Accumulo punti Clausole campione

Accumulo punti. Tutti i Titolari, a decorrere dalla data di iscrizione all'Operazione a premio, accumuleranno punti secondo i parametri e le modalità di cui alla seguente Tabella 1. Per ogni euro (euro uno/00), IVA inclusa, di spesa per l’acquisto di Xxxxxx di viaggio su tratte nazionali, validi per viaggi con le seguenti categorie di treno: • Frecciarossa • Frecciargento • Xxxxxxxxxxxxx • Freccialink 1 Per ogni euro (euro uno/00), IVA inclusa, di spesa per l’acquisto di Xxxxxx di viaggio su tratte nazionali, validi per viaggi con le seguenti categorie di treno: • Eurocity (esclusivamente per viaggi all'interno del territorio nazionale) • Euronight (esclusivamente per viaggi all'interno del territorio nazionale) 1 Solamente i viaggi effettuati dal Titolare della Carta su treni indicati nella precedente tabella operati da Trenitalia S.p.A. danno diritto all’accumulo dei punti. I punti accreditati in relazione a viaggi effettuati da persona diversa dal Titolare saranno cancellati. In tal caso il Promotore si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare l’adesione all’Operazione a premio del Titolare, con conseguente annullamento dei punti accumulati, e/o assumere ogni iniziativa ritenuta idonea alla tutela dei propri interessi, ragioni e diritti. Non danno diritto all’accumulo di punti i viaggi sui treni non espressamente indicati nella precedente tabella. Inoltre, non danno diritto all’accumulo di punti le seguenti tipologie di biglietti: • cambi biglietto e biglietti acquistati a bordo del treno; • biglietti acquistati attraverso canali diversi dai seguenti: xxx.xxxxxxxxxx.xxx, biglietterie Trenitalia, FrecciaLounge, FrecciaClub, emettitrici Self-Service del circuito nazionale, agenzie di viaggio Trenitalia, App Trenitalia, Call Center Trenitalia; • biglietti relativi a offerte promozionali, se non indicato diversamente nelle condizioni commerciali della specifica offerta; • diritti di ammissione, carte “Tutto Treno” e assimilabili; • biglietti relativi a viaggi internazionali se non indicato diversamente sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx; • biglietti non utilizzati dal Titolare, anche qualora fossero acquistati dal Titolare. Per l’accredito dei punti il Titolare dovrà, al momento dell'acquisto dei Titoli di viaggio, fornire al Promotore il codice personale della propria Carta, nelle modalità specifiche per i diversi canali di vendita, e verificare che sul Titolo di viaggio il codice sia correttamente riportato. Il personale Trenital...
Accumulo punti. Dal momento dell’iscrizione al Club (automatica con la sottoscrizione della Carta o opzionale per le Carte che lo prevedano) e la conseguente possibilità di partecipazione all’Iniziativa – è possibile accumulare Punti Membership Rewards come di seguito specificato. Sulla base della tipologia di Carta, i Titolari che partecipano all'Iniziativa otterranno il seguente punteggio: • per tutte le tipologie di Carta: n. 1 punto per ogni euro di spesa effettuata, con l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo 6.2; • esclusivamente per Nuova Carta Essential n. 1 punto ogni due euro di spesa effettuata, con l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo 6.2; • esclusivamente per la Carta Centurion: n. 1,5 Punti per ogni euro di spesa effettuata con l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo 6.2; • esclusivamente per le Carte Alitalia Oro e Alitalia Business Oro: o n. 1,25 punti per ogni euro di spesa effettuata con l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo 6.2; • esclusivamente per la Carta Alitalia Platino: o n. 1,5 punti per ogni euro di spesa effettuata con l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo 6.2. • esclusivamente per la Carta Explora:
Accumulo punti. Dal momento dell’adesione al Programma (automatica con la sottoscrizione della Carta) è possibile accumulare Punti come di seguito specificato: 1. esclusivamente per i Titolari di Carte Amazon Business: a) 3 Punti ogni 4€ spesi sugli acquisti idonei su Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia ll numero di punti accumulabile è calcolato in misura di 0,75 punti per ogni eurospeso sugli acquisti idonei su Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia. Non è richiesto un importo minimo di speso per l’accumulo punti. b) 2 Punti ogni 4€ spesi per tutti gli altri acquisti effettuati con Xxxxx con l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo 6.2 (i.e. non su Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia). ll numero di punti accumulabile è calcolato in misura di 0,5 punti per ogni euro speso con Carta. Non è richiesto un importo minimo di speso per l’accumulo punti. A solo titolo di esempio a fronte di un acquisto pari a 40€ su Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia il Titolare accumulerà 30 punti; a fronte di un acquisto pari a 40€ presso un esercente diverso da Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia il Titolare accumulerà 20 punti. c) Il Titolare accumulerà Punti secondo le modalità di accumulo indicate in questa sezione se non disporrà di un abbonamento Amazon Business Prime in corso di validità, indipendentemente dal fatto che abbia una Carta Amazon Business Prime American Express fisica o una Carta Amazon Business American Express. 2. esclusivamente peri Titolari di Carte Amazon Business Prime (con un abbonamento Amazon Business Prime idoneo): a) 4 Punti ogni 4€ spesi sugli acquisti idonei su Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia. ll numero di punti accumulabile è calcolato in misura di 1 punto per ogni euro speso con Carta sugli acquisti idoneisu Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia. Non è richiesto un importominimo di spesa per l’accumulo punti. b) 2 Punti ogni 4€ spesi per tutti gli altri acquisti effettuati con Carta con l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo 6.2 (i.e. non su Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia). ll numero di punti accumulabile è calcolato in misura di 0,5 punti per ogni eurospesocon Carta. Non è richiesto un importo minimo di speso per l’accumulo punti. A solo titolo di esempio a fronte di un acquisto pari a 40€ su Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia il Titolare accumulerà 40 punti; a fronte di un acquisto pari a 40€ presso un esercente diverso da Xxxxxx.xx e Amazon Business Italia il Titolare accumulerà 20 punti. Gli acquisti idonei sono esclusivam...
Accumulo punti. Art. 9 - I premi

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  • Destinazione dei proventi: Accumulazione Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d’Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: “Financial Times"-sito web della compagnia

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

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