AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. Nel limite massimo di spesa annua di Euro 2.500.000,00, la Fondazione Enasarco, allo scopo di favorire il sostegno al reddito a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero occorsi nel 2021, si trovano nella documentata impossibilità a svolgere l’attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l’erogazione di un contributo pari a Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili. Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri. Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell’anno 2021 anche nell’ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri. In caso di ricovero a seguito di Covid-19 la prestazione non è cumulabile con l’erogazione riconosciuta agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19, prevista all’art. 47 e successivi. Pertanto, nel solo caso di ricovero determinato da Covid-19 può essere richiesta – ed eventualmente riconosciuta - una sola tra la presente prestazione e l’erogazione straordinaria per intervenuto contagio da Covid-19 prevista all’art. 49 lett. b. I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui all’art. 72.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. Nel limite massimo di spesa annua di Euro 1.200.000,00, la Fondazione eroga un contributo di Euro 150,00 a figlio - con un massimo di Euro 300,00 per nucleo familiare - a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli in età scolare frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado e Università per l’anno accademico 2021/2022, fiscalmente a carico del richiedente. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione è erogato un solo contributo per nucleo familiare. Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui agli artt. 85 e 86. L’importo è erogato al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. Per le FIERE ITALIA Per i soggetti beneficiari si prevede un contributo per l’abbattimento dei costi di partecipazione nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate (al netto dell’IVA) con il massimale di: - € 2.000,00 (al netto delle ritenute di legge) per ogni impresa partecipante - € 4.000,00 (al netto delle ritenute di legge) per ogni consorzio di imprese artigiane partecipante Per il soggetto proponente si prevede un contributo per le attività di coordinamento e organizzazione della partecipazione di: - € 300,00 (IVA inclusa se dovuta) per ogni impresa partecipante - € 600,00 (IVA inclusa se dovuta) per ogni consorzio di imprese. Per le FIERE ESTERE IN EUROPA (Allegato 1) Per i soggetti beneficiari si prevede un contributo per l’abbattimento dei costi di partecipazione nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate (al netto dell’IVA) con il massimale di: - € 3.000,00 (al netto delle ritenute di legge) per ogni impresa partecipante - € 6.000,00 (al netto delle ritenute di legge) per ogni consorzio di imprese artigiane partecipante Per il soggetto proponente si prevede un contributo per le attività di coordinamento e organizzazione della partecipazione di: - € 600,00 (IVA inclusa se dovuta) per ogni impresa partecipante - € 1.200,00 (IVA inclusa se dovuta) per ogni consorzio di imprese. Per le FIERE ESTERE EXTRA EUROPA Per i soggetti beneficiari si prevede un contributo per l’abbattimento dei costi di partecipazione nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate (al netto dell’IVA) con il massimale di: - € 4.500,00 (al netto delle ritenute di legge) per ogni impresa partecipante - € 9.000,00 (al netto delle ritenute di legge) per ogni consorzio di imprese artigiane partecipante Per il soggetto proponente si prevede un contributo per le attività di coordinamento e organizzazione della partecipazione di: - € 600,00 (IVA inclusa se dovuta) per ogni impresa partecipante - € 1.200,00 (IVA inclusa se dovuta) per ogni consorzio di imprese.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. La morosità complessiva, aumentata nella misura del 5% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate, viene decurtata nella misura del 20%, cifra a cui il proprietario rinuncia. Il rimanente 80% è coperto per la metà (50%) da un contributo a fondo perduto che in ogni caso non può essere superiore ad € 3.000 per gli immobili ubicati a Bologna, € 2.300 per gli immobili situati negli altri comuni ad alta tensione abitativa, ed € 2.000 per tutti gli altri immobili. L’erogazione del suddetto contributo è subordinata alla condizione che a quella data non sia ancora superata la metà della durata del contratto e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. 1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), 2 bis, lettera a) e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due e centesimi cinquanta per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito dell’effettiva riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unità aziendale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984:
a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all’impresa, fino ad una massimo di euro 200.000;
b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. Il contributo, per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di sei mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda, e non può superare l’importo massimo di € 3.000,00. II canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 6.000,00.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. A livello nazionale sono stati stanziati circa 370 milioni di euro. L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto. Per i progetti 1,2 e 3 il contributo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro (non esiste soglia minima per i progetti di adozione di modelli organizzativi presentati da imprese fino a 50 dipendenti). Per i progetti di tipo 4 il contributo massimo è pari a 50.000 euro, quello minimo 2.000 euro. I progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro possono ricevere un’anticipazione del 50%.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. La cifra erogabile al proprietario dell’alloggio, che all’uopo dovrà fornire all’Ente Gestore i propri estremi bancari, deve essere determinata dal Comune in base al seguente criterio: Importo pari alla morosità pregressa, comprensivo dell’ammontare della spese ed interessi legali reclamati (fino ad un limite di 500 Euro) ricavabile dalla documentazione relativa allo sfratto, con un tetto massimo di 6.000 Euro. In caso di costituzione di fondo di garanzia finalizzato alla stipula di un contratto di locazione per un alloggio diverso da quello oggetto di procedura esecutiva di sfratto, il contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto di affitto fino ad un tetto massimo di 2.000 Euro.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. Nel limite massimo di spesa annua complessiva di Euro 1.500.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a Euro 750,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili. Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali, di pari importo, ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri. I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 6 e 7. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. Nel limite massimo di spesa di Euro 750.000,00 al fine di assistere l’iscritta per la diminuzione di reddito e l’incremento degli oneri derivanti dalla gravidanza nell’anno 2021, la Fondazione eroga alle iscritte un contributo di importo pari a Euro 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili. Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri. Il contributo può essere richiesto dal novantunesimo giorno di gestazione. I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui agli art. 13 e 14.