Estensione del servizio. 1. ACI Informatica si riserva la facoltà, nel periodo di validità del presente Contratto, in relazione alle proprie esigenze organizzative di richiedere ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un aumento, fino alla concorrenza del quinto, del valore della fornitura alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
Estensione del servizio. Potranno essere richieste alla ditta aggiudicataria nuove mansioni o servizi dei quali fosse riscontrata la necessità, purchè attinenti all’oggetto del contratto e nel limite del 20% dell’importo contrattuale A tal fine si procederà ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
Estensione del servizio. Qualora, per sopravvenute non previste situazioni emergenziali, si dovesse ravvisare la necessità di dover ricorrere alla estensione del monte ore per l’espletamento delle attività in questione, è facoltà dell’Amministrazione appaltante richiedere l’estensione del servizio per le ore aggiuntive che si dovessero rendere n.130 (centotrenta) ore volo. Per tali ore aggiuntive il prezzo orario, verrà corrisposto applicando il seguente criterio di calcolo: “costo del servizio elicotteristico/monte ore complessivo x ½”. Si chiarisce che la voce: “costo del servizio elicotteristico” sarà determinato tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 3,033029349%. Qualora il massimo monte ore disponibile nell’anno, comprensivo altresì delle ore aggiuntive, dovesse esaurirsi prima dei termini previsti all’Art.6 del capitolato d'oneri, l’Affidatario è obbligato a mantenere lo schieramento dei velivoli fino alla fine dei periodi stabiliti. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Forestale di procedere all’ulteriore finanziamento della spesa per l’espletamento di ulteriori ore di volo, alle medesime condizioni contrattuali, qualora dovesse verificarsi l’ipotesi di cui al punto precedente, fermo restando la sospensione dell’attività di volo, senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere nelle more dell’espletamento delle procedure di rito.
Estensione del servizio. Il Comune di Lissone si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all’Aggiudicataria l’estensione dell’appalto, fino ad un massimo del 20% del costo globale dell’appalto stesso. Tale estensione potrà avvenire sui servizi oggetto del presente capitolato e anche su servizi diversi da quelli indicati, ma considerati similari. Resta inteso che, in caso di estensione del servizio, il prezzo orario sarà uguale al corrispondente prezzo in vigore per i servizi oggetto dell’appalto. Il Comune di Lissone si riserva altresì la facoltà di diminuire l’entità dei servizi fino ad un massimo del 20% del costo globale dell’appalto, sulla base di accertate esigenze del servizio. Non rientrano nell’estensione per prestazioni similari le eventuali prestazioni assistenziali descritte all’Art. 6 - “Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale”.
Estensione del servizio. Qualora la struttura convenzionata, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali ecc.), non fosse temporaneamente in grado di garantire la messa a disposizione di n. 4 box e/o di accogliere nuovi ingressi di cani, questi ultimi saranno ospitati presso altra struttura accreditata, cui si farà riferimento anche per la messa a disposizione di n. 4 box, previa acquisizione del parere favorevole dell’A.S.S. territorialmente competente e verso assenso del Comune di Trieste. A tal fine l’aggiudicatario dovrà provvedere ad uno specifico accordo tra le strutture interessate per la messa a disposizione di n. 4 box e/o per il servizio di ricovero, la custodia, la cura ed il mantenimento dei cani alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento degli animali già inseriti. Nell’eventualità di dover accogliere, in situazioni contingibili ed urgenti, un numero di cani superiore a quello citato, l’aggiudicatario si dichiara disponibile ad accoglierli ed a fornire - alle medesime condizioni e compensi – uguale assistenza. L’aggiudicatario è tenuto altresì al ricovero, presso la propria struttura, con spese a carico del detentore, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all’animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene pubblica, a seguito di disposizione del Sindaco di cui all’art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 36 della L.R. 20/2012 medesima. Il Comune si riserva la facoltà di variare l’importo dell’appalto, nell’ambito del “quinto di legge”, ai sensi dell'art.11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e s.m.i..
Estensione del servizio. 1. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l’estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l’affidatario dovrà eseguire l’ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Estensione del servizio. Potranno essere richieste alla Ditta aggiudicataria nuove mansioni o servizi dei quali fosse riscontrata la necessita. A tal fine si procederà ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
Estensione del servizio. 1) Nelle strade e piazze classificate comunali, provinciali, statali non provviste di rete di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d’Ambito, redatto dall’Agenzia.
Estensione del servizio. 1. Il Tesoriere (e in caso di RTI le banche cotesoriere, singolarmente o in forma associata) è obbligato ad assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, il servizio di tesoreria dei Comuni di Castiadas, Muravera, San Xxxx, Villaputzu e Villasimius, aderenti all’Unione (qualora chiedano di avvalersi della facoltà prevista dalla presente convenzione), con le stesse modalità di espletamento del servizio, di tassi e di valuta e alle stesse condizioni e misure previste dalla presente convenzione e dal Bando di gara, con facoltà per i singoli Comuni di applicazione della convenzione per la stessa durata di tempo prevista per l’Unione.
Estensione del servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di richiedere ai sensi del R.D. 2440/1923 e s.m.i un aumento fino alla concorrenza del quinto del valore della fornitura alle condizioni stabilite nel presente contratto.