Definizione di Massimale di contributo

Massimale di contributo. € 4.000,00 ad alloggio, a rimborso.
Massimale di contributo. Fino a € 1.500,00 a alloggio/contratto • MISURA 5 – Incrementare il numero di alloggi in locazione a canone concordato o comunque inferiore al mercato, tramite un contributo ai proprietari, per la sistemazione e messa a disposizione di alloggi sfitti. Al proprietario è richiesta la sottoscrizione, prima dell’erogazione del contributo, di un Accordo con il Comune con le seguenti caratteristiche: - gli alloggi devono essere messi a disposizione entro massimo sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, e per un periodo di almeno tre anni; - il contratto di locazione deve essere stipulato a canone concordato - Legge 431/1998 o comunque a canone inferiore al libero mercato; - i nuclei familiari potranno essere indicati dal Comune. Possono accedere tutti i proprietari che intendano mettere a disposizione alloggi sfitti sul territorio comunale o di Ambito. Gli alloggi devono presentare le seguenti caratteristiche minime: • essere dotati di almeno un servizio igienico, provvisto di lavabo, vaso igienico, bidet e doccia o vasca; • essere dotati di uno spazio cucina; • avere impianti rispondenti alle norme vigenti e disporre della documentazione tecnica normalmente richiesti per l’affitto di unità abitative. Il Comune può eseguire controlli sia prima della stipula del contratto sia successivamente e può escludere dagli incentivi eventuali immobili non ritenuti idonei. Una volta concesso il contributo, a seguito di istruttoria del Comune, il rimborso verrà erogato ad avvenuta messa a disposizione dell’alloggio e previa la presentazione di apposita domanda di rimborso corredata dei seguenti documenti: • fatture quietanzate che attestino le avvenute spese per lavori di manutenzione e messa a norma impianti; • copia del contratto di locazione a canone concordato, o inferiore al libero mercato, di durata di almeno 3 anni.
Massimale di contributo fino a € 5.000,00 ad alloggio/contratto; • MISURA 4 – Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (a titolo esemplificativo, il requisito si verifica laddove la I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 4 devono possedere i seguenti requisiti:

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Massimale di contributo fino a € 5.000,00 ad alloggio/contratto; • MISURA 4 – Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (a titolo esemplificativo, il requisito si verifica laddove la spesa per il canone sia superiore al 30% del reddito netto, ma potrà essere più puntualmente definito nei provvedimenti dei singoli enti, secondo criteri rispondenti a situazioni territoriali specifiche). Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza. I nuclei familiari supportati attraverso la Misura 4 devono possedere i seguenti requisiti:
Massimale di contributo fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto

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