Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa Clausole campione

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa c.1) Le ESCO devono aver svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi affini a quelli oggetto del contratto, relativamente all’efficientamento energetico di edifici e/o a “servizi energia” come definiti dal D.lgs. 115/2008, gestendo contratti per un importo complessivo non inferiore ad euro 675.000,00. In caso di r.t.i., il requisito può essere posseduto cumulativamente dai membri del raggruppamento, fermo restando che la ESCO capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria. c.2) Per l’esecuzione dei lavori è richiesta adeguata qualificazione SOA ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, con riferimento alle categorie di lavorazioni risultanti dal progetto di fattibilità presentato in sede di offerta dal concorrente. E’ richiesto il possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di r.t.i. i requisiti sono posseduti dalle imprese raggruppate secondo quanto previsto dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010. c.3) Per la progettazione si richiede di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione per le seguenti categorie e importi di lavori: • categoria edilizia E.06: 1.300.000,00 Euro; • categoria impianti IA01: 100.000,00 Euro; • categoria impianti IA02: 700.000,00 Euro; • categoria impianti IA03: 30.000,00 Euro; • categoria impianti IA04: 30.000,00 Euro. Il requisito è cumulabile dai soggetti individuati o raggruppati ai fini della progettazione. I requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE. Ai sensi dell’art. 22 della X.x. 0/0000, xxxxx restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all’aggiudicatario e all’eventu...
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Provincia di Lucca Protocollo N.0011236/2021 del Firmatario: XXXXX XX XXXXXXX Documento Principale Il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA per la categoria e la qualifica indicata al precedente Art.2 di importo pari o superiore a € 150.000,00, alle condizioni di seguito specificate. Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria prevalente per i rispettivi importi (art. 92, c. 1, D.P.R. n. 207/2010). I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno essere in possesso della certificazione di qualità. Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 13/05/2021 - 11.7.4 In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio orizzontale. Inoltre la ditta esecutrice, nell’ambito di ogni ordinativo, dovrà garantire la presenza in contemporanea di almeno due squadre proprie (escluse quelle dei sub appaltatori) , dove ognuna abbiano giornalmente a disposizione almeno: un scarificatrice semovente con nastro caricatore di larghezza non inferiore a 1m, 1 vibrofinitrice di larghezza minima di 2,60m e/o una di larghezza minima di m2, botte emulsionatrice, rullo compressore di larghezza non inferiore a m1,2, almeno 2 autocarri con portata non inferiore al 20t ed un numero di operai commisurato alla lavorazione da svolgere. La Ditta esecutrice, nell’ambito di ogni singolo cantiere dovrà anche garantire l’arrivo del conglomerato bituminoso ad una temperatura superiore a 140° centigradi, al fine di attenersi alle prescrizioni tecniche di stesa del materiale. Pertanto l’approvvigionamento dei materiali dovrà avvenire da impianti sufficientemente vicini ai siti di stesa, anche in considerazione dei tem...
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a) Possedere adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa attestando di: i) aver gestito, nel triennio 2015, 2016, 2017, aeroporti con un WLU medio superiore a 10 milioni. Si precisa che, al fine del soddisfacimento del WLU medio richiesto, possono essere sommati tra loro i WLU medi dei singoli aeroporti gestiti; ii) aver detenuto, nel triennio 2015, 2016, 2017, quote significative di società di gestione aeroportuale in possesso dei requisiti di cui al precedente punto i) e dunque in società di gestione aeroportuale che hanno gestito, nel triennio 2015, 2016, 2017, aeroporti con un WLU medio superiore a 10 milioni. Al fine del soddisfacimento del requisito, si precisa
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. b) e lett. c), del D. Lgs 50/2016, nelle more di quanto previsto dall’art. 213, comma 2, art. 216 e 217, del D. Lgs 50/2016, tenuto conto del punto 2.2 del documento
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l’inserimento nelle categorie e classifiche dell’elenco sono i seguenti:  aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) un fatturato per prestazioni identiche (a quelle della categoria per la quale si chiede l’iscrizione) almeno pari o superiore alla classe di importo -relative alla macro famiglia, in grassetto- Le ditte di nuova costituzione che non possano vantare un fatturato nell’ultimo triennio, saranno chiamate a dimostrare il fatturato in proporzione al tempo di effettiva esistenza.  - essere in possesso delle specifiche autorizzazioni tecniche richieste dalla legge per l’esecuzione di un servizio o lavoro ( ad esempio iscrizione nell’albo smaltitori per i servizi di smaltimento, ecc).  Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza come disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 13.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: i. di capacità economica e finanziaria previsti al punto III.1.2) del Bando di Gara; ii. di capacità tecnica previsti al punto III.1.3) del Bando di Gara. 13.2. In attuazione dei disposti dell’art. 89 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto nel rispetto di quanto previsto al punto
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 1. Aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento nel triennio antecedente alla data di invio della lettera di invito, di importo complessivo non inferiore ad Euro 600.000,00; 2. Avere una sede o un ufficio in L’Aquila, ovvero impegnarsi ad aprire una sede o un ufficio entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della presente procedura; 3. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme vigenti, pertinente e proporzionata al settore di riferimento. Ai fini della capacità tecnica, i servizi analoghi documentati dovranno essere stati svolti, regolarmente e con buon esito senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.

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  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".

  • Permessi per cariche sindacali I lavoratori componenti Organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art.30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.