PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Servizio Prestazioni
Ufficio Prestazioni Integrative e Firr
PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Anno 2021
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI 3
FLESSIBILITA’ 3
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – PRESENTAZIONE DOMANDE 3
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – INDICAZIONI GENERALI 3
RICORSI 5
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE 6
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ 9
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO 12
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI 16
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE 19
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI 22
EROGAZIONI STRAORDINARIE - COVID 25
ALTRE EROGAZIONI STRAORDINARIE 29
CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE 32
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO 35
CONTRIBUTO PER ASILI NIDO 38
BONUS SCOLASTICO 41
PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO 44
PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA47 CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI – DITTE INDIVIDUALI 50
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALE54 PROGETTO SALUTE DONNA 58
DISPOSIZIONI GENERALI
FLESSIBILITA’
In applicazione del principio di flessibilità che, a norma del D.Lgs 91/2011, regola la gestione della spesa rispetto alla previsione sviluppata, nell’ambito dello stanziamento economico complessivo approvato nel budget di ciascun esercizio per le prestazioni di assistenza, eventuali risparmi su singole prestazioni assistenziali possono essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto di altre prestazioni assistenziali per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande per le prestazioni assistenziali possono essere presentate con le modalità e nei termini indicati dal presente Programma secondo il seguente scadenzario:
1. Dal 31 maggio 2021 possono essere presentate le domande per
a. Contributo infortunio, malattia e ricovero;
b. Contributo nascita o adozione;
c. Contributo per maternità;
d. Contributo per erogazioni straordinarie;
e. Contributo per spese funerarie;
f. Contributo per spese formazione agenti (ditte individuali e s.d.c.).
g. Premi studio per conseguimento obiettivo scolastico ed accademico;
h. Premi per tesi di Xxxxxx in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa.
i. Contributo per assistenza personale permanente;
j. Contributo assistenza a figli disabili;
k. Contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni.
2. Dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste al precedente punto, le domande per:
a. Contributo per soggiorno in casa di riposo (I semestre 2021).
3. Dal 01 settembre 2021 possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste ai precedenti punti, le domande per:
a. Contributo per asili nido;
b. Contributo per bonus scolastico.
4. Dal 01 dicembre 2021 al 31/01/2022, possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste ai precedenti punti, le domande per:
a. Contributo per soggiorno in casa di riposo (II semestre 2021).
DOMANDE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – INDICAZIONI GENERALI
Le domande di prestazioni assistenziali possono essere inoltrate esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla Fondazione.
Le domande eventualmente inviate con altre modalità o fuori dei termini (iniziali o finali) indicati dalla Fondazione sono considerate non valide.
Ai fini del riconoscimento delle diverse tipologie di contributo, assegnate per prenotazione o per bando, il reddito di riferimento, laddove richiesto per accedere alla prestazione è determinato - dalla somma dei redditi indicati nelle seguenti caselle rilevabili dal Modello Unico PF2020 (Redditi 2019)
a. Quadro RN1, casella 1;
b. Quadro LM, casella LM6;
c. Quadro LM, casella LM34 casella 3
Le domande che non risultano assegnatarie del contributo richiesto nella graduatoria relativa al bando di presentazione, partecipano d’ufficio alla graduatoria dei bandi successivi.
Eventuali risparmi di gestione dei budget previsti per i singoli bandi sono destinati al budget del bando successivo.
Le domande di contributo per le quali non è prevista la graduatoria per bandi, vengono assegnate in base alla prenotazione nel limite del budget stabilito per tipologia di contributo.
La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell’ipotesi di possesso dei requisiti previsti dal presente Programma.
Le domande presentate con modalità diverse da quelle specificatamente indicate dalla Fondazione sono considerate non valide.
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro 10 gg dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto (i) concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa (per le prestazioni assistenziali che prevedono l’erogazione del contributo per bandi), oppure (ii) i contributi sono prenotati al momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta (per le prestazioni assistenziali che prevedono la prenotazione del contributo).
Tutta la documentazione deve essere fornita in lingua italiana. Eventuale documentazione in lingua non italiana dovrà essere corredata da traduzione in italiano certificata.
Tutti gli importi per le diverse tipologie di contributo sono intesi al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
RICORSI
Avverso il provvedimento di rigetto della domanda è ammesso il ricorso alla Fondazione Enasarco ai sensi dell’art. 46 del Regolamento delle Attività Istituzionali.
I ricorsi devono essere inoltrati alla Segreteria degli Organi Collegiali con plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro il termine di 30 giorni, a pena di decadenza, decorrente dalla comunicazione all’interessato del provvedimento impugnato.
I ricorsi predetti devono contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l’eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
La decisione sul ricorso è comunicata al ricorrente entro 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso.
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE
Articolo 1 - Ammontare del Contributo
Nel limite massimo di spesa annua complessiva di Euro 1.500.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a Euro 750,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali, di pari importo, ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 6 e 7.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.
Articolo 2 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell’evento (nascita o adozione), debbono possedere i seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni,
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91;
4. essere in possesso della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale (solo per le adozioni).
Articolo 3 - Adozioni
In caso di presentazione della domanda di concessione dell’assegno per adozione, la prestazione è richiesta esclusivamente all’atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale.
La copia della sentenza di adozione deve essere prodotta in allegato alla domanda on line.
Ai fini della individuazione dei requisiti di cui all’art. 2 fa fede la data della sentenza definitiva di adozione.
Articolo 4 - Domande
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 5 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 4 è la seguente:
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio corredata della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
copia della sentenza definitiva di adozione (solo per le adozioni).
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 6 - Termine di presentazione delle domande
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto gli altri, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.
Le domande, previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco xxx.xxxxxxxx.xx, sono
presentate:
a) entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°,II° e III° bimestre 2021;
b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.
Nell’ipotesi di figli nati o adottati nel mese di dicembre 2021, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2022.
Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
Articolo 7 - Definizione del procedimento
Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 6, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.
Entro lo stesso termine, accedendo all’area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 6.
Articolo 8 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ
Articolo 9 - Ammontare del Contributo
Nel limite massimo di spesa di Euro 750.000,00 al fine di assistere l’iscritta per la diminuzione di reddito e l’incremento degli oneri derivanti dalla gravidanza nell’anno 2021, la Fondazione eroga alle iscritte un contributo di importo pari a Euro 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.
Il contributo può essere richiesto dal novantunesimo giorno di gestazione.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 13 e 14.
Articolo 10 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:
essere un’iscritta in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
essere titolare di un reddito lordo per l’anno 2019 non superiore ad Euro 30.000,00 rilevabile dal modello Unico PF2020.
Il contributo è riconosciuto anche in caso di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.
Articolo 11 - Domande
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 12 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 11 è la seguente:
copia di certificato medico/ginecologico rilasciato da una struttura pubblica (Asl, struttura ospedaliera pubblica) attestante lo stato della gravidanza e la settimana di gestazione;
copia del modello Unico PF2020 presentato dall’iscritta per i redditi percepiti nel 2019, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate. In assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di
presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l’assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell’anno 2019. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
documentazione medica attestante l’interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione (solo in caso di interruzione della gravidanza).
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa
Articolo 13 - Termine di presentazione delle domande
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto gli altri, secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto.
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco xxx.xxxxxxxx.xx, sono presentate:
a) entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°,II° e III° bimestre 2021;
b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.
Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
Articolo 14 - Definizione del procedimento
Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 13, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.
Entro lo stesso termine, accedendo all’Area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 13.
Articolo 15 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO
Articolo 16 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 300.000,00 la Fondazione eroga ai pensionati diretti ENASARCO, ospitati, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, un contributo pari alle spese sostenute dal pensionato per il soggiorno, fino ad un massimo di Euro 5.200,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Nell’ipotesi in cui il soggiorno abbia inizio dopo il 1° gennaio l’importo verrà proporzionalmente ridotto in base ai giorni di effettiva degenza.
Nell’ipotesi di rimborso parziale da parte di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati, l’importo riconosciuto a titolo di contributo alle spese sostenute per il soggiorno è ridotto in proporzione tenuto conto del totale della spesa sostenuta dal pensionato.
Nell’ipotesi di rimborso totale da parte di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati, il contributo non è riconosciuto.
Lo stanziamento annuo è ripartito in due bandi semestrali, di pari importo. I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 20 e 21.
Articolo 17 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati debbono possedere, alla data della domanda, i seguenti requisiti:
1. essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o di inabilità erogata dalla Fondazione Enasarco;
2. non svolgere attività lavorativa comunque retribuita;
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91;
4. aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.
Articolo 18 - Domande
Le domande devono essere redatte e inoltrate:
on line previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione
xxx.xxxxxxxx.xx, oppure;
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx oppure;
con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx.
Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non sono considerate valide.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
Articolo 19 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 18 è la seguente:
dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti l’effettivo godimento del periodo di ospitalità, l’ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicata l’entità della quota rimborsata;
modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
copia del documento comprovante la spesa intestato al pensionato;
copia del documento di identità in corso di validità (solo nel caso di presentazione della domanda tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R);
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Per le domande presentate nel I° semestre, la dichiarazione della Casa di riposo deve essere presentata nuovamente entro il 31/01/2022 per certificare la continuità del ricovero nel II° semestre 2021.
Articolo 20 - Termine di presentazione delle domande
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.
Le domande previa pubblicazione dei bandi, di pari importo, sul sito della Fondazione Enasarco
xxx.xxxxxxxx.xx sono presentate:
a) dal 1° luglio al 31 luglio 2021 per concorrere alla graduatoria del I° semestre;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 per concorrere alla graduatoria del II° semestre.
Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi, qualora permangano le condizioni e i requisiti di partecipazione.
Articolo 21 - Definizione del procedimento
Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 20, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.
Entro lo stesso termine, accedendo all’Area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 20.
Articolo 22 - Calcolo del contributo
Il contributo della Fondazione non può superare la spesa totale, sostenuta dal pensionato e regolarmente documentata, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.
Il contributo della Fondazione è, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.
Nell’ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ammontare dell’assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni, sempre nel limite massimo di € 5.200,00 annue.
Articolo 23 - Decesso
Nell’ipotesi di decesso del pensionato intervenuto dopo la presentazione della domanda di contributo spese per soggiorno in case di riposo e qualora la stessa, al termine dell’istruttoria, risulti conforme, eventuali importi residui possono essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro tre mesi dalla data del decesso del beneficiario, allegando copia dell’atto notorio e copia fronte/retro del documento di identità valido dei richiedenti.
In nessun caso il contributo è riconosciuto agli eredi del pensionato se alla data del decesso non risulti presentata la relativa domanda, anche nell’ipotesi di soggiorno già goduto.
Articolo 24 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI
Articolo 25 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 2.160.000,00 la Fondazione eroga, agli iscritti, per ogni figlio titolare di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale grave tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari Euro 4.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.
Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.
Articolo 26 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia, oppure essere titolari di una pensione diretta Xxxxxxxx
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.
Articolo 27 - Domande
La prenotazione del contributo avviene con la presentazione delle domande esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 28 - Modalità di erogazione
Le domande per l’erogazione del contributo sono presentate nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo web disponibile nell’area riservata.
La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell’ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall’art. 26 e della documentazione prevista dall’art. 29.
La prenotazione costituisce titolo per l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti dello stanziamento annuale.
Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell’assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.
Articolo 29 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 27 è la seguente:
copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 cosi come modificata dall’art. 1 della Legge n.508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento;
modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto i contributi sono validamente prenotati al momento della ricezione della predetta documentazione.
Articolo 30 - . Termine di presentazione delle domande
Le domande sono presentate entro il 31/12/2021.
Articolo 31 - Definizione del procedimento
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Articolo 32 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE
Articolo 33 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 100.000,00, la Fondazione eroga, ai titolari di pensione di inabilità permanente ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari a Euro 2.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.
Il contributo non è cumulabile con altra erogazione straordinaria prevista all’art. 53. Il contributo è erogato sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 37 e 38.
Articolo 34 - Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente abbia, alla data della domanda, i requisiti di seguito riportati:
1. essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
2. essere titolare dell’assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 art. 5, comma 1– indennità di accompagnamento);
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.
Articolo 35 - Domande
Le domande devono essere redatte e inoltrate:
on line previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx, oppure;
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, oppure;
con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 36 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 35 è la seguente:
modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
copia del modello obis M rilasciato dall’INPS.
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 37 - Termine di presentazione delle domande
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di importo triplo rispetto gli altri, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco xxx.xxxxxxxx.xx sono presentate:
a) entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°,II° e III° bimestre 2021;
b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.
Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
Articolo 38 - Definizione del procedimento
Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 37, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.
Entro lo stesso termine, accedendo all’area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 37
Articolo 39 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI
Articolo 40 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua di Euro 100.000,00, la Fondazione Enasarco eroga un contributo straordinario per infortunio, spese mediche documentate o ricoveri (con l’esclusione dei ricoveri a seguito del contagio da Covid-19) per gli iscritti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni.
L’evento per il quale l’iscritto presenta istanza di erogazione straordinaria deve rientrare tra gli eventi indennizzabili dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti.
L’importo erogato è pari all’importo previsto dalla richiamata polizza assicurativa.
La prestazione non è cumulabile con altra erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà di cui all’art.53, riguardante lo stesso evento.
Nel caso di ricovero in conseguenza di Covid-19 il contributo non è cumulabile con altra erogazione riconosciuta agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19 di cui all’art. 47 e successivi.
Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 44 e 45. L’importo è erogato al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Articolo 41 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell’evento, debbono possedere i seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia, con età superiore ad anni 75 alla data dell’evento;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un reddito lordo per l’anno 2019 non superiore ad Euro 30.000,00 rilevabile dal modello Unico PF2020.
Articolo 42 - Domande
Le domande devono essere inoltrate on line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 43 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 42 è la seguente:
descrizione dell’evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione;
documentazione delle spese sostenute (fatture o ricevute intestate all’iscritto);
documentazione medica attestante l’infortunio o il ricovero;
copia della dichiarazione dei redditi (modello PF2020) attestante per l’anno 2019 un reddito non superiore a Euro 30.000,00, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 44 - Termine di presentazione delle domande
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo bando di valore triplo rispetto agli altri, secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto.
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco xxx.xxxxxxxx.xx sono presentate:
a) entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°,II° e III° bimestre 2021;
b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021;
Nell’ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2021, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2022.
Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
Articolo 45 - Definizione del procedimento
Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 44, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.
Entro lo stesso termine, accedendo all’area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 44.
Articolo 46 - Integrazione documentazione
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
EROGAZIONI STRAORDINARIE - COVID
Articolo 47 - Ammontare del contributo
In ragione della pandemia da Covid–19 che ha causato una grave crisi sanitaria, anche per l’anno 2021 la Fondazione eroga, nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 2.700.000,00, un contributo pari ad Euro 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili a sostegno degli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19 e un contributo pari ad Euro 8.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili a favore dei famigliari, come di seguito indicati, in caso di decesso dell’iscritto per Covid-19.
Il contributo a seguito di contagio è riconosciuto una sola volta nel corso dell’anno.
Il contributo per decesso dell’iscritto a seguito di Covid-19 è riconosciuto al coniuge superstite o convivente more uxorio. La convivenza more uxorio deve sussistere alla data del decesso dell’iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell’art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.
In assenza di coniuge superstite o del convivente more uxorio, il contributo è erogato al tutore di figli minori o a figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro nonché ai figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell’agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età.
Le erogazioni straordinarie sono attribuite secondo una graduatoria di bisogno economico determinata, a parità di cause (contagio o decesso), dal reddito del richiedente dichiarato per l’anno 2019 o del valore ISEE dal più basso al più elevato.
I contributi economici a sostegno degli iscritti sono erogati nei limiti e con le modalità appresso specificate.
Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.
Articolo 48 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell’evento, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) contributo economico per intervenuto contagio da Covid-19:
1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un reddito 2019 non superiore a Euro 30.000,00, rilevabile dal modello Unico PF2020;
b) contributo economico per decesso causato da Covid-19:
1. al momento dell’evento devono sussistere in capo al de cuius i requisiti di cui al precedente punto
a) sub 1. e 2.;
2. il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità non superiore a Euro 31.898,91
Articolo 49 - Eventi tutelati e contributi erogati
Le domande di erogazioni straordinarie Covid-19 sono soddisfatte nel seguente ordine:
a. Prioritariamente, sono erogati contributi economici nei casi di decesso di agente in attività causato dal Covid-19. Il contributo economico è di Euro 8.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
b. Soddisfatte le domande di cui al punto a), sono erogati contributi economici agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19. Il contributo economico è di Euro 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili. La domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione sanitaria attestante l’avvenuto contagio dell’iscritto.
Il contributo per decesso dell’agente iscritto assorbe gli altri contributi eventualmente già erogati o richiesti per contagio; pertanto, l’erogazione straordinaria complessivamente erogata non potrà superare la somma di Euro 8.000,00.
Il contributo per decesso dell’agente causato da Covid-19 e il contributo per contagio da Covid-19 non sono cumulabili rispettivamente con il contributo per spese funerarie di cui all’art. 60 e con il contributo per infortunio, malattia e ricovero, di cui all’art. 67.
Pertanto, in caso di ricovero determinato da Covid-19 sarà riconosciuto uno solo tra la presente erogazione e il contributo infortunio malattia e ricovero previsto all’art. 67.
Nel caso di decesso causato da Covid-19 il riconoscimento della presente erogazione si intende comprensiva anche del contributo per spese funerarie di cui l’art. 60.
Articolo 50 - Domande e documentazione
Le domande di contributo economico sono presentate esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate e devono essere corredate della documentazione indicata:
1. Contributi economici per decesso -art. 49, lettera a): la domanda è presentata esclusivamente mediante invio a mezzo PEC del modulo di richiesta disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxx.xx (da non utilizzare e non valido per tutti gli altri casi) e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
certificazione medica attestante che il decesso è intervenuto a causa di affezione da virus Covid-19 (anche solo quale concausa);
copia del modello ISEE del richiedente in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
La PEC deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
2. Contagio da Covid-19 -art. 49, lettera b): la domanda è presentata esclusivamente on-line mediante accesso all’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxx.xx e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
certificazione medica attestante, a seguito di esecuzione di test molecolare, l’avvenuto contagio dell’iscritto da Covid-19. Certificazioni mediche comprovanti la positività a seguito di test antigenico o sierologico non sono considerate valide se non confermate da esito positivo di test molecolare;
copia della dichiarazione dei redditi (modello PF2020) attestante per l’anno 2019 un reddito non superiore a Euro 30.000,00, unitamente alla attestazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l’assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell’anno 2019. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 51 - Termine di presentazione delle domande
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali, secondo una graduatoria di reddito o di valore ISEE dal più basso al più alto.
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco xxx.xxxxxxxx.xx sono presentate:
a) entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°,II° e III° bimestre 2021;
b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.
Nell’ipotesi di eventi (contagio o decesso) verificatisi nel mese di dicembre 2021, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2022.
Le domande presentate per un bando che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa.
Articolo 52 - Definizione del procedimento
I contributi sono erogati dalla Fondazione secondo l’ordine degli eventi pregiudizievoli sopra indicati all’art. 49 (“Eventi tutelati e contributi erogabili”) mediante graduatorie basate sul reddito o del valore ISEE, dal più basso al più elevato.
Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 51, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.
Entro lo stesso termine, accedendo all’area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 51
ALTRE EROGAZIONI STRAORDINARIE
Articolo 53 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua di Euro 200.000,00, il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può riconoscere, agli iscritti che nel corso del 2021 abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, un contributo per le particolari situazioni di seguito elencate:
a) danni derivanti da catastrofi per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale da parte degli organi preposti, cagionati all’iscritto o suoi famigliari conviventi o ai beni immobili o mobili destinati alla vita famigliare o lavorativa dell’iscritto;
b) eventi pregiudizievoli quali gravi infortuni o malattie o disagio economico, occorsi all’iscritto, al coniuge o ai figli conviventi.
Può essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria per lo stesso evento pregiudizievole.
Ad ogni singolo iscritto può essere riconosciuta una sola erogazione per anno solare e fino ad un massimo di tre anni consecutivi.
Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui all’art 57.
Articolo 54 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell’evento, debbono possedere i seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia,
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un reddito 2019 non superiore a Euro 30.000,00, rilevabile dal modello Unico PF 2020.
Possono accedere alla prestazione anche gli orfani minorenni di agenti attivi al momento del decesso in possesso di una anzianità contributiva di almeno tre anni alla medesima data.
Articolo 55 - Domande
Le domande sono presentate esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 56 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’art. 55 è la seguente:
documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa);
descrizione dell’evento per il quale si richiede il contributo;
documentazione medica, se collegata alla motivazione della richiesta, esclusa cartella clinica;
copia della dichiarazione dei redditi (modello PF2020) attestante per l’anno 2019 un reddito non superiore a Euro 30.000,00 unitamente alla attestazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l’assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell’anno 2019. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa
Articolo 57 - Termine di presentazione delle domande
I contributi sono assegnati per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto gli altri, secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto.
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco xxx.xxxxxxxx.xx sono presentate:
a) entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°,II° e III° bimestre 2021;
b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.
Nell’ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2021, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2022.
Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
Le domande sono oggetto di valutazione insindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 58 - Definizione del procedimento
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 60 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 57.
Articolo 59 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE
Articolo 60 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 1.000.000,00 nel caso di decesso nell’anno 2021 dell’iscritto, la Fondazione eroga ai famigliari, come indicati dal successivo art. 61, un contributo di importo pari al 50% della spesa sostenuta per fino ad un massimo di Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Articolo 61 - Beneficiari
Possono beneficiare della prestazione:
a. Il coniuge superstite o il convivente more uxorio;
b. I figli minori, in assenza del coniuge superstite o del convivente more uxorio;
c. I figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro a carico dell’agente deceduto alla data del decesso, purchè in assenza del coniuge superstite o del convivente more uxorio;
d. figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell’agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età, in assenza del coniuge superstite o del convivente more uxorio
Nell’ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) di cui sopra, l’erogazione è ripartita in uguale misura tra i figli superstiti.
La convivenza more uxorio deve sussistere alla data del decesso dell’iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell’art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.
Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 65 e 66.
Il contributo non è cumulabile con l’erogazione riconosciuta in caso di decesso causato dal Covid-19 di cui all’art. 47 e seguenti.
Pertanto, in caso di decesso a seguito di Covid-19 verrà erogato, dietro presentazione di specifica domanda, unicamente l’importo riconosciuto per l’erogazione straordinaria di cui all’art. 49 lett. a).
Articolo 62 - Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza in capo al de cuius, alla data del decesso, dei seguenti requisiti, alternativi:
1. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
2. titolarità di pensione diretta ENASARCO, indipendentemente dall’avvenuta cessazione dell’attività al momento del decesso
inoltre, il richiedente della prestazione deve:
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.
Articolo 63 - Domande
Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere inviate
tramite PEC unicamente all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx oppure;
tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 31 – 00154 Roma.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 64 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’art. 63 è la seguente:
copia del documento di identità fronte/retro in corso di validità del richiedente;
modello ISEE del richiedente valido al momento della presentazione della domanda;
copia giustificativo di spesa intestato al richiedente;
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 65 - Termine di presentazione delle domande
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco xxx.xxxxxxxx.xx sono presentate:
a) entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°,II° e III° bimestre 2021;
b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.
Nell’ipotesi di decessi avvenuti nel mese di dicembre 2021, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2022.
Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
Articolo 66 - Definizione del procedimento
Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 65, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.
Entro lo stesso termine, accedendo all’area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 65.
Articolo 67 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO
Articolo 68 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua di Euro 2.500.000,00, la Fondazione Enasarco, allo scopo di favorire il sostegno al reddito a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero occorsi nel 2021, si trovano nella documentata impossibilità a svolgere l’attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l’erogazione di un contributo pari a Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.
Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell’anno 2021 anche nell’ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri.
In caso di ricovero a seguito di Covid-19 la prestazione non è cumulabile con l’erogazione riconosciuta agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19, prevista all’art. 47 e successivi.
Pertanto, nel solo caso di ricovero determinato da Covid-19 può essere richiesta – ed eventualmente riconosciuta - una sola tra la presente prestazione e l’erogazione straordinaria per intervenuto contagio da Covid-19 prevista all’art. 49 lett. b.
I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui all’art. 72.
Articolo 69 - Requisiti
Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza, alla data dell’evento, dei requisiti di seguito riportati:
1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni
3. la temporanea sospensione dell’attività lavorativa non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere da quello successivo alla data dell’evento;
4. il termine di cui al punto 3) deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio, rilasciata unicamente da Pronto Soccorso, strutture Ospedaliere, Case di cura o altre strutture mediche pubbliche, con espressa esclusione dei certificati rilasciati dal medico di base o da altro professionista anche specialista. Essa dovrà contenere oltre a tutti i dati generali, propri dei certificati medici, la precisa indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, ovvero la durata della incapacità assoluta a svolgere la professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi;
5. reddito annuo lordo per l’anno 2019 non superiore a Euro 30.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2020.
Articolo 70 - Domande
Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 71 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 70 è la seguente:
descrizione dell’evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;
certificazione medica di cui ai punti 3 e 4 dell’articolo 69 (quindi non è necessaria la produzione della cartella clinica), con chiara indicazione della prognosi;
copia del modello Unico PF2020 presentato per i redditi percepiti nel 2019, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l’assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell’anno 2019. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
La Fondazione si riserva di sottoporre la documentazione medica prodotta alla valutazione di proprio medico di fiducia al fine del riconoscimento del contributo.
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
Articolo 72 - Termine di presentazione delle domande
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali, secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto.
Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco xxx.xxxxxxxx.xx dovranno essere presentate:
a) entro il 30 giugno 2021 per concorrere alla graduatoria del I°,II° e III° bimestre 2021;
b) dal 01/07/2021 al 31/08/2021 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2021;
c) dal 01/09/2021 al 31/10/2021 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2021;
d) dal 01/11/2021 al 31/12/2021 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2021.
Nell’ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2021, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2022.
Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d’ufficio ai bandi successivi.
Ai fini dell’individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
Articolo 73 - Definizione del procedimento
Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 72, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.
Entro lo stesso termine, accedendo all’area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall’art. 72.
Articolo 74 - Integrazione documentazione
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO PER ASILI NIDO
Articolo 75 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 660.000,00, allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2020 – 31/07/2021 le scuole dell’infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l’iscrizione agli asili nido fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per nucleo familiare, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.
Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate secondo le modalità di cui all’art. 77.
Articolo 76 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.
Articolo 77 - Domande
La prenotazione del contributo avviene con la presentazione delle domande esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 78 - Modalità di erogazione
Le domande per l’erogazione del contributo sono presentate nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo web disponibile nell’area riservata.
La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell’ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall’art. 76.
La prenotazione costituisce titolo per l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti di stanziamento annuale.
Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell’assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.
Articolo 79 - Documentazione
La domanda di cui all’articolo 77 deve essere corredata dalla seguente documentazione intestata al richiedente:
copia del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura, ricevuta, bollettino di CCP in caso di strutture pubbliche) intestata al richiedente, rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio; l’eventuale copia di disposizione di bonifico è considerata giustificativa della spesa solo nel caso di addebito su conto corrente intestato o cointestato al richiedente;
modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto i contributi sono prenotati al momento della ricezione della documentazione integrativa.
Articolo 80 - Termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate dal 01/09/2021 al 31/12/2021.
Articolo 81 - Definizione del procedimento
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito finale dell’istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso di documenti incompleti o irregolari i termini per la conclusione dei procedimenti sono interrotti e decorrono per intero dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.
Articolo 82 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
BONUS SCOLASTICO
Articolo 83 - Ammontare del contributo
Nel limite massimo di spesa annua di Euro 1.200.000,00, la Fondazione eroga un contributo di Euro 150,00 a figlio - con un massimo di Euro 300,00 per nucleo familiare - a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli in età scolare frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado e Università per l’anno accademico 2021/2022, fiscalmente a carico del richiedente.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione è erogato un solo contributo per nucleo familiare.
Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui agli artt. 85 e 86.
L’importo è erogato al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Articolo 84 - Requisiti
Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un reddito annuo lordo per l’anno 2019 non superiore a Euro 30.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2020.
Articolo 85 - Domande
La prenotazione del contributo avviene con la presentazione delle domande esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 86 - Modalità di erogazione
Le domande per l’erogazione del contributo sono presentate nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo web disponibile nell’area riservata.
La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell’ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall’art. 84.
La prenotazione costituisce titolo per l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti di stanziamento annuale.
Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell’assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.
Articolo 87 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 85 è la seguente:
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante l’iscrizione, la frequenza dello studente e la sussistenza a carico dell’iscritto. In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
copia del modello Unico PF2020 unitamente alla attestazione di avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l’assenza di redditi percepiti nell’anno 2019 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell’anno 2019. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e i contributi sono prenotati al momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta. .
Articolo 88 - Termine di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate dal 01/09/2021 al 31/12/2021.
Articolo 89 - Definizione del procedimento
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito finale dell’istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso di documenti incompleti o irregolari i termini per la conclusione dei procedimenti sono interrotti e decorrono per intero dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.
Articolo 90 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO
Articolo 91 - Oggetto
La Fondazione ENASARCO assegna Premi/Studio agli studenti (iscritti e figli di iscritti) che nell’anno 2020 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master.
I premi studio per l’anno 2021 sono ripartiti come segue:
1. n. 455 da Euro 100,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado “Licenza Media” al termine dell’anno scolastico 2019/2020;
2. n. 400 da Euro 500,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado “maturità” al termine dell’anno scolastico 2019/2020;
3. n. 205 da Euro 700,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una “Laurea di primo livello” nel corso dell’anno 2020;
4. n. 180 da Euro 1.000,00 ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una “Laurea specialistica” nel corso dell’anno 2020;
5. n.1 da Euro 5.000,00 per corsi di specializzazione/master post-laurea specialistica anche mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell’anno 2020.
Articolo 92 - Requisiti
I premi studio sono riservati ai seguenti soggetti:
Iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
Figli degli agenti pensionati;
Gli orfani degli agenti attivi al momento del decesso.
I partecipanti devono aver conseguito:
Diploma conclusivo di un ciclo di studio conseguito nell’anno 2020;
Votazione finale così determinata:
- non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media;
- non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
- non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
- non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.
Articolo 93 - Domande
La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Solo gli orfani degli iscritti attivi al momento del decesso possono essere inoltrate le domande:
tramite PEC unicamente all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx oppure;
tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 31 – 00154 Roma.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 94 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 92 è la seguente:
copia del certificato del titolo di studio conseguito nel 2020;
modello ISEE in corso di validità al momento della richiesta.
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante la sussistenza a carico dell’iscritto (nell’ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell’iscritto). In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Articolo 95 - Termine di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2021.
Articolo 96 - Titoli di preferenza
Le borse di studio sono assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell’ordine, titoli di preferenza:
l’appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all’atto della domanda;
l’anzianità di iscrizione all’Enasarco dell’agente.
Articolo 97 - Assegnazione
L’assegnazione dei contributi avviene sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF.
In presenza di risparmi ottenuti a seguito del minor numero di concorrenti risultati vincitori nelle singole graduatorie il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il pagamento dei premi dei concorrenti, aventi i requisiti, risultati non vincenti nelle altre graduatorie per eccesso di domande rispetto alle borse studio stanziate.
Articolo 98 - Definizione del procedimento
Entro il 30/09/2021 la Fondazione redige la graduatoria sulla base dei requisiti e titoli di preferenza di cui agli artt. 92 e 96.
Entro lo stesso termine, accedendo all’area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa 30 giorni dalla data della graduatoria prevista dal presente articolo.
Articolo 99 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA
Articolo 100 - Oggetto
Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o consulente finanziario o inerenti alla previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO assegna n. 10 premi per tesi di laurea, dell’importo di euro 2.600,00 ciascuno.
I premi possono essere intitolati a persone che hanno avuto meriti illustri per lo sviluppo della Fondazione nell’attività di agente.
Le tesi devono avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:
Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
Previdenza Enasarco.
Le tesi devono essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell’anno 2020.
Articolo 101 - Requisiti
I premi sono riservati ai seguenti soggetti:
Iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
Figli degli agenti pensionati;
Gli orfani degli agenti attivi al momento del decesso.
Articolo 102 - Domande
La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione xxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.
Articolo 103 - Documentazione
La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all’articolo 101 è la seguente:
copia della tesi discussa, corredata di un estratto riassuntivo della parte ritenuta più significativa dal candidato, non superiore a quattro pagine dattiloscritte, che sarà oggetto di pubblicazione all’atto della premiazione;
modello ISEE in corso di validità al momento della richiesta;
copia del certificato di Xxxxxx conseguita nell’anno 2020.
dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante la sussistenza a carico dell’iscritto (nell’ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell’iscritto). In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.
Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l’archiviazione della domanda.
Articolo 104 - Termine di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2021.
Articolo 105 - Commissione
La Commissione aggiudicatrice è composta dal Presidente e dal Direttore Generale, o loro delegati, da un funzionario della Fondazione con qualifica di quadro indicato dal Direttore Generale e da un funzionario del Servizio Prestazioni con funzioni di segretario.
Articolo 106 - Valutazione
La Commissione, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PIF, redige una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.
Il punteggio terrà conto di quanto segue:
Voto di laurea conseguito;
Contenuti della tesi.
A parità di votazione costituiscono, nell’ordine, titoli di preferenza nell’assegnazione dei premi:
l’anzianità di iscrizione all’Enasarco dell’agente;
l’appartenenza a famiglia numerosa.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Articolo 107 - Graduatoria
I premi sono assegnati secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente articolo 105.
Articolo 108 - Divulgazione
La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare totalmente o parzialmente le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.
Articolo 109 - Definizione del procedimento
Entro il 30/09/2021 la Commissione di cui all’art. 105 comunica le domande risultanti aggiudicatarie del premio.
La Fondazione comunica all’iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell’Area riservata, l’esito dell’istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla data di cui al punto precedente.
Articolo 110 - Integrazione documentazione e controlli
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI – DITTE INDIVIDUALI
Articolo 111 - Oggetto
Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 500.000,00 allo scopo di favorire l’ingresso nell’attività di agente di commercio o consulente finanziario anche attraverso l’aggiornamento professionale la Fondazione Enasarco dispone l’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente l’attività di agenzia per gli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre Euro 1.000,00 annue per iscritto, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
Le domande presentate eccedenti il budget annuale, sono valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.
Articolo 112 - Requisiti soggettivi
Il contributo è riservato agli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone. Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni.
Articolo 113 - Fruizione del contributo
Il contributo è erogato per la partecipazione:
1. ad uno o più corsi avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all’articolo 115,
2. per l’iscrizione all’Università secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 118
3. per l’iscrizione a scuole di secondo grado come disciplinato all’articolo 119.
Articolo 114 - Attestato di fine Corso
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un attestato di frequenza.
Il contributo è riconosciuto a condizione che l’iscritto abbia frequentato almeno il 75% del monte ore.
Articolo 115 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento
Professionale
I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati.
Comunicazione ed empowerment personale;
Marketing e tecniche di vendita;
Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell’agenzia;
Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
Programmazione Neuro Linguistica (PNL);
Applicazioni informatiche e web-marketing;
Formazione linguistica
I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 8.
Il contributo è riconosciuto nell’anno anche per i corsi seguiti da remoto con didattica a distanza (corsi on- line, e-learning, web learning, webinar,….).
La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.
Articolo 116 - Importo del contributo
La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite massimo di € 1.000,00 annuo per partecipante.
Articolo 117 - Soggetti eroganti la formazione
La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l’ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall’Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a. Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
b. Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione ;
c. Certificazione per la formazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dall’Unione Europea per specifici corsi del soggetto erogante
d. Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.
La Fondazione accredita, anche previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, i soggetti eroganti la formazione di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
1. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o assenza di procedimenti per la relativa dichiarazione;
2. attestazione di rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali previsti dalla legislazione nazionale;
3. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
4. rispetto delle norme che disciplinano l’eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).
5. Docenti incaricati in possesso almeno dei seguenti requisiti:
i. laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall’Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza o affini;
ii. incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica, privata o di una associazione inerente la formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall’Accredia.
Per gli atenei, facoltà o dipartimenti o spin off universitari le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte mediante produzione della dichiarazione di riconoscimento da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (MIUR).
Articolo 118 - Rimborso tasse universitarie
Il contributo annuo di cui all’articolo 111, può essere erogato anche come rimborso per le tasse di corsi universitari, corsi di perfezionamento universitario e corsi di specializzazione universitaria, qualora si tratti di un corso di laurea con piano di studi prevalentemente d’interesse per la professione di agente o consulente finanziario.
Il rimborso delle tasse dei corsi universitari è erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento degli esami relativi all’anno accademico 2021/2022, entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda.
Il rimborso delle tasse per i corsi di perfezionamento universitario o specializzazione verrà erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse nonché della presentazione dell’attestato di frequenza o del superamento del corso.
Il contributo può essere erogato anche in caso di iscrizione alle Università telematiche riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Articolo 119 - Rimborso tasse scolastiche
Il contributo annuo di cui all’articolo 111, può essere erogato anche come rimborso per le tasse scolastiche per l’iscrizione a scuole di secondo grado, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento dell’anno scolastico 2021/2022, qualora si tratti di un corso di studi prevalentemente d’interesse per la professione di agente o consulente finanziario.
Articolo 120 - Domande ed erogazione del contributo
Le domande per l’erogazione del contributo è presentata nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo web disponibile nell’area riservata InEnasarco.
La prenotazione del contributo è effettuata prima dell’inizio del corso.
La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell’ipotesi in cui il corso frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.
La prenotazione costituisce titolo per l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo, purché l’inizio del corso, anno accademico o anno scolastico oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione.
In ogni caso il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risultano essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare e dai relativi allegati e sarà erogato successivamente alla conclusione del corso, anno accademico o anno scolastico, anche nell’ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2021.
I richiedenti devono presentare i documenti necessari per il riconoscimento del contributo indicati nell’art 121 del presente Programma entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione nel modulo di domanda, a pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell’anno accademico.
Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell’assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza.
Articolo 121 - Documenti
La documentazione da presentare a corredo della domanda per la partecipazione a corsi professionali è la seguente:
Copia dell’attestato di frequenza del corso
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000- corredata della copia del documento di identità-, attestante il numero di ore del corso e il numero di ore di frequenza;
Copia della fattura, intestata al richiedente, su carta intestata dell’ente/società erogante il corso
La Fondazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati a verifica
Articolo 122 - Definizione del procedimento
Tenuto conto delle prenotazioni rilevate giornalmente, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti di cui al precedente art. 121 gli Uffici provvederanno a comunicare l’esito dell’istruttoria.
Articolo 123 - Integrazione documentazione
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA’ DI CAPITALE
Articolo 124 - Oggetto
Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 100.000,00 allo scopo di favorire l’aggiornamento professionale, la Fondazione Enasarco dispone l’erogazione di contributi destinati alla formazione per l’attività di agenzia riservato alle “persone giuridiche” titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre Euro 1.000,00 per iscritto, al lordo delle eventuali ritenute di legge, ove applicabili.
Le domande presentate eccedenti il budget annuale, sono valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.
Articolo 125 - Requisiti
Il contributo è riservato alle “persone giuridiche” titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in possesso, alla data di presentazione della richiesta del contributo:
versamento a fondo assistenza per almeno un anno nell’ultimo triennio e a condizione che i contributi versati a fondo assistenza siano non inferiori all’importo del contributo richiesto per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale;
almeno un mandato in essere.
La formazione può essere usufruita esclusivamente dal rappresentante legale della società di capitale o di dipendenti della stessa indicati dal medesimo, in non più di tre per ogni anno solare.
Articolo 126 - Fruizione del contributo
Il contributo agli agenti è erogato per la partecipazione ad uno o più corsi avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all’articolo 128.
Articolo 127 - Attestato di fine Corso
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un attestato di frequenza.
Il contributo è riconosciuto a condizione che l’iscritto abbia frequentato almeno il 75% del monte ore
Articolo 128 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento
professionale
I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati, Comunicazione ed empowerment personale;
Marketing e tecniche di vendita;
Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell’agenzia;
Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
Programmazione Neuro Linguistica (PNL);
Applicazioni informatiche e web-marketing;
Formazione linguistica.
I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 8.
Il contributo è riconosciuto nell’anno anche per i corsi seguiti da remoto con didattica a distanza (corsi on- line, e-learning, web learning, webinar,….).
La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.
Articolo 129 - Importo del contributo
La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite massimo di € 1.000,00 annuo per partecipante.
Articolo 130 - Soggetti eroganti la formazione
La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l’ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall’Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
e. Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
f. Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione ;
g. Certificazione per la formazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dall’Unione Europea per specifici corsi del soggetto erogante
h. Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.
La Fondazione accredita, anche previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, i soggetti eroganti la formazione di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
1. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o assenza di procedimenti per la relativa dichiarazione;
2. attestazione di rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali previsti dalla legislazione nazionale;
3. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
4. rispetto delle norme che disciplinano l’eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).
5. Docenti incaricati in possesso almeno dei seguenti requisiti:
iii. laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall’Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza o affini;
iv. incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica, privata o di una associazione inerente la formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall’Accredia.
Per gli atenei, facoltà o dipartimenti o spin off universitari le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte mediante produzione della dichiarazione di riconoscimento da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (MIUR).
Articolo 131 - Domande ed erogazione del contributo
La domanda per l’erogazione del contributo devono è essere presentata nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo web disponibile nell’area riservata InEnasarco.
La prenotazione del contributo e l’accreditamento dell’ente erogatore è effettuata prima dell’inizio del corso.
La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell’ipotesi in cui il corso frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.
La prenotazione costituisce titolo per l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti di stanziamento annuo previsti all’articolo 125, purché l’inizio del corso, sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione.
In ogni caso il contributo è riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risultano essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare ed è erogato successivamente alla conclusione del corso, anche nell’ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2021.
I richiedenti devono presentare i documenti necessari per l’attestazione dei requisiti per il riconoscimento del contributo indicati nell’art 125 del presente Programma entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione nel modulo di domanda, a pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell’anno accademico.
Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento su base annua possono, in ordine cronologico, beneficiare dell’assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza.
Articolo 132 - Documenti
La documentazione da presentare a corredo della domanda per la partecipazione a corsi professionali è la seguente:
Copia dell’attestato di frequenza del corso
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia fronte/retro del documento di identità, attestante il numero di ore del corso e il numero di ore di frequenza;
Copia della fattura, intestata al richiedente, su carta intestata dell’ente/società erogante il corso
La Fondazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati a verifica
Articolo 133 - Definizione del procedimento
Tenuto conto delle prenotazioni rilevate giornalmente, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti di cui al precedente art. 132 gli Uffici provvedono a comunicare l’esito dell’istruttoria.
Articolo 134 - Integrazione documentazione
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.
PROGETTO SALUTE DONNA
Articolo 135 - Oggetto
Nel limite massimo di spesa annua di Euro 300.000,00 al fine di promuovere la prevenzione delle patologie femminili gravi e ricorrenti, la Fondazione eroga un contributo per le spese sostenute dalle iscritte per esami volti a prevenire i tumori tipicamente femminili, fino ad un massimo di Euro 250,00 annue.
La prestazione assistenziale “Progetto Salute Donna” è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2021.
I requisiti e le modalità di accesso e di presentazione delle relative domande saranno resi noti entro il 15 giugno 2021.