Divieto di cessione e subappalto. E’ vietata la cessione del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AUSL. La ditta concorrente dovrà specificare già in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%). L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dalla lex specialis di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’AUSL, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. In ogni caso, di fronte all’AUSL appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori. L’AUSL potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata dalla stazione appaltante.
Divieto di cessione e subappalto. E’ vietata la cessione, anche parziale del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell’Istituto; in caso di subappalto il pagamento delle fatture sarà subordinato alla prova dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell’aggiudicatario in relazione a quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall’Istituto e dell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010.
Divieto di cessione e subappalto. E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare totalmente o parzialmente il servizio del presente appalto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, salvi e riservati, al Comune, i diritti al recupero di ogni danno o spesa.
Divieto di cessione e subappalto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare (subconcedere) a terzi. Il subappalto è regolato dall’art. 174 del Codice.
Divieto di cessione e subappalto. ART. 24 –
Divieto di cessione e subappalto. E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Divieto di cessione e subappalto. È vietata la cessione o subconcessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del servizio, a pena della immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate ai Comuni aderenti alla scuola civica di musica, salvo maggiori danni accertati.
Divieto di cessione e subappalto. L’Aggiudicatario non potrà cedere a terzi il servizio oggetto dell’appalto. Subappalto regolato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Divieto di cessione e subappalto. E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. E’ fatto divieto al gestore di subappaltare totalmente o parzialmente i servizi affidati, pena l’immediata risoluzione della convenzione e l’incameramento della cauzione. In ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra il gestore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno capo unicamente al gestore.
Divieto di cessione e subappalto. Il presente contratto non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi dalle Parti e non potrà essere oggetto di subappalto.