ad un massimo del 20% del costo globale dell’appalto stesso. Tale estensione potrà avvenire sui servizi oggetto del presente capitolato e anche su servizi diversi da quelli indicati, ma considerati similari. Resta inteso che, in caso di estensione del servizio, il prezzo orario sarà uguale al corrispondente prezzo in vigore per i servizi oggetto dell’appalto. Il Comune di Lissone si riserva altresì la facoltà di diminuire l’entità dei servizi fino ad un massimo del 20% del costo globale dell’appalto, sulla base di accertate esigenze del servizio. Non rientrano nell’estensione per prestazioni similari le eventuali prestazioni assistenziali descritte all’Art. 6 - “Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale”.
Estensione del servizio. Potranno essere richieste alla ditta aggiudicataria nuove mansioni o servizi dei quali fosse riscontrata la necessità, purchè attinenti all’oggetto del contratto e nel limite del 20% dell’importo contrattuale A tal fine si procederà ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
Estensione del servizio. Qualora, per sopravvenute non previste situazioni emergenziali, si dovesse ravvisare la necessità di dover ricorrere alla estensione del monte ore per l’espletamento delle attività in questione, è facoltà dell’Amministrazione appaltante richiedere l’estensione del servizio per le ore aggiuntive che si dovessero rendere n.130 (centotrenta) ore volo. Per tali ore aggiuntive il prezzo orario, verrà corrisposto applicando il seguente criterio di calcolo: “costo del servizio elicotteristico/monte ore complessivo x ½”. Si chiarisce che la voce: “costo del servizio elicotteristico” sarà determinato tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 3,033029349%. Qualora il massimo monte ore disponibile nell’anno, comprensivo altresì delle ore aggiuntive, dovesse esaurirsi prima dei termini previsti all’Art.6 del capitolato d'oneri, l’Affidatario è obbligato a mantenere lo schieramento dei velivoli fino alla fine dei periodi stabiliti. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Forestale di procedere all’ulteriore finanziamento della spesa per l’espletamento di ulteriori ore di volo, alle medesime condizioni contrattuali, qualora dovesse verificarsi l’ipotesi di cui al punto precedente, fermo restando la sospensione dell’attività di volo, senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere nelle more dell’espletamento delle procedure di rito.
Estensione del servizio. 1. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l’estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l’affidatario dovrà eseguire l’ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Estensione del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta concessionaria, in qualsiasi momento nel corso della concessione, la variazione dell’entità dei servizi richiesti. Con la definizione “variazione dell’entità dei servizi” si intende la riduzione o l’estensione delle prestazioni, ovvero la riduzione o l’estensione del servizio richiesto per la medesima tipologia di utenza, oppure l’estensione dei servizi ad altre utenze ritenute similari, al momento non specificatamente previste dal capitolato (es. centro diurno Cooperativa sociale di lavoratori disabili ed educatori). Per queste ultime utenze potrà essere richiesto alla Ditta concessionaria di contabilizzare e fatturare i pasti forniti direttamente alla Cooperativa, previa stipulazione di convenzione con la stessa. In caso di estensione dei servizi il costo del pasto resterà invariato. L’Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di procedere all’affidamento in concessione di servizi complementari e/o di ulteriori servizi analoghi al medesimo soggetto concessionario; in tal caso questi servizi saranno considerati estensione della presente concessione e sottoposti alle medesime condizioni.
Estensione del servizio. Publiacqua in caso di necessità e quando ne ricorrano i presupposti di legge, si riserva di far effettuare prestazioni aggiuntive entro un limite massimo del 20% rispetto al prezzo posto a base di appalto. In tale caso le medesime saranno effettuate alle stesse condizioni indicate nel capitolato di appalto, nel bando di gara e nell’offerta economica.
Estensione del servizio. Qualora la struttura di ricovero e custodia, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali ecc.), non fosse temporaneamente in grado di provvedere a nuovi ingressi di cani, questi ultimi saranno ospitati presso altra struttura accreditata, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente e verso assenso del Comune di Trieste. A tal fine l’aggiudicatario dovrà provvedere ad uno specifico accordo tra le strutture interessate per il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria dei cani alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento degli animali già inseriti. Nell’eventualità di dover accogliere, in situazioni contingibili ed urgenti, un numero di cani superiore a quello citato, l’aggiudicatario si dichiara disponibile ad accoglierli ed a fornire - alle medesime condizioni e compensi – uguale assistenza. L’aggiudicatario è tenuto altresì al ricovero, presso la propria struttura, con spese a carico del detentore, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all’animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene pubblica, a seguito di disposizione del Sindaco di cui all’art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i., con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al D.P.R. 26.6.2015 n. 127/Pres.. Il Comune si riserva la facoltà di variare l’importo dell’appalto, nell’ambito del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Estensione del servizio. 1. L’ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di richiedere ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i un aumento fino alla concorrenza del quinto del valore della fornitura alle condizioni stabilite nel presente contratto.
Estensione del servizio. 1. Il servizio è prestato alle medesime condizioni sia nei confronti del Comune che delle Istituzioni comunali.
2. A richiesta dell’Amministrazione comunale, il Tesoriere deve effettuare le operazioni di cassa inerenti a speciali gestioni dello stesso Comune, a pubbliche sottoscrizioni promosse dal Comune medesimo, a fondazioni direttamente amministrate dal Comune.
Estensione del servizio. La responsabilità del Fornitore, per il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico, s’intende estesa a tutti i componenti di quanto fornito e quindi anche alle eventuali parti non di produzione del Fornitore. Il Fornitore s’impegna a prestare il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico necessario entro il normale orario di lavoro del personale dell’AU, in modo di assicurare il regolare funzionamento di quanto fornito. Il Fornitore s’impegna a garantire che il materiale utilizzato per il servizio in questione sia di costruzione originale e sia inoltre esente da vizi, da difetti o dalla presenza di elementi che possano essere nocivi alle persone o che la loro presenza risulti contenuta entro i limiti previsti dalle leggi vigenti al momento della fornitura.