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REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE Clausole campione

REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. ART. 21 -
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALEIl corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo del contratto.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALEIl corrispettivo annuale richiamato nell'art. 16 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di durata del servizio. Quanto sopra non tiene conto delle eventuali variazioni di appalto di cui all’art. 5, che verranno valutate e computate con i criteri di cui allo stesso articolo. Successivamente il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all’anno precedente, per l’indice dei prezzi al consumo per le “famiglie, impiegati e operai”. Pertanto l’aggiornamento del corrispettivo potrà decorrere dalla prima mensilità del servizio successiva alla prima annualità completa e, con lo stesso criterio, dal primo mese di servizio successivo ad ogni annualità seguente. La richiesta di revisione avanzata dalla Ditta Appaltatrice, corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall’Amministrazione comunale con proprio atto; in caso contrario potrà ritenersi sospesa al massimo per 30 giorni per verifiche ed accertamenti. La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. La Ditta Appaltatrice non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno e la richiesta potrà essere presentata solo ad annualità conclusa.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALEIl corrispettivo previsto dal presente capitolato non può essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo offerto resterà quindi fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l’esecuzione delle prestazioni del servizio in parola. I prezzi praticati si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna Annualità Il prezzo è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione dei servizi richiesti da Capitolato e si in- tende formulato dall’impresa dopo accurata analisi dei documenti di gara ed a proprio rischio.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. 27 7. CONTRATTO 27
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà soggetto a rivalutazione annuale a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto secondo quanto di seguito riportato. La revisione verrà effettuata a conclusione dell'anno oggetto di rivalutazione, in base ai dati riferiti a tale anno, e verrà attuata a seguito di un'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento nei 60 giorni successivi alla formale richiesta da parte della Società appaltatrice. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro i primi due mesi dell'anno successivo. La mancata o ritardata presentazione di detta richiesta equivale alla rinuncia da parte della Società appaltatrice alla rivalutazione per l'anno di riferimento e ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi. Le eventuali rivalutazioni di canone verranno liquidate in un’unica soluzione previa presentazione di apposita fattura. La rivalutazione del canone contrattuale scaturisce dalla somma delle singole voci, anche se di segno negativo, di seguito descritte:
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALEIl corrispettivo annuale rimarrà fisso e invariabile per i primi due anni dalla stipula del contratto. Successivamente sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie d’impiegati e operai.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. 1. I prezzi d'appalto si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - variazioni percentuali F.O.I. medie annue rispetto all'anno precedente) a partire dal secondo anno di validità del contratto. Anche durante l’eventuale periodo di proroga, il canone d’appalto sarà maggiorato della sola “revisione prezzi” secondo il criterio dell’ISTAT F.O.I. sino alla data di ultimazione dell’appalto.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Sono espressamente escluse rivalutazioni del prezzo dell’appalto fatta eccezione per la rivalutazione secondo l’indice medio d’aumento dei prezzi al consumo (FOI) rilevato dall’ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione. Il prezzo, inoltre, può essere revisionato nelle fattispeci indicate nell’art. 14 del Capitolato speciale di appalto.