Supervisione Clausole campione

Supervisione. Il Fornitore è l’unico responsabile per la supervisione e la gestione dei suoi agenti, incaricati, dipendenti e subappaltatori autorizzati. Gli agenti, gli incaricati, i dipendenti e i subappaltatori autorizzati del Fornitore rimangono sotto il controllo, l’autorità e la gestione esclusivi del Fornitore in qualsiasi momento durante l’esecuzione del Contratto. Nessun dipendente o agente assunto dal Fornitore sarà né dovrà essere considerato un dipendente o un agente dell’Acquirente e non avrà diritto ad alcuno dei benefici che l’Acquirente assicura ai propri dipendenti.
Supervisione. Il software può essere utilizzato esclusivamente da e sotto la supervisione di un medico autorizzato oppure per fabbricare apparecchiature di scansione o stent per un medico autorizzato.
Supervisione. Il personale professionale dovrà essere accompagnato da una supervisione costante che dovrà avere cadenza almeno mensile, a partire dalla presa in carico dei casi, per un totale non inferiore a 60 ore. Il supervisore (in possesso di diploma di psicoterapeuta), esterno al personale del Servizio Affido familiare, e a tutti gli enti coinvolti, dovrà avere una vasta e pluriennale esperienza clinica nel lavoro terapeutico con le famiglie multiproblematiche, minori deprivati, vittime di abusi e maltrattamenti, con percorsi di affidamento familiare ed adozione e/o nella supervisione di Operatori Psico-Sociali. La ditta aggiudicataria proporrà all’Amministrazione il supervisore individuato e valuteranno concordemente l’opportunità del suo intervento. La proposta del supervisore non verrà valutata in sede di gara, ma sarà esaminata successivamente. Qualora fosse necessario ed opportuno si può prevedere il ricorso a più di un supervisore, suddividendo tra i professionisti scelti, il monte ore disponibile. Per gli interventi di supervisione saranno disponibili € 7.000,00 comprensivi di eventuali rimborsi viaggio dei professionisti.
Supervisione. Il club satellite viene monitorato e sostenuto dal club nella misura ritenuta opportuna dal consiglio direttivo di quest'ultimo.
Supervisione. L’organismo deve attivare e documentare gli interventi di supervisione previsti per lo staff educativo della Comunità, al fine di favorire il confronto tra gli operatori, aiutare le equipe e i singoli operatori a gestire sempre meglio gli elementi di complessità che caratterizzano l’intervento educativo, individuare strategie di intervento adattive alla complessità dei casi accolti.
Supervisione. Come previsto dal Manuale Operativo per l’Attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria, il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio all’interno dei progetti territoriali dello SPRAR e deve essere da uno psicoterapeuta esterno all’equipe, in quanto non deve partecipare alle relazioni che si instaurano all’interno del gruppo di lavoro. La supervisione psicologica ha l’obiettivo di offrire un servizio di supporto di gruppo (e, se necessario e programmato, individuale) sulle difficoltà emotive, relazionali e organizzative che possono sorgere in ambito lavorativo, sia con i beneficiari che con i colleghi. Vista l’importanza della supervisione, gli incontri con il supervisore devono tenersi con una periodicità costante. È auspicabile, al fine dell’efficacia del servizio, realizzare tali incontri almeno una volta la mese.
Supervisione. 1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste dal presente Accordo è svolto da un Comitato supervisore composto dai Responsabili scientifici delle Parti e da un referente per ciascuna delle Parti come di seguito designati: - per il Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti, Italianistica e Culture comparate di Uniba la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx; - per il Dipartimento di Studi Umanistici di Unipo la dott.ssa Xxxxx Xxxxx; - per il Dipartimento di Lettere e Filosofia di Unitrento il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx; - per il Dipartimento di Studi Umanistici di Units la xxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 2. Il Comitato: - supervisiona e controlla l’attuazione del presente Accordo; - delinea specifiche articolazioni della collaborazione tra le Parti, anche attraverso la definizione di accordi attuativi; - valuta il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni; - favorisce lo scambio di informazioni sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale; - propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati conseguiti. 3. Il Comitato nomina al suo interno ogni due anni un Presidente nel rispetto del principio dell’alternanza. 4. Il Comitato si riunisce, anche in modalità telematica, almeno una volta l’anno e ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti. 5. L’eventuale sostituzione di uno dei componenti del Comitato dovrà essere comunicata per iscritto alle altre Parti.
Supervisione. Il punto “supervisione” si è attivato.
Supervisione. 1. La Commissione monitora e supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. 2. La Commissione accerta la solidità della gestione finanziaria e il rispetto del regolamento e dei principi e delle procedure relative al funzionamento del TLD .eu di cui all'articolo 11 da parte del registro e può richiedere informazioni a tal fine. 3. In conformità alle sue attività di supervisione, la Commissione può trasmettere al registro istruzioni specifiche volte a correggere e/o migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu. 4. La Commissione può, se del caso, consultare i portatori di interessi e richiedere la consulenza di esperti in merito ai risultati delle attività di supervisione di cui al presente articolo e alle modalità per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.
Supervisione. L’Aggiudicataria ha l’obbligo di assicurare un’attività di supervisione psicologica ai propri operatori impegnati nella gestione dei casi, con personale professionalmente preparato.