Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 D. Lgs. 50/2016. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la loro risoluzione delle riserve iscritte. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche delle riserve ai fini dell’effettivo dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche limite di valore di cui al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenziosocomma 1. Il dirigente competenteresponsabile unico del procedimento, sentito entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il R.U.P.soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, esamina nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta di transazione è formulata dal soggetto aggiudicatarioRUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. L’esperto, qualora nominato, ovvero può formulare il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di transazione accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto aggiudicatarioche ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, previa audizione entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del medesimo. La procedura soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui sopra può al secondo periodo possono essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteadito il giudice ordinario.
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Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a Qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la loro risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per le quali sia necessaria una variante cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentualedell’articolo 26 del d.lgs. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del Codice dei contrattiprocedimento delle riserve, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, trasmettendo nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenziosobreve tempo possibile una propria relazione riservata. Il dirigente competenteresponsabile unico del procedimento, sentito il R.U.P.acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, esamina la proposta ove costituito, dell’organo di transazione formulata dal soggetto aggiudicatariocollaudo, ovvero può formulare provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di transazione accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto aggiudicatario, previa audizione che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del medesimo. La procedura termine di cui sopra al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamatiinstaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi pena di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltantedecadenza.
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Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate dei singoli interventi appaltati comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 superiore al 15%5% (cinque per cento) di quest'ultimo, il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi della normativa vigentedell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore per l’esecuzione del contratto e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può scegliere di intesa con il soggetto che ha formulato le riserve un esperto, ai sensi dell’articolo 205, commi 5, e 6, del Codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non previsto nel presente articolo trova applicazione l’artrichieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di 45 giorni cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui all’Art 205 comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del D.Lvo n. 50/201615 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte risolte, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna di un legale interno alla struttura o, in mancanza, di un legale interno alla struttura, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione responsabile unico del medesimoprocedimento. La procedura transazione ha forma scritta a pena di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economichenullità. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/201642. Ai sensi dell’articolo 208 dell’art.191 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedentiregolamento, le controversie relative riserve devono essere iscritte a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in forma scrittamerito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del codice civileD.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 11, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’importo differenziale l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della transazione ecceda la somma formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di 100.000 europrovvedervi, è necessario sempre a pena di decadenza, entro il parere dell'avvocatura interna otermine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, in mancanzacomma 3, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimoregolamento. La procedura quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto successive integrazioni o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteincrementi rispetto all’importo iscritto.
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Samples: www.provincia.brescia.it
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, 206 del Codice dei contrattiD.Lvo n. 50/16 e smi, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo D.Lgs. n. 50/201650/2016 e smi. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contrattiD.Lvo n. 50/16 e smi, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro Capitolato
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euroEuro 100.000,00, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro Capitolato
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadronell’appalto, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 superiore al 15%10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dell’esecuzione e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a l’Amministrazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel presente articolo trova applicazione l’artcorso delle prestazioni affidate una sola volta. 205 La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del D.Lvo n. 50/2016certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Ai sensi dell’articolo 208 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: www.amga.it
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadrose, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 superiore al 15%10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni lavori per le i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi della normativa vigentedell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel presente articolo trova applicazione l’artcorso dei lavori una sola volta. 205 La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del D.Lvo n. 50/2016certificato di collaudo provvisorio. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Ai sensi dell’articolo 208 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora se l’importo differenziale della transazione ecceda eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatarioappaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatarioappaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazionii lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 superiore al 15%10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dell’esecuzione e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a l’Amministrazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel presente articolo trova applicazione l’artcorso delle prestazioni affidate una sola volta. 205 La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del D.Lvo n. 50/2016certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Ai sensi dell’articolo 208 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti do- cumenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate dei singoli interventi appaltati comporti variazioni varia- zioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 superiore al 15%5% (cinque per cento) di quest'ultimo, il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il R.U.P. deve valutare immediatamente im- mediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza infonda- tezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi della normativa vigentedell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore per l’esecuzione del contratto e, ove costituito, dell’organo di col- laudo, può scegliere di intesa con il soggetto che ha formulato le riserve un esperto, ai sensi dell’articolo 205, commi 5, e 6, del Codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non previsto nel presente articolo trova applicazione l’artrichieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audi- zioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibili- tà di idonee risorse economiche, una proposta di accordo xxxxxxx, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riser- ve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimen- to, l’accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bona- rio sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno succes- sivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inu- tile decorso del termine di 45 giorni cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbi- tri o il giudice ordinario. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui all’Art 205 comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del D.Lvo n. 50/201615 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le ri- serve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto pre- visto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative relati- ve a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte risolte, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternati- vi, mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna di un legale interno alla struttura o, in mancanza, di un legale interno alla strut- tura, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competentecom- petente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione responsabile unico del medesimoprocedimento. La procedura transazione ha forma scritta a pena di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economichenullità. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare rallen- tare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Sta- zione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate dei singoli interventi appaltati comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 superiore al 15%5% (cinque per cento) di quest'ultimo, il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi della normativa vigentedell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore per l’esecuzione del contratto e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può scegliere di intesa con il soggetto che ha formulato le riserve un esperto, ai sensi dell’articolo 205, commi 5, e 6, del Codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non previsto nel presente articolo trova applicazione l’artrichieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di 45 giorni cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui all’ Art 205 comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del D.Lvo n. 50/201615 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte risolte, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna di un legale interno alla struttura o, in mancanza, di un legale interno alla struttura, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione responsabile unico del medesimoprocedimento. La procedura transazione ha forma scritta a pena di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economichenullità. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro