Contrattazione territoriale. Le richieste di piattaforma territoriale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti e dovranno essere inviate alla controparte in tempo utile, al fine di consentire l’apertura delle trattative quattro mesi prima della scadenza. Sono titolari della contrattazione territoriale le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL. Nei quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma territoriale e per i due mesi successivi alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nella contrattazione territoriale, le Parti potranno assumere, per la determinazione degli incrementi, oltre a specifici criteri e/o parametri congiuntamente individuati, anche indicatori territoriali forniti da soggetti terzi, individuati di comune accordo. Le Parti convengono sui principi di non sovrapponibilità tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale e di specialità della contrattazione aziendale rispetto a quella territoriale. Pertanto, ai datori di lavoro già firmatari di contratti integrativi aziendali non potrà essere richiesto di adottare gli accordi a carattere territoriale, ovvero di dare disdetta dei suddetti contratti aziendali, per applicare quelli territoriali; parimenti, eventuali intese aziendali, successive al recepimento della contrattazione territoriale, sostituiranno integralmente quest’ultima all’interno dell’impresa interessata. Potranno adottare gli accordi territoriali sottoscritti ai sensi del presente CCNL, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione definito dalle Parti stipulanti. Le piattaforme e gli eventuali accordi territoriali sottoscritti, dovranno essere inviati, per conoscenza, a Confimi Impresa Meccanica e alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
Contrattazione territoriale. Accordo Contenuti
Contrattazione territoriale. Modalità di presentazione della piattaforma)
Contrattazione territoriale. A titolo sperimentale, per la sola durata del vigente Ccnl la contrattazione territoriale viene prevista a livello normalmente provinciale, secondo le regole qui specificate. La contrattazione territoriale avrà contenuto economico e normativo. Sono titolari della contrattazione territoriale, con le procedure e criteri fissati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti lo stesso. Gli accordi territoriali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio della non sovrapponibilità e dell'autonomia dei cicli negoziali. Pertanto le piattaforme sindacali non potranno essere presentate nei sei mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla data di scadenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Le richieste di piattaforma dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto ed essere inviate alla controparte in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative quattro mesi prima della scadenza. Le richieste e gli eventuali accordi sottoscritti devono essere inviate, per conoscenza, all'Unionmeccanica ed alle XX.XX. stipulanti il presente Ccnl. Nei quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per i due mesi successivi alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. I contenuti economici degli accordi territoriali devono avere caratteristiche di variabilità e di non determinabilità a priori, utili ad usufruire dei benefici derivanti da norme di legge in materia di defiscalizzazione e/o di decontribuzione secondo le disposizioni in materia. A tal fine le parti interessate potranno, per la determinazione degli incrementi, assumere, oltre a specifici criteri e/o parametri congiuntamente individuati, indicatori territoriali forniti da un soggetto terzo, individuato di comune accordo. Le parti convengono sul principio di non sovrapponibilità tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale e sul principio di specialità della contrattazione aziendale rispetto a quella territoriale. Pertanto, le imprese già firmatarie di contratti integrativi aziendali non saranno tenute ad applicare la contrattazione territoriale; parimenti, l'eventuale contratto aziendale stipulato successivamente...
Contrattazione territoriale. Le Parti, riconosciuto il carattere di novità e sperimentalità di un secondo livello alternativo a quello dell'art. 12, Prima Parte, convengono di istituire un' apposita Commissione Nazionale, che verrà insediata entro il 30 novembre 1994 con il compi- to di definire criteri e parametri certi per le erogazioni economiche, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, tenuto conto della alternatività rispetto alla contrattazione aziendale, oltrechè dei seguenti elementi: - modalità di presentazione delle piattaforme e di svolgimento del confronto; - modalità di verifica del rispetto dei criteri guida al livello nazionale; - monitoraggio. La suddetta Commissione, al fine di acquisire elementi di conoscenza comune utili, si avvarrà del contributo degli Enti Bilaterali e degli Osservatori che dovranno far per- venire sia analisi su: - la composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; - la composizione dell'occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali; sia analisi su: - i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi; - i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; - le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio. Entro il 31.12.1995, la Commissione presenterà alle parti il risultato dei propri lavori. In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo bienna- le dei minimi contrattuali. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 1° luglio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998.
Contrattazione territoriale. La “Contrattazione territoriale confederale”, muove in ambito provinciale o regionale e vede protagoniste delle relazioni sindacali le organizzazioni sindacali del territorio e le controparti associative datoriali. Gli incontri mirano alla trattazione delle questioni del mercato del lavoro nell’ambito territoriale, nonché alle questioni più generali della gestione dei rapporti di lavoro. Frutti operativi di questo livello di contrattazione possono essere venti come i cosiddetti “contratti d’area” e i similari “patti d’area”.
Contrattazione territoriale. In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993 è previsto un secondo livello di contratta- zione collettiva, da attuarsi in sede aziendale o territoriale. Della contrattazione aziendale si dirà più oltre a proposito del premio di produttività. La contrattazione territoriale (regionale o provinciale) individua normalmente - nell'am- bito delle materie demandate dal c.c.n.l. e secondo le modalità da questo previste - altri elementi retributivi. Si consideri, ad esempio, il c.c.n.l. 20 maggio 2004 per i dipendenti dalle imprese edili, che demanda alla contrattazione integrativa territoriale la determina- zione dei seguenti elementi economici: elemento economico territoriale; indennità per lavori in alta montagna; indennità per lavori in galleria; indennità sostitutiva di mensa e di trasporto. Si riportano di seguito - a titolo esemplificativo - gli elementi che concorrono a formare il trattamento economico globale di un lavoratore di un'impresa edile con qualifica di impiegato: Elementi definiti a livello nazionale - stipendio minimo tabellare - superminimo collettivo - indennità di contingenza - indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario - aumenti periodici di anzianità - compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato - provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili - indennità di cassa e di maneggio denaro - indennità per lavori in cassoni ad aria compressa - ogni altra indennità avente carattere specifico, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura forfettaria - rateo della tredicesima mensilità, del premio an- nuo e del premio di fedeltà Elementi definiti a livello territoriale - elemento economico territoriale - indennità sostitutiva di mensa e di trasporto - indennità per lavori in alta montagna ed in galleria Sempre con riferimento al settore edile, il prospetto che segue riporta gli elementi retri- butivi stabiliti a livello provinciale per un operaio di 4° livello. Gli importi sono fissati in misura oraria. PROVINCE DECORRENZA ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE Roma 1° gennaio 1998 0,23 0,68 Genova 1° aprile 1998 0,18 0,70 Palermo 1° gennaio 1998 0,23 0,65 Caserta 1° gennaio 1999 0,23 0,55
Contrattazione territoriale. Le parti si danno atto che a norma di quanto previsto al punto 2 del protocollo del 23 luglio 1993, la contrattazione a livello territoriale e/o aziendale dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Conseguenza di ciò, la contrattazione a livello territoriale e/o aziendale potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie: - distribuzione e articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro; - individuazione delle ipotesi di ricorso alla flessibilità dell’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 16, - ambiente e misure di sicurezza ed igiene sul lavoro. A norma di quanto previsto al punto 2 del protocollo del 23 luglio 1993, le parti convengono che non potranno essere avanzate richieste a livello territoriale e/o aziendale se non dopo decorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del presente contratto.
Contrattazione territoriale. “L'alleggerimento” del contratto nazionale deve comportare un contestuale irrobustimento – per qualità e quantità – della contrattazione di secondo livello. Indispensabile prevedere la possibilità di contrattazione territoriale da applicare alle aziende in cui non si fa contrattazione aziendale. Va affidata, inoltre, ai contratti nazionali la possibilità di coniugare la contrattazione territoriale non solo in termini “istituzionali” ma anche lungo il reale asse di dislocazione delle imprese (distretti, filiere, settori e sottosettori). Ciò consentirebbe di cogliere e di valorizzare gli elementi ed i problemi comuni di aziende che hanno reali affinità di tipo organizzativo, di tecnologie, di esposizione al mercato ecc.
Contrattazione territoriale. Con accordo separato le parti firmatarie definiranno l’entità dell’elemento retributivo territoriale, il salario di ingresso e quanto previsto dall’art.10 per i lavoratori a cui si applica il CCNL delle coop Sociali. Le parti si impegnano a divenire all’accordo non successivamente al 31/12/2005.