Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi, Accordo Quadro
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale1. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. Si applica l’articolo 205 del D.Lvo n. 50/2016d.lgs.50/2016 relativamente a ciascun Contratto Applicativo.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contrattid.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto Contratto Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civileCodice Civile; qualora se l’importo differenziale della transazione ecceda eccede la somma di 100.000 € 100.000,00 (diconsi centomila euro), è necessario il parere dell'avvocatura interna odell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatariodall’Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatarioappaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La procedura di cui sopra al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo o degli atti che c333he ne fanno parte o da questo questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazionii lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteAppaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 206205, commi 1 e 2, del Codice dei contrattiContratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadrose, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al tra il 5% (cinque per cento) e il 15%% (quindici per cento) di quest’ultimo, il R.U.P. RP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni lavori per le i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi della normativa vigentedell’articolo 106 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai Il RP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 208 26 del Codice dei contrattiContratti.
2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenziosocorredata dalla propria relazione riservata.
3. Il dirigente competenteRP, sentito entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del Contratto. Il RP e l’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il R.U.P.compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RP non richieda la nomina dell’esperto, esamina la proposta di transazione è formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteal comma 2.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 206205, commi 1 e 2, del Codice dei contrattiContratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadrose, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al tra il 5% (cinque per cento) e il 15%% (quindici per cento) di quest’ultimo, il R.U.P. RP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni lavori per le i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi della normativa vigentedell’articolo 106 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai Il RP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 208 26 del Codice dei contrattiContratti.
2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenziosocorredata dalla propria relazione riservata.
3. Il dirigente competenteRP, sentito entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del Contratto. Il RP e l’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il R.U.P.compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RP non richieda la nomina dell’esperto, esamina la proposta di transazione è formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteal comma 2.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euroEuro 100.000,00, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro
Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 206205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadrose, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al tra il 5% (cinque per cento) e il 15%% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. R.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigentelavori, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Per tutto quanto Il Direttore dei Lavori trasmette tempestivamente al R.P. una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il R.P., entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.P. e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il R.P. non previsto richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal R.P. entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il R.P., verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo xxxxxxx, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 42.
5. La procedura può essere reiterata nel presente articolo trova applicazione l’artcorso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
6. 205 Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del D.Lvo n. 50/2016provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora se l’importo differenziale della transazione ecceda eccede la somma di 100.000 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.R.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatarioappaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatarioappaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui sopra al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: Construction Contract
Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 206205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadrose, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al tra il 5% (cinque per cento) e il 15%% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni lavori per le i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi della normativa vigentedell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 208 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenziosocorredata dalla propria relazione riservata.
3. Il dirigente competenteRUP, sentito entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il R.U.P.compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, esamina la proposta di transazione è formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura RUP entro 90 (novanta)giorni dalla comunicazione di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteal comma 2.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, dell’art.191 del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedentiregolamento, le controversie relative riserve devono essere iscritte a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in forma scrittamerito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del codice civileD.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 11, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’importo differenziale l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della transazione ecceda la somma formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di 100.000 europrovvedervi, è necessario sempre a pena di decadenza, entro il parere dell'avvocatura interna otermine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, in mancanzacomma 3, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimoregolamento. La procedura quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto successive integrazioni o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltanteincrementi rispetto all’importo iscritto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Accordo bonario e transazione. Ai sensi dell’articolo 206, 206 del Codice dei contrattiD.Lvo n. 50/16 e smi, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo D.Lgs. n. 50/201650/2016 e smi. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contrattiD.Lvo n. 50/16 e smi, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Accordo bonario e transazione. 1. Ai sensi dell’articolo 206205, commi 1 e 2 del Codice dei contrattiD. Lgs. 50/2016, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a qualora in seguito dell’iscrizione all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, il si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni lavori per le i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi della normativa vigentedell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non previsto richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56 del presente articolo trova applicazione l’artCapitolato Speciale.
6. 205 Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del D.Lvo n. 50/2016provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scrittascritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile; qualora , solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Se l’importo differenziale della transazione ecceda eccede la somma di 100.000 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura interna che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatarioappaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatarioappaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui sopra al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle 10.Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazionii lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltantedall’amministrazione committente.
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