Meccanismi sanzionatori Clausole campione

Meccanismi sanzionatori. 1. Sono motivi di revoca totale o parziale del Contributo: a) il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dell'investimento ammesso a contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108; b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 della presente Convenzione (informazione e comunicazione); c) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui all’art. 3 del presente Atto. 2. Il decreto di revoca costituisce in capo all’amministrazione titolare di risorse il diritto ad esigere l’immediato recupero del contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute. 3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Dipartimento , in attuazione degli art. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare al Dipartimento, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata. 5. Il Dipartimento esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 6. Il Dipartimento: a) qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore; b) fatte salve le disposizioni di cui all’art. 14 della presente Convenzione, qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme. 7. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, il DTD provvederà ad informare la struttura competent...
Meccanismi sanzionatori. La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi: • perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2 del D.M.; • dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento; • mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1 • violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico; • mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 7, comma 3 del D.M.; • assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto; • artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi; • violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione; • comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione. È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell’impianto di produzione nell’ambito della configurazione per almeno 5 anni.
Meccanismi sanzionatori. 1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte: a. nei casi espressamente previsti dall’Avviso MUR n.341 del 15/03/2022; b. difforme esecuzione del Progetto di ricerca finanziato ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle milestone e ai target, intermedi e finali, associati al Programma di ricerca e innovazione; c. in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo ai beneficiari; d. in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dal Programma di ricerca e innovazione; e. in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e frode; f. in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; g. in caso di mancato conseguimento o perdita sopravvenuta dei criteri di ammissibilità di cui all’articolo 6 del presente Avviso; h. in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti e di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l’attuazione del PNRR. 2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR, per il tramite di Hub e Spoke di riferimento, procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge e nel contratto. 3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione circa lo stato di avanzamento del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere ai soggetti attuatori, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi previsti per legge e nel contratto. 4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all’articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii..
Meccanismi sanzionatori. L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente, nelle ipotesi e secondo le modalità previste al paragrafo 5.4. del bando. In caso di revoca parziale o totale il beneficiario si obbliga a restituire in tutto o in parte l’importo del contributo eventualmente già da esso percepito, oltre agli interessi al tasso di riferimento UE indicato al medesimo suddetto paragrafo 5.4. del bando, entro 15 giorni dalla richiesta ad esso formulata per iscritto dall’Ateneo.
Meccanismi sanzionatori. 1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte: a) nei casi previsti dall’articolo 17, comma 2, lettere da a) a f) del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e s.m.i.; b) difforme esecuzione del progetto ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi, intermedi e finali, associati al progetto; c) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore; d) in caso di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dal progetto; e) in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge. 3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all’articolo 14, comma 6, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge. 4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e s.m.i..
Meccanismi sanzionatori. Il soggetto attuatore/realizzatore si impegna a rispettare gli obblighi di cui al presente Avviso nello specifico in relazione alle modalità di presentazione delle candidature, al rispetto delle regole di ammissibilità della spesa e a quanto indicato nella sezione 14 relativo agli ‘obblighi’ del soggetto realizzatore. L'accertamento di eventuali violazioni può comportare la revoca totale o parziale del contributo relativo alla specifica attività. 18 Cfr. lo SCHEMA DI “ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)”, di cui all’allegato A della D.D. 30 settembre 2022, n. 532 Per le violazioni di obblighi, regole e norme giuridiche non espressamente contemplate nel presente Avviso, la Regione procede con la segnalazione agli organi competenti.
Meccanismi sanzionatori. Lo Spoke potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l’Affiliato non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi sia l’assolvimento da parte dello Spoke degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Accordo con l’HUB, sia l’assolvimento da parte dell’HUB degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo. Inoltre, la presente convenzione potrà essere risolta, nel caso in cui si verifichi uno dei casi di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste nell’art. 22 dell’Avviso. La risoluzione della Convenzione comporta il disimpegno, totale o parziale, delle somme stanziate e il recupero, totale o parziale, di quelle erogate.
Meccanismi sanzionatori. L’HUB potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora lo Spoke non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte dell’HUB degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo. Inoltre, il presente Accordo potrà essere risolto, nel caso in cui si verifichi uno dei casi di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste nell’art. 22 dell’Avviso. La risoluzione dell’Accordo comporta il disimpegno, totale o parziale, delle somme stanziate e il recupero, totale o parziale, di quelle erogate.

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  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo sul complesso immobiliare del San Xxxxxxxx non è obbligatorio, tuttavia può essere richiesto dai concorrenti. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti in tempi utili per la sua effettuazione. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del concorrente in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.