Acque di raffreddamento Clausole campione

Acque di raffreddamento. Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibile e non eccessivamente oneroso, essere riciclate o riutilizzate ai fini del risparmio della risorsa idrica. Lo scarico delle acque reflue di raffreddamento non contaminate, nel caso di fognature separate, dovrà avvenire esclusivamente nelle condotte di acque bianche e, se del caso, mediante l’adozione di sistemi di ricircolo o riutilizzo delle acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, ecc.) o particolari accorgimenti tecnici e comunque nel rispetto del disciplinare della specifica concessione di derivazione.
Acque di raffreddamento. Le acque di raffreddamento vengono recapitate con rete separata alla condotta sotterranea di collegamento al Cavo Sillaro. Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni idriche sono riportate di seguito: Sigla emissione R1 S2 S3 Portata max di progetto 45 m3/h 240 m3/h 240 m3/h Tipologia del sistema di abbattimento impianto di trattamento primario (chimico – fisico) + impianto di trattamento secondario (biologico) completo di ispessimento fanghi + filtrazione finale separata a sabbia e carboni attivi. Vasca di accumulo delle acque di prima pioggia ed impianto di dissabbiatura e disoleazione delle stesse. Vasche trattamento acque prima e seconda pioggia dotate di disoleatore. Inquinanti abbattuti Tabella 3 dell’Allegato 5 al D.Lgs 152/06 e s.m.i. Solidi sospesi Idrocarburi totali Solidi sospesi e idrocarburi totali Rendimento medio garantito (%) n.d. n.d. n.d. Rifiuti prodotti dal sistema 802 kg/g 292,8 t/a n.d. n.d.
Acque di raffreddamento. Le acque di raffreddamento derivano dagli scambiatori di calore degli impianti di produzione energia, non subiscono alcuna contaminazione e sono scaricate nel lago di mezzo attraverso lo scarico S5. L’impianto di depurazione delle acque è condotto da personale qualificato (presente 24 ore al giorno per 7 giorni su 7). Tale impianto è sottoposto a documentati controlli giornalieri interni le cui registrazioni sono conservate dal Laboratorio Controllo Qualità (inclusi i controlli analitici sui parametri che le caratterizzano). Delle analisi a campione sono saltuariamente demandate anche a laboratori esterni accreditati. In allegato B all’allegato tecnico n. 4 si riporta lo schema a blocchi relativo al ciclo delle acque e depurazione (allegato 3.8.B Rev 02 del 12/06/2017) SIGLA SCARICO LOCALIZZAZIONE FREQUENZA DELLO SCARICO PORTATA (m3/h) RECETTORE SISTEMA DI ABBATTIMENTO h/g g/sett. mesi/ anno S1 (fiscale) Uscita Impianto depurazione 24 7 12 560 Fiume Mincio, Lago di Mezzo Chimico-fisico e biologico S3 (controllo) Meteoriche Saltuario -- Nessuno S4 (controllo) Meteoriche Saltuario -- Nessuno S5 (fiscale) Raffreddamento + meteoriche 24 7 12 500 + meteoriche Nessuno S6 (fiscale) Scarico finale 24 7 12 560 da S1 + meteoriche da S4 e S3 Chimico-fisico e biologico
Acque di raffreddamento. 1. Le acque di raffreddamento sono sottoposte alle condizioni di scarico delle acque reflue industriali in relazione alla tipologia di scarico cui appartengono. 2. Qualora le acque di raffreddamento nelle condizioni di impiego siano addittivate di biocidi (esempio composti antialghe e simili), secondo le indicazioni fornite dal CIPAF nel provvedimento autorizzativo, deve essere effettuato il saggio di tossicità acuta. 3. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 5 delle norme del Piano Territoriale Infraregionale adottato dal CIPAF, i titolari dello scarico industriale provvedono affinchè: a) l'utilizzo delle acque di raffreddamento avvenga in modo ottimale adottandone il massimo ricircolo; b) l'acqua utilizzata per il raffreddamento venga destinata, prima dello scarico finale, e per quanto tecnicamente possibile, ad altri successivi utilizzi compatibili all'interno del ciclo produttivo ovvero nelle operazioni accessorie allo stesso (esempio lavaggi, ecc.).
Acque di raffreddamento. 1. Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibiIe o non eccessivamente oneroso, essere ricicIate o riutiIizzate ai fini deI risparmio deIIa risorsa idrica. 2. GIi scarichi deIIe acque di raffreddamento recapitati neIIa fognatura pubbIica, sottoposte a trattamento assieme ad aItre acque originate aII'interno deIIo stesso insediamento, sono sottoposte aI regime giuridico degIi scarichi di acque refIue industriaIi. 3. Lo scarico deIIe acque refIue di raffreddamento non contaminate, neI caso di fognature separate, dovrà avvenire escIusivamente neIIe condotte di acque bianche. 4. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato, aI fine di Iimitare Ie portate immesse neIIa rete fognaria ed incentivare iI corretto e razionaIe utiIizzo deII'acqua, si riserva Ia facoItà di individuare e prescrivere aItre forme di scarico prescrivendo, se deI caso, I'adozione di sistemi di ricircoIo o riutiIizzo deIIe acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, ecc.) o particoIari accorgimenti tecnici. 5. Le acque di raffreddamento dovranno essere scaricate, ove possibiIe, in recapiti diversi daIIa rete fognaria (acque superficiaIi, condotte di rete bianca ecc.).

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  • Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.