Requisiti degli impianti Clausole campione

Requisiti degli impianti. L’impianto di produzione/UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
Requisiti degli impianti. Si rimanda, per quanto di seguito non specificamente riportato, a quanto indicato dal Centro di Riferimento di Igiene Urbana Veterinaria circa i requisiti minimi strutturali, gestionali, di benessere, di sanificazione ambientale e controllo parassitosi, sanitari e di prevenzione malattie infettive, di alimentazione, che si intende parte integrante del presente capitolato. L'affidataria, per lo svolgimento del servizio deve possedere idonea struttura organizzativa ed operativa, autorizzata dalla ASL territorialmente competente, munita di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. Il rifugio, previa presentazione di certificazione della ASL di competenza attestante la disponibilità ad ospitare una media annua di 200 cani, dovrà essere dotato di non meno di 160 posti distribuiti in apposite celle le quali dovranno prevedere una zona coperta ed una zona scoperta con un area totale di 2 mq. per cani di piccola taglia, 3,5 mq. per cani di taglia media, 4,5 mq. per cani di taglia grande e 6 mq. per cani di taglia gigante. I recinti comuni a più soggetti, dovranno rispettare le misure suindicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti che andranno a costituire il gruppo . I box e i recinti comuni dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di raccolta delle acque e dei liquami. La ditta dovrà dichiarare di disporre altresì : • di reparto contumaciale per la quarantena dei cani in arrivo e per l'isolamento di quelli ammalati in due zone nettamente distinte e separate; • di box per isolamento dei cani morsicatori da sottoporre ad osservazione veterinaria; • di box per la custodia dei cuccioli separati dagli animali adulti; • di un centro veterinario, o locale infermeria attrezzato per le cure mediche necessarie e/ o per interventi di urgenza e quanto altro si rendesse necessario; • di un area per la passeggiata giornaliera degli animali di almeno mq. 50 (cinquanta); • di locale stoccaggio carcasse con annesso unità refrigerante a -20°; • Si richiede dichiarazione di un tecnico abilitato sul funzionamento di impianti di videosorveglianza, illuminazione notturna, impianto telefonico linea fax e ADSL per comunicazioni; • Che la struttura dovrà trovarsi in luogo accessibile, raggiungibile e praticabile per qualsiasi autovettura. Inoltre: • L’affidataria deve avere nel proprio organico educatori e addestratori cinofili riconosciuti ai sensi del D.M. 6352/2001 al fine di operare nella rieducazione comportamentale d...
Requisiti degli impianti. L9impianto di produzione/UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
Requisiti degli impianti. L’impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo nonché per la fauna e la flora. Non saranno accettati impianti che prevedono una fase di digestione anaerobica con produzione di biogas.
Requisiti degli impianti. D.5.1. Requis iti degli imp ianti termici di climatizzazione invernale
Requisiti degli impianti. Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia. L’Appaltatore è tenuto a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti. Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’appaltatore.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.