Common use of ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE Clause in Contracts

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 15 “Garanzia provvisoria” del presente disciplinare di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L’Impresa aggiudicataria, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza a:

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Samples: Disciplinare Di Gara

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità. In particolare, secondo la deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC, attualmente la documentazione a comprova del possesso dei requisiti messa a disposizione attraverso il sistema AVCPASS è la seguente: - Visura del Registro delle Imprese fornita da Unioncamere-fallimento; - Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; - Anagrafe delle sanzioni Amministrative fornita dal Ministero della giustizia; - Comunicazione di regolarità fiscale fornito dall'Agenzia delle Entrate; - Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’interno: - Annotazioni casellario imprese Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.LgsD.lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 15 11 Garanzia Cauzione provvisoria” del presente disciplinare capitolato di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L’Impresa La/e Impresa/e aggiudicataria/e, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà dovrà/anno provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza a:

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Samples: www.comune.pordenone.it

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità. In particolare, secondo la deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC, attualmente la documentazione a comprova del possesso dei requisiti messa a disposizione attraverso il sistema AVCPASS è la seguente: - Visura del Registro delle Imprese fornita da Unioncamere-fallimento; - Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; - Anagrafe delle sanzioni Amministrative fornita dal Ministero della Giustizia; - Comunicazione di regolarità fiscale fornito dall'Agenzia delle Entrate; - Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’interno: - Annotazioni casellario imprese. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.LgsD.lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 15 11 Garanzia Cauzione provvisoria” del presente disciplinare di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L’Impresa La/e Impresa/e aggiudicataria/e, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà dovrà/anno provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza a:

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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. L’AmministrazioneLa stazione appaltante, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. La verifica del possesso dei requisiti richiesti dagli atti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario gara avverrà, ai sensi dell’articolo 81 “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall’Autorità. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass sono effettuate tramite PEC. Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione la stazione appaltante si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità. L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all’art. 15 “Garanzia provvisoria” del presente disciplinare di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L’Impresa La Impresa aggiudicataria, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza della stazione appaltante a:

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