Titoli di preferenza. 1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.
Titoli di preferenza. 4. In caso di parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata, nell’ordine:
Titoli di preferenza. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono fissate in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 487/94, art. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di merito, i titoli di preferenza pertanto sono:
Titoli di preferenza. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto alla preferenza, a parità di merito, in ordine decrescente, i candidati dichiarati idonei che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
Titoli di preferenza. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Titoli di preferenza. I candidati al momento della presentazione della domanda hanno facoltà di indicare eventuali titoli di preferenza in caso di parità di valutazione finale, allegando il documento che attesta l'appartenenza alla categoria indicata. Da tali documenti o dalle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
Titoli di preferenza. Nella formazione della graduatoria in caso di parità di merito, verranno applicati i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del DPR 487/1994 e s.m.i.. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Coloro i quali intendano avvalersi delle preferenze, debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione, pena la non valutazione. In mancanza non vi sarà accesso al beneficio. I titoli per beneficiare dell’eventuale preferenza a parità di merito sono: - gli insigniti di medaglia al valore militare; - i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; - i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; - i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; - gli orfani di guerra; - gli orfani dei caduti per fatto di guerra; - gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; - i feriti in combattimento; - gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,nonché i capi di famiglia numerosa; - i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; - i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; - i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; - i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; - i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto guerra; - i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; - coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; - coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso il Comune di Riccione; - i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (*); - gli invalidi ed i mutilati civili; - militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. • dal numero dei figli a carico (*), indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; • dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; • dalla minore età (verificata d’ufficio).
Titoli di preferenza. A parità di titoli e merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, saranno valutati i titoli di preferenza secondo il seguente ordine:
Titoli di preferenza. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti i concorrenti in possesso, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
Titoli di preferenza. A parità di merito e di titoli dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è determinata nell’ordine: a)dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno b)dalla minore età