Potere sostitutivo. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.
Potere sostitutivo. In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione per cause imputabili al Provveditorato la Stazione Appaltante conferente potrà invitare ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni scaduto il quale potrà sostituirsi in ogni atto negoziale assunto dal Provveditorato medesimo che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso. La presente disposizione deve essere richiamata in ogni contratto stipulato dal Provveditorato con soggetti terzi per la prosecuzione e il subentro della stazione appaltante conferente nei medesimi atti negoziali senza soluzione di continuità per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo.
Potere sostitutivo. 38.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio, ATERSIR adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
38.2. In tale frangente il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati di ATERSIR gli impianti in sua dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Agenzia medesima.
Potere sostitutivo. 1. In caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del Progetto “MAAS4PIEMONTE”– CUP: J69I23002230006, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio delle azioni contenute nella scheda progetto, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
2. A tal fine, il Dipartimento provvede alla comunicazione alla Cabina di Regia del PNRR per gli atti conseguenti in conformità con le disposizioni di cui alla norma richiamata al precedente comma.
Potere sostitutivo. 1. In caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del Progetto “Progetto MaaS di Roma Capitale per la partecipazione all’iniziativa MaaS for Italy” di Roma Capitale – CUP J81C22000040006, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio delle azioni contenute nella scheda progetto, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
2. A tal fine, il Dipartimento provvede alla comunicazione alla Cabina di Regia del PNRR per gli atti conseguenti in conformità con le disposizioni di cui alla norma richiamata al precedente comma.
Potere sostitutivo. 1. In caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del Progetto “ ” – CUP , consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio delle azioni contenute nella scheda progetto, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
2. A tal fine, il Dipartimento provvede alla comunicazione alla Cabina di Regia del PNRR per gli atti conseguenti in conformità con le disposizioni di cui alla norma richiamata al precedente comma.
Potere sostitutivo. 1. In caso di inadempimento, ritardo, inerzia e, comunque, di rischio per il raggiungimento di target e milestone del PNRR, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si riserva di attivare le procedure previste dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Potere sostitutivo. 1) In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione per cause imputabili al Committente ausiliario la Stazione Appaltante conferente potrà invitare ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni scaduto il quale potrà sostituirsi in ogni attività assunta dal Committente ausiliario medesimo che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso.
Potere sostitutivo. 1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento stesso avvalendosi delle strutture competenti o provvedendo con la nomina di un commissario. Per l’Università il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo è il Direttore Generale a cui deve essere indirizzata l’istanza (Allegato 2) che va inoltrata via mail a xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx o spedita a mezzo raccomandata a/r a Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Salita Melissari snc – 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx o via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
2. Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, comunica tempestivamente all’ufficio competente il nominativo del Responsabile rimasto inerte ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare.
Potere sostitutivo. 1. Fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 del presente Avviso, il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.