Sospensione della Carta Clausole campione

Sospensione della Carta. 32.1 L’American Express potrà sospendere l’utilizzo della Carta sia del Titolare di Carta Base che dei Titolari di Carte Supplementari nonché i servizi collegati alla Carta ovvero ridurre il Fido in qualsiasi momento e con effetto immediato qualora sussista un giustificato motivo. A scopo meramente esemplificativo e non limitativo, la sospensione della Carta e dei servizi ad essa collegati o la riduzione del Fido potrà avvenire in caso di comunicazione di dati errati e/o falsi nella domanda di concessione della Carta ovvero omessa comunicazione nel corso del rapporto della variazione dei dati forniti al momento della richiesta della Carta, insolvenza, variazione delle condizioni economiche e/o giuridiche del Titolare, mancato pagamento nei termini di cui al Regolamento dell’Importo Dovuto, ivi inclusa l’ipotesi di mancato buon fine per qualsiasi motivo degli Addebiti sul conto corrente bancario o postale italiano del Titolare, mancato buon fine degli assegni, operazioni eccedenti il Fido, ammontare anomalo della spesa rispetto agli standard del Titolare, prevenzione delle frodi, utilizzo della Carta e/o del Conto non conforme al Regolamento o altre cause non imputabili all’American Express, revoca da parte dell’American Express o di altre società del Gruppo American Express di altre Carte rilasciate allo stesso Titolare.
Sospensione della Carta. 1. La Banca può sospendere o limitare l’utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La Banca comunica la sospensione o la limitazione all’Intestatario – se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per telefono), tramite SMS (al numero dell’utenza cellulare fornito dall’Intestatario) o per iscritto, all’indirizzo indicato in contratto oppure tramite posta elettronica, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine l’Intestatario deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
Sospensione della Carta. 27.1 L’ American Express potrà sospendere l’utilizzo della Cartasia del Titolare di Carta Baseche dei Titolari di Carte Supplementari nonché i servizi collegatialla Ca rta i n q uals ia si momento e con effetto immediato qualora sussista un giustificatomotivo. A scopo meramente esemplificativo e non limitativo, lasospensione della Carta e dei servizi a essacollegati potrà avvenire in caso di comunicazione di dati errat i e/ o fa l s i n ell a domanda di concessione della Carta ovvero omessa comunicazionenel corso del rapporto della variazione dei dati forniti al mo mento della ri c hie s ta d el la Carta , i ns ol ve nza, variazione delle condizioni economiche e/o giuridiche del Titolare, mancato pagamento del Saldo dell’Estratto Conto nei termini di cui al Regolamento, iv i i nc l usa l ’ ip ote s i d i mancato buon fine per qualsiasi motivo degli Addebiti sul conto corrente bancario o postale del Titolare, ammontare anomalo della spesa rispetto agli standard del Tit ol a re , prevenzione delle frodi, utilizzo della Carta e/o del Conto non conforme al Regolamento o altre cause non imputabili all’American Express, so sp en si one e/ o revo ca da p a rt e dell’ American Expresso di altre società del Gruppo American Express di altre Carterilasciate allo stesso Titolare.
Sospensione della Carta. 1. La Banca può sospendere l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La sospensione è comunicata al Portatore al momento dell’utilizzo della Carta tramite l’apparecchiatura utilizzata o verbalmente, a seconda della modalità di utilizzo.
Sospensione della Carta a. L’American Express potrà sospendere l’utilizzo di qualsiasi Carta, Conto Master o Conto da parte della Società o di uno o più Titolari, nonché i servizi collegati ad una Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, qualora sussista un giustificato motivo. A scopo meramente esemplificativo e non limitativo, la sospensione potrà avvenire per motivi legati alla sicurezza della Carta, del Conto, oppure in caso di comunicazione di dati errati e/o falsi nel Modulo di Richiesta od omessa comunicazione nel corso del rapporto della variazione dei dati forniti al momento della richiesta della Carta, del Conto Master o del Conto, insolvenza, variazione delle condizioni economiche e/o giuridiche della Società e/o del Titolare nonché qualsiasi circostanza che comporti un incremento significativo del rischio che la Società e/o il Titolare (a seconda del regime di responsabilità prescelto) non siano in grado di pagare quanto dovuto all’American Express per intero e nei termini pattuiti, mancato pagamento del saldo dell’Estratto Conto nei termini di cui al Contratto, ivi inclusa l’ipotesi di mancato buon fine per qualsiasi motivo degli addebiti sul conto corrente bancario o postale della Società e/o del Titolare, mancato buon fine degli assegni, ammontare anomalo della spesa rispetto agli standard del Conto, prevenzione delle frodi, utilizzo della Carta, del Conto Master e/o del Conto non conforme al Contratto o altre cause non imputabili all’American Express, revoca da parte dell’American Express o di sue Affiliate di altre Carte rilasciate alla stessa Società o allo stesso Titolare, in caso di sospetto di usi non autorizzati o fraudolenti della Carta, del Conto Master o del Conto. L’American Express comunicherà alla Società e/o al Titolare la sospensione della Carta, del Conto Master o del Conto, se possibile, prima della sospensione stessa oppure successivamente nel più breve termine possibile, secondo quanto previsto all’Articolo 22 con riferimento alle Comunicazioni.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.