ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Il soggetto aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a: (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura; (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico; (3) lo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione del medico incaricato; (4) lo svolgimento dell’attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione dall’ente paritetico; (5) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura. Prima della stipula del contratto o dell’inizio dell’esecuzione della prestazione contrattuale, se precedente, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
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Samples: Appalto Di Forniture O Servizi, Appalto Di Forniture O Servizi, Concessione Di Lavori
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Il soggetto aggiudicatario deve documentare il legislatore estende l’obbligo del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza anche alla fase successiva all’aggiudicazione, definendo i termini e le modalità di pubblicazione degli obblighi di legge in merito a:
(1) la nomina avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Tali adempimenti sono previsti e disciplinati dagli artt. 98 e 99 del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
(2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico;
(3) lo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione del medico incaricato;
(4) lo svolgimento dell’attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione dall’ente paritetico;
(5) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figurad.lgs. Prima della stipula del contratto o dell’inizio dell’esecuzione della prestazione contrattuale, se precedenten. 50/2016. In particolare, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituirecomma 1 dell’art. 98 (rubricato “avvisi relativi agli appalti aggiudicati”) prevede in capo alle stazioni appaltanti (che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro) l’obbligo di inviare un avviso67 relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria secondo entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro. Nel caso in cui la gara viene indetta mediante un avviso di preinformazione e l’amministrazione aggiudicatrice decide di non aggiudicare ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di preinformazione, l’avviso di aggiudicazione dovrà contenere un’indicazione specifica al riguardo (comma 2). Di converso, le stazioni appaltanti, nel caso di accordi quadro, sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo (comma 3, primo periodo). In tal caso, dovranno raggruppare gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale ed inviare gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di 67 Secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento pubblicazione ex art. 72, conformi all’allegato XIV, Parte I, lett. D. ogni trimestre (comma 3 secondo periodo). Sotto il profilo della pubblicazione, il comma 4 prevede che le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle spese contrattuali prima della stipula del contrattopubblicazioni dell’Unione europea, conformemente a quanto previsto dall’articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati non oltre trenta giorni dalla fine di ogni trimestre. Infine, l’ultimo comma prevede i casi in cui le stazioni appaltanti non sono tenute al predetto obbligo di comunicazione. Ivi si legge: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 53, talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici”. L’art. 99 del Codice, dal canto suo, disciplina le relazioni uniche da redigere ad opera della Stazione appaltante. In particolare, nel caso di aggiudicazione appalti sopra la soglia comunitaria e per quelli aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10 per centoil sistema dinamico di acquisizione, la garanzia fideiussoria è aumentata stazione appaltante redige una relazione contenente le informazioni di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore cui al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocomma 168.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Il soggetto aggiudicatario deve legislatore estende l’obbligo del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza anche alla fase successiva all’aggiudicazione, definendo i termini e le modalità di pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Tali adempimenti sono previsti e disciplinati dagli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, il comma 1 dell’art. 98 (rubricato “avvisi relativi agli appalti aggiudicati”) prevede in capo alle stazioni appaltanti (che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro) l’obbligo di inviare un avviso67 relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro. Nel caso in cui la gara viene indetta mediante un avviso di preinformazione e l’amministrazione aggiudicatrice decide di non aggiudicare ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di preinformazione, l’avviso di aggiudicazione dovrà contenere un’indicazione specifica al riguardo (comma 2). Di converso, le stazioni appaltanti, nel caso di accordi quadro, sono esentate 67 Secondo le modalità di pubblicazione ex art. 72, conformi all’allegato XIV, Parte I, lett. D. dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo (comma 3, primo periodo). dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati non oltre trenta giorni dalla fine di ogni trimestre. Infine, l’ultimo comma prevede i casi in cui le stazioni appaltanti non sono tenute al predetto obbligo di comunicazione. Ivi si legge: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 53, talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici”. L’art. 99 del Codice, dal canto suo, disciplina le relazioni uniche da redigere ad opera della Stazione appaltante. In particolare, nel caso di appalti sopra la soglia comunitaria e per quelli aggiudicati con il sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente le informazioni di cui al comma 168. Suddetta relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, ovvero se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici, parti dell’accordo quadro, effettuerà tale prestazione. Ed ancora, a norma del comma 3 dell’art. 99, se l’avviso di aggiudicazione contiene già tali informazioni, è sufficiente che si faccia riferimento all’avviso. In linea generale, le stazioni appaltanti sono tenute a documentare il rispetto degli obblighi lo svolgimento di legge in merito atutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno, oltre che a conservare una documentazione 68 Nel dettaglio, occorre indicare:
(a) il nome e l’indirizzo della stazione appaltante, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia: 1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico i motivi della selezione; 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figurai motivi dell’esclusione;
(2c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la nomina parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del medico competente contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all’articolo 59 che giustificano l’utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 63 che giustificano l’utilizzazione di tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione d’incaricodiversi dai mezzi elettronici;
(3i) lo svolgimento dell’attività eventualmente, i conflitti di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione del medico incaricato;
(4) lo svolgimento dell’attività di informazione interesse individuati e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione dall’ente paritetico;
(5) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura. Prima della stipula del contratto o dell’inizio dell’esecuzione della prestazione contrattuale, se precedente, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centomisure successivamente adottate.
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Samples: Contratti Pubblici