Definizione di Frattura ossea

Frattura ossea. La rottura di un osso in genere conseguente ad una causa lesiva che abbia agito più o meno intensamente sul punto della Frattura (diretta) o a distanza (indiretta).
Frattura ossea rottura di un osso parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma.
Frattura ossea. Soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto di uno specialista ortopedico. Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.

Examples of Frattura ossea in a sentence

  • Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio.

  • In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art.

  • La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio.

  • Se nel periodo di assicurazione l’assicurato subisce un Infortunio che comporta Frattura ossea o legamen- tosa, Lussazione, Ustione o Commozione cerebrale, Poste Assicura gli paga una somma predefinita.

  • A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio.

  • In caso di Frattura ossea da infortunio, l’Impresa ti corrisponde un indennizzo pari a € 400,00, entro i massimali previsti dalla polizza.

  • Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

  • In caso di Frattura ossea dell’Assicurato a seguito di Infortunio, che comporti l’applicazione di Apparecchio gessato o Tutore immobilizzante, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario la Diaria indicata nel Certificato di assicurazione, per ogni giorno in cui l’Assicurato sia portatore di Apparecchio gessato o Tutore immobilizzante.

  • La Compagnia, in conseguenza di un Infortunio che abbia determinato: • il Ricovero con almeno un pernottamento in Istituto di Cura pubblico o privato; ovvero • una Frattura ossea secondo le modalità più avanti indicate; liquida: Il rimborso della somma pattuita per ciascun giorno in cui l’Assicurato è ricoverato, per la durata massima di 360 giorni.

  • Per la garanzia Frattura ossea sono escluse: ! le fratture delle ossa nasali; le infrazioni; i distacchi parcellari; le lesioni cartilaginee.


More Definitions of Frattura ossea

Frattura ossea interruzione della continuità di un osso, parziale o totale, strumentalmente accertata prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna (sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee e i distacchi cartilaginei).
Frattura ossea la frattura ossea deve essere diagnosticata entro 3 mesi dalla data dell’infortunio perché sia indennizzabile ai sensi della presente xxxxxxx, fermo restando che l’infortunio deve essere avvenuto durante il periodo di copertura della presente assicurazione. Nel caso venga denunciato un sinistro per una frattura e contemporaneamente venga diagnosticato il dia- bete, l’osteoporosi o qualsiasi altra malattia delle ossa, l’assicurazione copre per il sinistro denunciato, ma da quel momento sarà esclusa con effetto immediato, per l’Assicurato in questione, la prestazione per le fratture ossee. L’Assicurato potrà usufruire di tutte le altre prestazioni assicurate.
Frattura ossea. ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Esame radiografico attestante la Frattura ossea Lussazione: ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Esame radiografico eseguito prima della riduzione Commozione cerebrale ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento Ustione ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio o Malattia ▪ Cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza Prestazione odontoiatrica a seguito di Infortunio ▪ Certificato di pronto soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Certificazione medica attestante l’Infortunio, le fratture dentali, l’ortopanoramica e le cure dentarie effettuate Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia ▪ Cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi, periodo di degenza, descrizione e codice ICD9 dell’Intervento chirurgico effettuato Malattia Grave ▪ Cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza o, se non ancora disponibile, Diario clinico in copia conforme all’originale dal quale risultino la patologia ed il giorno della diagnosi ▪ Certificazione medica attestante l’esistenza in vita dell’Assicurato dopo il 30° giorno dalla diagnosi Decesso a seguito di Infortunio ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Relazione medica sulle cause del decesso ▪ Certificato di morte in originale ▪ In caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.) verbale delle forze dell’ordine o certificato della procura o altro documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso ▪ Eventuale referto autoptico e indagini tossicologiche Invalidità Permanente a seguito di Infortunio ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Relazione medica sulle cause dell’Invalidità Permanente ▪ Certificati medici comprovanti l’entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti ▪ Eventuale certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS o altro organo preposto ▪ Eventuale documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.) ▪ Eventuale conferma di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro La Compa...
Frattura ossea. La frattura ossea deve esse- re diagnosticata entro 3 mesi dalla data dell’in- fortunio perché sia indennizzabile ai sensi della presente polizza, fermo restando che l’infortunio deve essere avvenuto durante il periodo di coper- tura della presente assicurazione. Nel caso venga denunciato un sinistro per una frattura e contemporaneamente venga diagno- sticato il diabete, l’osteoporosi o qualsiasi altra malattia delle ossa, l’assicurazione copre per il sinistro denunciato, ma da quel momento sarà esclusa con effetto immediato, per l’Assicurato in questione, la prestazione per le fratture ossee. L’Assicurato potrà usufruire di tutte le altre pre- stazioni assicurate. Danno neurologico permanente a seguito frattura colonna vertebrale: in caso di frattura che determini un danno neurologico permanen- te strumentalmente accertato presso struttura pubblica, l’indennizzo verrà calcolato sommando a quest’ultimo quello previsto per una qualsiasi frattura che abbia determinato detto danno.

Related to Frattura ossea

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • Fatturato l’ammontare complessivo realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: • dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; • la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; • la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti. Resta inteso che la verifica non comporta, in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.

  • viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;

  • Massimale la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista;

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Fattura è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Circostanza a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;

  • Riscatto parziale facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.

  • Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

  • Carta Verde documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.

  • sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.