Adeguamento e variazione dei servizi Clausole campione

Adeguamento e variazione dei servizi. L'impresa appaltatrice s’impegna ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell’Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% in più o in meno dei costi dei singoli servizi derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi. Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico‐ finanziaria redatta dall’ufficio Ambiente dell’ente, prendendo per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta. Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all’art. 163 del DPR 207/10 e successive modifiche ed integrazioni. L’Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.
Adeguamento e variazione dei servizi. 1. L’Impresa appaltatrice si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Consorzio, i servizi indicati nel presente Contratto.
Adeguamento e variazione dei servizi articolo 16 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE articolo 17 –
Adeguamento e variazione dei servizi. Fuori dall’ipotesi di variazioni previste nel precedente articolo 14, e qualora la Ditta non si sia avvalsa nei termini prescritti della facoltà di risoluzione del Contratto, questa è obbligata ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice, prendendo per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati nell’offerta formulata dalla Ditta. Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, si applicheranno le norme previste dal vigente “Codice dei contratti” – D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Comune potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Related to Adeguamento e variazione dei servizi

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).