Titoli di preferenza Clausole campione

Titoli di preferenza. 1. A parità di merito costituiscono titolo di preferenza aver esercitato servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno.
Titoli di preferenza. 4. In caso di parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata, nell’ordine:
Titoli di preferenza. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto alla preferenza, a parità di merito, in ordine decrescente, i candidati dichiarati idonei che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
Titoli di preferenza. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono fissate in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 487/94, art. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di merito, i titoli di preferenza pertanto sono:
Titoli di preferenza. Ultimati i colloqui, i/le concorrenti che, avendo riportato una votazione di almeno 28/40, hanno superato la prova, dovranno far pervenire, di loro iniziativa, al Direttore Generale dell’Università degli studi di Catania, Area Risorse Umane, xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova d’esame, i documenti in carta semplice, prodotti in originale o in copia autenticata, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei titoli di preferenza già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I predetti documenti si considerano presentati in tempo utile se spediti con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante ovvero attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
Titoli di preferenza. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Titoli di preferenza. I candidati al momento della presentazione della domanda hanno facoltà di indicare eventuali titoli di preferenza in caso di parità di valutazione finale, allegando il documento che attesta l'appartenenza alla categoria indicata. Da tali documenti o dalle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
Titoli di preferenza. 1. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza:
Titoli di preferenza. 1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, a parità di punteggio nella prova d’esame di cui all’art. 17, le seguenti condizioni:
Titoli di preferenza. 1.- A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità dell’impresa relativamente alla sua