Contract
Spett.le
Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, , per l’affidamento del “Servizio di cassa”-
Lettera di invito a presentare offerta.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZAE265145F
Premessa
Spettabile Operatore,
si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto Istruzione Superiore ‘X.Xxxxxxxx’ Xxx Xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxx (xx seguito anche la «Stazione Appaltante») concludere un Accordo Quadro di durata 48 mesi, decorrente dal 01/01/2019, con un unico operatore economico, finalizzato all’affidamento, tramite procedura negoziata del “Servizio di cassa ”, da svolgersi a favore dell’Istituto, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente Lettera di Invito e nei relativi allegati.
La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche il «Codice»).
In attuazione della Determinazione dello scrivente Dirigente scolastico prot. X.xx 4952 pos. c/12/b del 14/12/18 è stata dunque avviata la presente procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lett. b), del Codice, che avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice.
Art. 1 (Informazioni generali)
Denominazione Ufficiale: [ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘XXXXXXXXX XXXXXXXX’]
Codice ministeriale: [CNIS01700C]
Sede: [XXX XXX XXXXXXX, 00]
Telefono: [0000 000000]
Fax: [/]
Indirizzo di posta elettronica: [xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx]
PEC: [xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx]
Profilo di Committente: [Dott.e Xxxxx Xxxxxxx – Dirigente pro tempore -]
Responsabile Unico del Procedimento: [Rag. Xxxxx Xxxxx]
Determina a Contrarre: [prot. X.xx 4952 pos. c/12/b]
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): [ZAE265145F]
Art. 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro e stipula delle Convenzioni)
Con la presente procedura la Stazione Appaltante, intende individuare un unico Operatore economico con il quale stipulare un Accordo Quadro, ai sensi dall’art. 54 del D.Lgs. 50/16, avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa, riguardante, in particolare:
la gestione e tenuta conto, la gestione dei pagamenti mediante bonifico, la riscossione di somme mediante bonifico, che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «Servizi Base»);
le anticipazioni di cassa, l’attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico, l’attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico, le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi, l’amministrazione di titoli e valori, aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «Servizi Opzionali»).
Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Accordo Quadro e nello Schema di Convenzione, allegati alla presente Lettera di Invito.
L’Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice, in quanto il servizio di cassa deve essere eseguito mediante l’ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL” e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due o più operatori economici in quanto, in tale fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l’Istituzione Scolastica e Banca d’Italia.
In ogni caso, tenuto conto che il servizio oggetto dell’affidamento risulta essere altamente standardizzato e che tutti gli operatori economici operanti nel mercato di riferimento sono in grado di offrirlo alle medesime condizioni, la scelta di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali garantisce la salvaguardia della concorrenzialità dell’affidamento e al contempo persegue la necessità di preservare la qualità dei servizi offerti.
Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato, nello Schema di Accordo Quadro e nello Schema di Convenzione di Cassa, allegati alla presente Lettera di invito.
Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice, in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio standardizzato, che, nell’ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.
L’Appaltatore, per l’intera durata dell’Accordo Quadro:
sarà obbligato, nell’ambito delle Convenzioni stipulate, ad attivare i Servizi richiesti dal singolo Istituto.
La decisione dell’Istituto di attivare o meno uno o più Servizi Opzionali nell’ambito della Convenzione, sarà rimessa all’insindacabile valutazione discrezionale dell’Istituto, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro e/o della Convenzione. L’affidatario dell’Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell’Accordo Quadro dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell’Accordo e nelle Convenzioni stesse.
I volumi di Servizio complessivamente associati all’Accordo Quadro hanno dunque valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo. I predetti volumi potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili.
La Convenzione sarà stipulata, secondo il form allegato dell’Accordo Quadro, ed avrà una durata massima di 48 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, compatibilmente ai limiti quantitativi ed economici previsti nell’Accordo Quadro. La singola Convenzione conterrà l’indicazione quantitativa e qualitativa dei servizi che l’Istituto intende acquistare nell’ambito dell’Accordo Quadro, per effetto della stipula della Convenzione stessa.
Ai fini della stipula, la Convenzione sarà trasmessa all’Appaltatore tramite posta raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), debitamente sottoscritta. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l’Appaltatore dovrà restituirla al mittente, con le medesime modalità, debitamente sottoscritta per accettazione.
Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l’applicazione dell’Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
Il Gestore mette a disposizione dell’Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.
Durante il periodo di efficacia, l’Accordo Quadro e la relativa Convenzione potrà essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo Quadro e/o della relativa Convenzione, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro e/o nella Convenzione. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente (solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante indirizzo di posta elettronica), all’indirizzo di cui all’art. 1 della presente Lettera di Invito.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Art. 3 (REMUNERAZIONE, IMPORTI e CANONI)
a remunerazione avverrà:
a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11, 16 della tabella di cui al successivo comma 2;
a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall’offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della tabella di cui al successivo comma 2;
a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15, della tabella di cui al successivo comma 2, contenuta nello Schema di Offerta Economica allegato alla presente Lettera di Xxxxxx.
L’Appalto sarà aggiudicato in base ai prezzi, a canone e/o unitari relativamente ai servizi sottoindicati:
Servizi
1
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
(Servizio Base)
2
Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico
(Servizio Base)
3
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale
(Servizio Opzionale)
4
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID
(Servizio Opzionale)
5
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA
(Servizio Opzionale)
6
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato
(Servizio Opzionale)
7
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino
(Servizio Opzionale)
8
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)
(Servizio Opzionale)
9
Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti
(Servizio Base)
10
Spese annue per attivazione e gestione carte di credito
(Servizio Opzionale)
11
Spese annue per attivazione e gestione carte di debito
(Servizio Opzionale)
12
Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore
(Servizio Opzionale)
13
Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario
(Servizio Opzionale)
14
Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa
(Servizio Opzionale)
15
Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito
(Servizio Opzionale)
16
Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori
(Servizio Opzionale)
Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’ANAC (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono, pari a € 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante e/o dei singoli Istituti aderenti.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice gli importi sovra esposti comprendono i costi della manodopera
Art. 4 (Durata dell’Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa)
L’Accordo Quadro avrà una durata pari a [48] mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per una durata pari a 12 mesi, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza dell’Accordo Quadro originario.
La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata dell’Accordo Quadro in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi all’Accordo Quadro già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Art. 5 (Operatori Economici)
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell’attività bancaria in Italia.
Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
Si precisa che:
relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, l’esclusione non opera quando l’Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice;
non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà, entro un termine non superiore a dieci giorni solari, i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
Non è ammesso il subappalto o la partecipazione in forma di raggruppamenti temporanei d’imprese.
Art. 6 (Criteri di selezione)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Xxxxxx. In particolare, ai fini dell’affidamento, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e dovranno possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre modalità previste dall’art. 83, comma 3, del Codice.
Art. 7 (Disciplina del soccorso istruttorio)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 9 (Contribuzione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell’ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante potrà procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.
Art. 10 (Modalità di presentazione delle Offerte)
L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.
Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
L’Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: «NON APRIRE – Offerta per la procedura negoziata relativa al Servizio di cassa a favore dell’Istituto Istruzione Superiore ‘X.Xxxxxxxx’ » oltre alla denominazione dell’Offerente, codice fiscale e indirizzo PEC per le comunicazioni.
Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 22/12/2018 al seguente indirizzo:
[Istituto Istruzione Superiore ‘X.Xxxxxxxx’ Xxx Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx (XX)]
Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al Plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al Plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Il Plico di Xxxxxxx dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell’Offerente, l’indicazione dell’oggetto dell’Appalto e le seguenti diciture:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B - Offerta Economica
La mancata sigillatura del Plico e delle buste “A” e “B” inserite nel Plico, nonché la non integrità dei medesimi tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il Plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del Plico e delle buste.
La Busta “A” (Documentazione Amministrativa) dovrà contenere:
una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge. Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, o da suo delegato.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità del soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento all’Offerta Economica, a pena di esclusione.
La “Busta B – Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione:
l’indicazione dell’Offerta Economica, redatta sulla base dello schema di Offerta Economica allegata alla presente Lettera di Xxxxxx. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti form;
copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Nell’ambito dell’Offerta Economica dovrà essere indicato:
i prezzi unitari al netto dell’IVA, i tassi offerti per i singoli servizi, le percentuali sull’importo delle singole transazioni, le valute su incassi e il termine di ammissibilità pagamento dei mandati, previsti come indicato nello Schema di offerta economica allegato;
costi aziendali concernenti l’adempimento dell’Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell’Appalto;
costi dell’Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
I valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.
In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.
Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, le Offerte rispetto alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma, per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione.
Art. 12 (Modalità di valutazione delle offerte)
L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.
Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
Servizi |
Punteggio massimo |
|
1 |
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base) |
[20] |
2 |
Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base) |
[25] |
3 |
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale) |
[0] |
4 |
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale) |
[0] |
5 |
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale) |
[0] |
6 |
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale) |
[0] |
7 |
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale) |
[0] |
8 |
Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale) |
[20] |
9 |
Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Servizio Base) |
[25] |
10 |
Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale) |
[10] |
11 |
Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale) |
[0] |
12 |
Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale) |
[0] |
13 |
Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale) |
[0] |
14 |
Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale) |
[0] |
15 |
Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale) |
[0] |
16 |
Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale) |
[0] |
I punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 - “PE1”, “PE2”, “PE3”, “PE4”, “PE5”, “PE6”, “PE7”, “PE9”, “PE10”, “PE11”, “PE12”, “PE13”, e “PE16” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
PE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 = (V max - V i.esimo) / (V max - V min) x […]
Dove:
V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo
V max = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
V min = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
I punteggi relativi ai servizi 8, 14 e 15 – “PE8”, “PE14” e “PE15” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
PE 8,14, 15 = [(T max - T i.esimo) / (T max - T min)] x […]
Dove:
T i.esimo = tasso offerto dal concorrente i.esimo
T max = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
T min = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche
Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.
Per i punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, in caso di servizio offerto al valore pari a € 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.
Per il punteggio relativo al servizio 8, 14, e 15 in caso di servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.
Si precisa che, ai fini del calcolo del punteggio saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiore di due, l’Istituto procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.
Saranno escluse le offerte che non riportino l’indicazione di un valore di offerta per i Servizi Base (nn. 1, 2, 9). Le offerte che non riportino l’indicazione di un valore di offerta per i Servizi Opzionali (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) saranno ammesse ma conseguiranno un punteggio pari a 0 in relazione ai Servizi per i quali non sia stata presentata offerta.
L’Istituto si riserva il diritto:
di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.
Art. 13 (Svolgimento della procedura)
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell’Istituto. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall’Istituto, attraverso apposito seggio di gara, nominato, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte e sarà composto da un numero dispari pari a [3] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del Servizio. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
Il seggio di gara è responsabile della valutazione delle Offerte economiche dei Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle Offerte.
Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.
APERTURA BUSTA A
Il seggio di gara provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.
La seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” si terrà in data [27/12/2018], alle ore [10.00]. La trasmissione della presente Lettera di Xxxxxx deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno [1] giorni prima della data fissata.
In tale seduta, in base all’ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, della presente Lettera di Invito e della normativa comunque applicabile.
La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dalla presente Lettera di Xxxxxx.
In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del seggio di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nella presente Lettera di Invito o dalla legge almeno [1] giorni prima della data fissata.
APERTURA BUSTA B
Nella medesima seduta, o in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, almeno [1] giorni prima della data fissata, il seggio procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste B - Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 12.
Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Stante la natura negoziata della procedura, ove si ritengano necessari miglioramenti rispetto alle offerte presentate, dopo la redazione della prima graduatoria provvisoria la Stazione Appaltante ha la facoltà di avviare le negoziazioni con gli operatori economici se ritenute opportune, al fine di adeguare i contenuti delle relative offerte alle esigenze indicate negli atti di procedura. Non possono essere oggetto di negoziazione i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione.
Nel corso della negoziazione, l’Istituto garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
Le negoziazioni vengono condotte in apposite sedute riservate, alle quali è ammessa la partecipazione di uno o più esponenti dell’offerente debitamente autorizzati a trattare, e di uno o più consulenti del medesimo.
Quanto la Stazione Appaltante ritiene mature le trattative, informa gli altri offerenti e stabilisce un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate.
La Stazione Appaltante verifica quindi che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e le valuta in base ai criteri di aggiudicazione indicati nella presente Lettera di Invito.
SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
Formata la graduatoria provvisoria il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, dal seggio, darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il seggio ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, il RUP, avvalendosi se necessario del seggio di gara, procede al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di calcolo dell’anomalia previsti dall’art. 97, comma 2, del Codice.
L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procede a verificare la prima migliore Offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le Offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’Offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, dal seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il seggio di gara, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l’anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare che i costi della manodopera indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
L’Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
Prima dell'aggiudicazione, l’Istituto richiederà all’Offerente cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 6. A tal fine l’Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
Sempreché l’Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all’Operatore.
L’Istituto potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del d.P.R n. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale e speciale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito dell’istituto, nella sezione bandi, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti speciali. Entro il medesimo termine di due giorni, sarà dato avviso ai Concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2, del Codice.
Art. 14 (Aggiudicazione)
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’Appalto. L’aggiudicazione verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, comma 25. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell’Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
Art. 15 (Stipulazione dell’Accordo Quadro e stipula delle Convenzioni)
Successivamente all’aggiudicazione, con l’Aggiudicatario verrà stipulato un Accordo Quadro conforme ai contenuti dalla presente Lettera di Invito, del relativo Capitolato e dello Schema di Accordo Quadro allegati alla presente Lettera di Xxxxxx, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14, del Codice.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà presentare l’allegato all’Accordo Quadro indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Il rapporto contrattuale sarà regolato dall’Accordo Quadro, dalla Lettera di Invito, dal Capitolato, dai relativi allegati, dalla Convenzione e dalle vigenti norme di legge.
Per esigenze organizzative, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 209 del Codice, si precisa che l’Accordo Quadro non recherà clausola compromissoria.
Art. 16 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e delle Convenzioni e subappalto delle prestazioni)
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Accordo Quadro stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 17 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Xxxxxx che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
Per quanto concerne l’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera)
In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
Art. 19 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
titolare del trattamento è l’Istituto. Responsabile del trattamento è [Rag. Xxxxx Xxxxx];
il Responsabile della Protezione dei dati è [Rag. Xxxxx Xxxxx];
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica.
Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Art. 20 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
Il rapporto di cui all’Accordo Quadro e alla singola Convenzione sarà regolato dalla Legge Italiana.
L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla presente Lettera di Invito e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Accordo Quadro e alla Convenzione e per tutta la durata del medesimo.
Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione del Servizio, l’efficacia dell’Accordo Quadro sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 21 (Ulteriori prescrizioni)
L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
la presente Lettera di Xxxxxx si inserisce nello svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all’oggetto;
l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 22 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)
Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di Xxxxxx, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
Sono allegati alla presente Lettera di Invito, e costituiscono parte integrante dello stesso:
All. 1 – Schema di Accordo Quadro;
All. 2 - Capitolato;
All. 3 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;
All. 4 - Schema di Offerta Economica;
All. 5 – Schema di Convenzione di cassa
La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet dell’istituto nelle forme e nei termini di legge.
Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire all’Istituto, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 1, entro e non oltre le ore [12.00] del giorno [Giovedì 20/12/2018]. Le repliche in questione andranno ad esplicitare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
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