ACCEPTANCE OF MOBILITY Clausole campione

ACCEPTANCE OF MOBILITY. The minutes of the Examination Board with all the results will be sent to ARI - Non-EU Mobility and International educational Agreements Unit, which will mail the candidate about the allotment and the signature of the mobility contract. The formal online acceptance of the grant must take place within 10 consecutive days of receiving the email sent by ARI - Non-EU Mobility and International educational Agreements Unit. Failure to comply with this deadline will be considered as a waiver. Such formal acceptance implies the commitment of the selected candidates to follow their respective study periods abroad according to the academic calendar and the study programme defined by the Learning Agreement that specifies the courses to be attended or the thesis programme. The mobility must take place in the first or second semester of the academic year of the Call with departures, as explained below:
ACCEPTANCE OF MOBILITY. The minutes of the Examination Board with all the results will be sent to ARI - Non-EU Mobility and International educational Agreements Unit, which will mail the candidate about the allotment and the signature of the mobility contract. The formal online acceptance of the grant must take place within 10 consecutive days of receiving the email sent by ARI - Non-EU Mobility and International educational Agreements Unit. Failure to comply with this deadline will be considered as a waiver. Such formal acceptance implies the commitment of the selected candidates to follow their respective study periods abroad according to the academic calendar and the study programme defined by the Learning Agreement that specifies the courses to be attended or the thesis programme. The mobility must take place in the first or second semester of the academic year of the Call with departures, as explained below: The student will be entitled to the grant only after: ● having received the letter of acceptance/invitation from the host University (sent directly to the student, to the contact person of the agreement or ARI - Non-EU Mobility and International educational Agreements Unit) with a minimum acceptance period of 90 days); ● have filled in the Learning Agreement online and have received RAM approval (art. 7.1); ● have signed the mobility contract and taken part in the information meeting at ARI - Non-EU Mobility and International educational Agreements Unit. The contract must be signed, and the completion of all the procedures required by ARI - Non-EU Mobility and International educational Agreements Unit must be carried out starting from 60 days before the start of the mobility and must be completed no later than 10 days before the actual departure, on pain of forfeiture of the grant. As per MUR directives, to report the funds paid for the grants, ARI - Non-EU Mobility and International educational Agreements Unit will acquire directly from Infostud the ISEE data of the students awarded the grants if declared.
ACCEPTANCE OF MOBILITY. The eligible students must formalize their acceptance of the mobility within 10 days from the publication of the list through the subscription of a special form that will be available at the School of Mathematical, Physical and Natural Sciences. The final list of eligible students will be announced by a Decree of the President of the School of Mathematical, Physical and Natural Sciences published in the webpage of the School of Mathematical, Physical and Natural Sciences (http:///xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/).

Related to ACCEPTANCE OF MOBILITY

  • PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO Fatte salve le prestazioni saltuarie ed occasionali e le collaborazioni di personale volontario, per quanto concerne il personale dipendente, nell’esecuzione della prestazione di servizio che forma oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il prestatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione del prestatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza del contratto e fino all’eventuale sostituzione del prestatore e, se cooperativa, anche nei rapporti con i propri soci: i suddetti obblighi sono vincolanti, sempre e comunque, per il concessionario. Il concessionario si obbliga, altresì, all’integrale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il Comune si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione agli obblighi testé richiamati. È fatto obbligo per il concessionario di trasmettere al Comune: 1) entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e del verbale di consegna del complesso immobiliare sportivo-ricreativo, l’elenco nominativo del personale dipendente con indicazione del contratto di lavoro applicato, comprensivo dei relativi importi tabellari. Detto elenco deve comprendere, inoltre, il nominativo di tutto il personale che opera all’interno dell’impianto con la specificazione per ognuno dei dati anagrafici, delle mansioni affidate e del tipo di rapporto che intercorre con il concessionario: eventuali variazioni devono essere segnalate entro 30 (trenta) giorni dall’evento. 2) entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente, dichiarazione sostitutiva attestante l’importo dei versamenti contributivi effettuati per ciascun dipendente e la conformità degli stessi alle normative contrattuali vigenti per i propri dipendenti. In caso di inadempienze nell’applicazione dei contratti di lavoro e nell’osservanza dei predetti adempimenti, il Comune può addivenire all’immediata rescissione del contratto.

  • Accesso Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

  • Processo decisionale automatizzato Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

  • Modalità di accesso Sono previste a carico del Servizio Sanitario Regionale le visite odontoiatriche ed ortodontiche nonché tutte le prestazioni previste dal Programma Regionale rese nei confronti dei cittadini della Regione Xxxxxx-Romagna in condizione di vulnerabilità sanitaria o sociale. Le prestazioni di visita vengono prenotate direttamente dai cittadini presso il CUP, le eventuali ulteriori prestazioni necessarie sono programmate direttamente dal Centro. Il Centro si impegna a consegnare al paziente, a seguito della prima visita, il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi. Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino, ai sensi del nomenclatore tariffario (per le prestazioni di visita) e della circolare n.12 del 26.05.2005, devono essere regolarmente versate direttamente al Centro. Per i minori l’accesso alle prestazioni ortodontiche verrà regolato da apposito disciplinare, concordato tra le parti (Allegato 1). Il Centro dovrà comunque attenersi alle norme di accesso alle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti e richiamate nelle premesse nonché ai percorsi definiti a livello aziendale. Il Centro Medico Specialistico Bolognese si impegna a non operare alcuna discriminazione nell’accesso alle prestazioni nei confronti di utenti portatori di handicap o di particolari patologie. I cittadini non rientranti nelle condizioni previste dalle Deliberazioni n.2678/2004 e n. 374/2008, già citate, potranno essere presi in carico dal Centro Medico Specialistico Bolognese, presso le sedi del Polo Sanitario di Medicina e di Castel San Xxxxxx Terme, privatamente. In tal caso i rapporti privati intercorrenti tra il cittadino ed il Centro non sono regolati dall’Azienda Usl di Imola. Le tariffe calmierate praticate, in regime privato, dal Centro Medico Specialistico Bolognese ed i relativi aggiornamenti sono comunque comunicati, per conoscenza, all’Azienda Usl di Imola.

  • Qualità del servizio Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio. In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi: – la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti; – l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse; – l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali; – il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.); – nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella norma- tiva nazionale. In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capaci- tà di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla for- mazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche for- mative e progetti mirati.

  • COSTO DEL SERVIZIO Per l’utilizzo del Servizio il Cliente è tenuto al pagamento di un contributo fisso mensile per tutta la durata di utilizzo dello stesso, come indicato nei materiali informativi dedicati.

  • ACCESSO AGLI ATTI In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la D.L. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità. Rimane chiaro che il Direttore del Cantiere insieme all’Impresa, sono responsabili dell’organizzazione dei cantieri stessi, nonché dell’incolumità della persone e delle cose. Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi. L’impresa risponde, altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, che dovrà portare un identificativo con il proprio nominativo, l’impresa di appartenenza e tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e dovrà essere di gradimento della D.L. e del CSE (ove nominato), i quali hanno il diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

  • Incompatibilità L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al quinto comma del presente articolo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con: ● un professore di I e di II fascia del Dipartimento che ha emanato il presente bando; ● il Rettore; ● il Direttore Generale; ● un componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno già stipulato contratti relativi ad assegni di ricerca ai sensi dell'art 22, della Legge 240/2010, per un numero di 6 anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il Dottorato di Ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Analogamente non possono partecipare alla selezione coloro che non siano in grado di svolgere l'attività di ricerca per l'intero periodo previsto all'articolo 1 del bando, a causa del superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 22, terzo comma della legge 240/2010 come integrato dall'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014, nonché dall'art. 22 nono comma, legge 240/2010 5. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni e con borse di studio se non con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca degli stessi titolari di assegni di ricerca. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'art. 22, terzo comma, legge 240/2010 stabilisce che "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può ... essere superiore a quattro anni , ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso". L'art. 6, comma 2bis del D.L. 192/2014 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 5 240, è prorogata di due anni". L'art. 22, nono comma, legge 240/2010 stabilisce che "La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente".

  • DESTINATARI DEL SERVIZIO Possono accedere al centro diurno le persone con disabilità dai 16 ai 65 anni (salvo diverse determinazioni straordinarie in sede di UVMD) in possesso della certificazione di Handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art 1, comma 3 e art. 10, commi 1 e 3. L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale il Distretto Socio Sanitario ha autorizzato l’inserimento attraverso l’UVMD convocata secondo quanto previsto dal regolamento sulla presa in carico (Allegato n. 2).