Allegato sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
Allegati parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l’elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).
Contenuto Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, supporto dati, conduttori esterni apparecchi audiovisivi, impianti telefonici, parcometri, cambiamonete, centrali di comando di impianti semaforici, centrali di comando di pubblica illuminazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, comprese quelle ad impiego mobile portatili od installate su/in veicoli o natanti fatto salvo se assicurate con diversa polizza. Sono pure compresi i mezzi di locomozione, traino, trasporto, non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, mobilio ed arredi, attrezzi, macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale completamento), macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, attrezzature scolastiche in genere, arredo urbano; impianti di segnalazione e d’allarme; strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento;impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci in genere, derrate alimentari, prodotti farmaceutici; quadri ed oggetti d’arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere artistico, storico, archeologico, naturalistico, scientifico, opere di abbellimento ed utilità; biblioteche, beni librari di varie epoche, pergamene, medaglie, documenti e archivi ivi compresi quelli a carattere storico, naturalistico ed archeologico, dipinti affreschi, mosaici, arazzi, sculture, statue se non solidali con il fabbricato, tappeti, pezzi di antiquariato, perle, pietre e metalli preziosi, opere di abbellimento e utilità; cose aventi valore artistico, storico, archeologioco, scientifico, naturalistico; cancelleria, registri, disegni, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, clichès, pietre litigrafiche, lastre, cilidri, tavolette strereotipe, rami per incisioni, armi; valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati".
Contenuti di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi e/o amministrativi.
Procedimento penale inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Delitto colposo È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
DGUE Documento di Gara Unico Europeo e “Dichiarazione Soggetti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016”:
Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
DELIBERA di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di Accordo ex art. 11 legge 241/90 e smi, tra Comune di Ferrara e la SOC. DUEELLE AUTO di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. Sas con sede a Ferrara Via Dei Gelsomini, 1 P.IVA 02009870383, disciplinante la cessione e le modalità di esecuzione delle dotazioni territoriali relative al nuovo Insediamento Commerciale da realizzarsi in Xxx Xxxxxxxxx, Ferrara, di cui all’istanza di permesso di costruire PG. 35145 del 24/03/2020, PR. 952 del 11/05/2020, ai sensi dell’art. 11 comma 4° del vigente RUE; di dare atto che sono a totale carico della SOC. DUEELLE AUTO di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. Sas, le spese del presente atto, ed ogni altra spesa inerente e dipendente comprese quelle di registrazione e trascrizione; di dare atto che il rilascio del Permesso di Costruire presentato dalla SOC. DUEELLE AUTO di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. Sas, in data 24/03/2020 PG. 35145, PR. 952 del 11/05/2020 sarà subordinato all’avvenuta sottoscrizione in forma autentica dell’Accordo ex art. 11 L. 241/90 di cui al presente atto e alla presentazione di idonea fideiussione a garanzia della realizzazione delle dotazioni territoriali per un importo di € 14.330,36 (quattordicimilatrecentotrenta/36) pari al 100% del costo delle opere e dell’eventuale importo da corrispondere quale differenza tra il costo preventivato quantificato in € 14.330,36 e quello realmente sostenuto per la realizzazione delle dotazioni territoriali qualora si avverassero le condizioni di cui all’art. 9 dello schema di Accordo allegato al presente atto; di dare atto che il rilascio del Permesso di Costruire delle dotazioni territoriali presentato dalla SOC. DUEELLE AUTO di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. Sas,, in data 24/03/2020 PG. 35145, PR. 952 del 11/05/2020 è condizione necessaria per il rilascio del Permesso di Costruire relativo all’intervento edilizio; di dare atto che in data 03.08.2020 con PR_FEUTG_Ingresso 0046655_20200713 è stato rilasciato dal Ministero degli Interni Informazione Antimafia ove viene specificato che a carico della Soc. DueElle Auto di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. s.a.s. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91 comma 6 del medesimo D. Lgs; di dare atto che alla sottoscrizione dell’Accordo interverrà, in rappresentanza del Comune di Ferrara, l'Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Servizio Qualità Edilizia SUE SUAP e Pianificazione Territoriale, o suo delegato; di dare atto che responsabile del procedimento è l'Arch. Xxxxxxx Xxxxxx U.O. Piani Urbanistici Attuativi - Progettazione e Gestione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 con il volto favorevole di tutti i presenti.
Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
Servizio Clienti il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.
Premessa Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 5 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio autobus con conducente, noleggio auto e locazione automezzi; - intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena attuazione alla legge n. 218/2003; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato. Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione, comprese quelle che ai sensi di legge sono classificate imprese artigiane. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano ad attivare l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, con i compiti già ivi previsti come integrati dall'accordo nazionale 18 giugno 2001 ed Osservatori regionali composti dalle rispettive strutture operative a livello territoriale delle parti stipulanti. Tra i compiti dei suddetti Osservatori rientrano altresì: la verifica della regolarità delle relazioni sindacali; la verifica della corretta applicazione del c.c.n.l.; l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità; la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal c.c.n.l. 3 luglio 1996 (artt. 48, 53, 54, 55, 57 e 58). L'Osservatorio nazionale, che avrà sede presso la Fise, si riunirà almeno ogni 6 mesi. Esso è composto dai seguenti signori: U. C. per la Uiltrasporti; A. N. per la Fit-Cisl, S. D. S. per la Filt-Cgil, G. B. e V. C. per la Fise, M. F. per l'Anav. I suddetti componenti potranno di volta in volta essere sostituiti a mezzo delega o affiancati da esperti delle materie trattate. Gli Osservatori regionali si incontreranno con cadenza annuale ovvero su richiesta anche di una sola parte nelle sedi di volta in volta indicate congiuntamente dalle parti. Essi saranno composti da un rappresentante per ciascuna organizzazione, indicati dalle parti nazionali.
Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.
Segue la fase forse più delicata della procedura, ovvero, la scelta del contraente che, come abbiamo visto in precedenza, non è libera, ma guidata dal legislatore attraverso binari ben definiti che dovrebbero assicurare ai privati che aspirano ad entrare in contatto con l‟amministrazione, parità di trattamento e trasparenza nel momento in cui presentano la propria offerta. L‟atto iniziale è l‟emissione del bando di gara218, anche se esistono procedure, come vedremo, in cui non sussiste una gara ufficiale.219 220 pone, a mio modo di vedere, l’autorevole insegnamento che, spezzando il tradizionale monolitismo della qualificazione pubblicistica dell’evidenza pubblica, ha individuato nella sequenza di atti che precede il contrato un duplice procedimento: l’uno di carattere privatistico e attinente alla formazione della volontà contrattuale; l’altro di carattere pubblicistico e attinente ai rapporti di controllo.” 214 Secondo X. XXXXXXX, Contratto e pubblica amministrazione, cit., p. 915, la deliberazione a contrarre non può essere considerata come proposta contrattuale vera e propria, ma come semplice “atto con efficacia interna all’Ente che ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno.” Anche la Giurisprudenza concorda sulla qualificazione della delibera a contrarre come mero atto interno e preparatorio. Cfr. ex plurimis Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, in Foro it., 2001, I, p. 2899; Cass., 5 novembre 2001, n. 13628, in Cons. Stato, 2002, II, p. 25 e Cass., 22 giugno 2004, n. 11601, in Foro amm., CDS, 2004, p. 1613. 215 La norma di riferimento è l‟art. 11 del Codice dei contratti pubblici,commi 1 e 2: “Art.
Caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.
PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.
Premesse le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Scippo il reato previsto agli Artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Richiamati ⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo; ⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dall’ANISAP; ⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e sue successive integrazioni e modificazioni; ⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno” ⚫ la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “ Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie“; ⚫ il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto “Primo provvedimento attuativo nell’ambito dell’assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92”; ⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2017 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;
Commento Valutazione si carica il punteggio attribuito dalla commissione. Punteggio tecnico 55,2 Punteggio economico 30,00 Criteri Premiali di cui ai Commi Criterio I.pdf.p7m 4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Parametro Tecnico) Dimensioni: 159 KB Firmatari: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Hash(MD5-Base64): Ma/o5RcueIAAs4OlTX0AGA== Hash(SHA-1-Hex): 5d81043c073590ceb5d4d08a50a56e1bb3935368 Hash(SHA-256-Hex): 92fae26dd9af2a49477ca0d4ab7a3ba- 3900abe50b9a31075e85d93f20a68549f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Punteggio proposto - Punteggio assegnato 6,00
Finalità della gestione la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.
Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
CODICE CIVILE Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Relatore Presidente di sezione Xxxxx Xxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI