Titoli di preferenza. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto alla preferenza, a parità di merito, in ordine decrescente, i candidati dichiarati idonei che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati e gli invalidi di guerra "ex combattenti";
c) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglie numerose;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra "ex combattenti";
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli di xxxxxxxx e di invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza tra i candidati è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
3. I candidati che hanno superato la prova di esame devono far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre i quindici giorni successivi a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova, i documenti, ...
Titoli di preferenza. 1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.
Titoli di preferenza. 4. In caso di parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata, nell’ordine:
a) dalla maggiore anzianità di profilo determinata ai sensi del D.P.R. 171/91;
b) dalla maggiore anzianità complessiva di servizio;
c) dalla maggiore età anagrafica.
5. Le predette anzianità e l’età anagrafica dei candidati saranno fornite dall’Ufficio Gestione Risorse Umane – DCGR.
Titoli di preferenza. 1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, a parità di punteggio nella prova d’esame di cui all’art. 17, le seguenti condizioni:
a) per l’ottenimento della licenza taxi, l’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b) per l’ottenimento dell’autorizzazione N.C.C. essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
c) residenza nel Comune di Treviso da almeno tre anni;
d) valutazione di altri titoli.
Titoli di preferenza. Le borse di studio sono assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell’ordine, titoli di preferenza: l’appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all’atto della domanda; l’anzianità di iscrizione all’Enasarco dell’agente.
Titoli di preferenza. I titoli di preferenza ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente di autobus o di autovetture saranno definiti secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso rispettando quelli dall’art. 4 L.R. 31/01/87 n. 9.
Titoli di preferenza. A parità di merito e di titoli dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è determinata nell’ordine: a)dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno b)dalla minore età
Titoli di preferenza. 1.- A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità dell’impresa relativamente alla sua
Titoli di preferenza. Sarà oggetto di valutazione l’eventuale possesso di esperienze e competenze acquisite nei seguenti ambiti di attività: PROFILO PROFESSIONALE N. UNITA’ COMPETENZE ED ESPERIENZE PREFERENZIALI RICERCATE
1 – FUNZIONARIO TECNICO O AMMINISTRATIVO 1 Esperienza nelle procedure amministrativo-contabili; esperienza nel monitoraggio e valutazione di investimenti pubblici e/o programmi co-finanziati dalla UE; competenze statistiche; conoscenza dell’inglese a livello B2.
Titoli di preferenza. I titoli di preferenza ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso sono: • l’aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un’impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi; • essere titolare di analoga autorizzazione; • avere la residenza nel Comune di assegnazione dell’autorizzazione; • avere già la disponibilità di un’autorimessa nel Comune; • avere già il possesso dell’automezzo da adibire al noleggio. A parità di punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento di selezione si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di autorizzazione.