REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE Clausole campione

REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo del contratto.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. 1. I prezzi d'appalto si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - variazioni percentuali F.O.I. medie annue rispetto all'anno precedente) a partire dal secondo anno di validità del contratto. Anche durante l’eventuale periodo di proroga, il canone d’appalto sarà maggiorato della sola “revisione prezzi” secondo il criterio dell’ISTAT F.O.I. sino alla data di ultimazione dell’appalto.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Si precisa che a norma dell’art. 29 del D.L. 04/2022, convertito con Legge 28/03/2022 n. 25, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a partire dalla seconda annualità contrattuale, le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante, sulla base dei prezzi standard ri- levati dall’ANAC, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non supe- riore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie- gati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), editi dalla Camera di Commercio del Comune di Teramo e disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al me- se/anno di sottoscrizione del contratto, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai princi- pali produttori e fornitori del settore. Tali variazioni saranno riconosciute soltanto se le stesse risultino accertate in misura superiore al 5% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. È ammessa la revisione del prezzo d’concessione sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria potrà esse- re condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all’oggetto dell’concessione. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario dell’concessione e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedi- mento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da corrispondere. Per tutto quanto non previsto valgano le previsioni di cui all’art. 165 co. 6 d.lgs. 50/2016 e 175, al fine di garantire il riequilibrio del sinallagma contrattuale.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Sono espressamente escluse rivalutazioni del prezzo dell’appalto fatta eccezione per la rivalutazione secondo l’indice medio d’aumento dei prezzi al consumo (FOI) rilevato dall’ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione. Il prezzo, inoltre, può essere revisionato nelle fattispeci indicate nell’art. 14 del Capitolato speciale di appalto.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Il contratto sarà oggetto di revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art.115 del D.Lgs n. 163 del 2006 e si
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto. Successivamente, compreso l’eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all’art. 5 del presente capitolato, sarà aggiornato annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell’anno precedente, per l’indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna Annualità Il prezzo è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione dei servizi richiesti da Capitolato e si in- tende formulato dall’impresa dopo accurata analisi dei documenti di gara ed a proprio rischio.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. 1. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo e secondo anno di servizio, fatte salve le eventuali remunerazioni aggiuntive concordate. 2. A partire dal 3° anno il corrispettivo annuale, su richiesta della ditta da effettuarsi sei mesi prima della scadenza del secondo anno, sarà adeguato all’inflazione, secondo l’indice ISTAT FOI.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Il corrispettivo previsto dal presente capitolato non può essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo offerto resterà quindi fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l’esecuzione delle prestazioni del servizio in parola. I prezzi praticati si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. La revisione annuale del prezzo contrattuale viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal funzionario responsabile dell'acquisizione del servizio sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui tali dati non fossero disponibili, si farà riferimento all’Indice (medio) nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), mensilmente pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica, applicato ai costi dei fattori di produzione del servizio di che trattasi (stimati nella misura di 39% dell’importo contrattuale), escluso l’utile di impresa, e, quanto al costo del lavoro (stimato nella misura di 55% dell’importo contrattuale), nella misura degli aumenti delle retribuzioni del personale stabiliti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente“ratione temporis”.