Fideiussioni Clausole campione

Fideiussioni. La Ditta dovrà contrarre e produrre, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/2006 ovvero ai sensi dell’art.75 comma 7 del citato D.Lgs.n.163/2006 nei casi ivi previsti, per quanto riguarda l’importo, a titolo di garanzia, una fideiussione, bancaria o assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Fideiussioni. 1. Con l’accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione, conforme al fac-simile allegato pari al 10% dell’importo complessivo del presente Contratto. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016. 2. Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 3. In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 4. L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Impresa, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione. 5. L’inosservanza a quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di garanzia risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 6. Si applica, per quanto qui non espressamente previsto, l...
Fideiussioni. 32.1 Al fine di garantire il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, si obbliga a consegnare al Committente una fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni, emessa da primario istituto di credito e rinnovabile alla scadenza. La fideiussione sarà valida e vincolante a partire dalla data della sua emissione. L’Appaltatore, entro e non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza della fideiussione dovrà provvedere al rinnovo della garanzia, qualora le obbligazioni garantite non siano state puntualmente ed esattamente adempiute. In caso di mancato rinnovo della fideiussione, il Committente ha diritto alla risoluzione del Contratto.
Fideiussioni. 1. Ciascuna impresa partecipante deve costituire a favore del gestore della Stanza di compensazione e nell’interesse di tutte le imprese partecipanti una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all'2% dell'ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio precedente - escluse le sole imposte a carico degli assicurati – quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all’Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal Codice delle assicurazioni. La fideiussione in sede di prima applicazione non può essere inferiore a 600.000 euro, ferma la possibilità di adeguamento da parte del gestore della stanza di compensazione ai sensi dell’art. 3 lett. b). La fideiussione costituita da ogni impresa deve essere prestata da un solo istituto di credito tra quelli sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia. All'atto di assumere la fideiussione, l'Istituto dovrà impegnarsi a pagare, a semplice richiesta, nei limiti della garanzia prestata, gli importi richiesti dal gestore della Stanza di compensazione. 2. Ogni impresa partecipante, all'atto del rinnovo biennale, ragguaglia l'importo della propria fideiussione - calcolata a norma del n. 1 - alle variazioni del proprio montepremi R.C.A., come sopra determinato, dell'esercizio precedente. L’importo della fideiussione va adeguato anche in occasione di fusioni societarie.
Fideiussioni. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Fideiussioni. 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. 2. Il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi comporteranno una commissione annua da concordarsi tra le parti.
Fideiussioni. L'erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo e nelle more dell'approvazione del relativo certificato può essere concessa previa costituzione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo.
Fideiussioni. Il Tesoriere nei casi previsti dalle vigenti norme può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Sulle fideiussioni si applica la commissione annua percentuale dello ……....
Fideiussioni. Il Gestore si impegna ad ottenere la liberazione di Fondazione dall’obbligo del mantenimento della Fideiussione prestata da Fondazione ai sensi dell’art. 14.6 del Contratto di Locazione e ciò entro due mesi dalla firma del presente Contratto. Fino a tale liberazione il Gestore dovrà mantenere la fideiussione incondizionata a prima richiesta di pari valore emessa da primario istituto bancaria, escutibile da Fondazione in caso di escussione della garanzia rilasciata ai sensi dell’art. 14.6 del Contratto di Locazione e consegnata alla firma del presente contratto e di durata triennale. A fronte della liberazione di Fondazione dall’obbligo di cui all’art. 14.6 del Contratto di Locazione In aggiunta a tale fideiussione il Gestore dovrà rilasciare una fideiussione incondizionata a prima richiesta di pari valore emessa da primario istituto bancari, escutibile da Fondazione in ogni caso di inadempimento del presente contratto, dell’importo di Euro 500.000,00
Fideiussioni. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, si impegna a rilasciare garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori alle migliori condizioni di mercato praticate dal Tesoriere al momento della richiesta.