ALLESTIMENTO DEI LOCALI Clausole campione

ALLESTIMENTO DEI LOCALI. 1. Gli interventi necessari all’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, compresi gli spazi esterni di pertinenza, inclusa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, nonché la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti, la pulizia e manutenzione dei locali, degli impianti (ad eccezione degli impianti di climatizzazione) ed ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione del servizio è ad esclusivo carico del Concessionario, così come indicato nel Capitolato tecnico.
ALLESTIMENTO DEI LOCALI. 1. Gli interventi necessari all’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, la pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi sono ad esclusivo carico del Concessionario.
ALLESTIMENTO DEI LOCALI. L’allestimento degli spazi dedicati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la fornitura di stoviglie, macchinari ed attrezzature varie, ove non già presenti, sarà a carico dell’Operatore affidatario e dovrà corrispondere a quanto indicato in sede di offerta (tecnica ed economica) e negli atti che disciplinano la procedura espletata. Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS. Il Gestore affidatario avrà altresì la facoltà di allestire, durante il periodo estivo ed in concomitanza con gli orari di apertura dell’esercizio, l’area esterna attigua con tavolini da bar e ombrelloni e comunque secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica ovvero concordato con GIT SpA, e comunque sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.
ALLESTIMENTO DEI LOCALI. I locali vengono affidati all’appaltatore provvisti di arredi di base, rilevabili anche in sede di sopralluogo obbligatorio. È in capo all’appaltatore l’allestimento dei locali, con cui si intende la messa a disposizione di tutte le apparecchiature ed attrezzature in numero e tipologia necessarie per svolgere i servizi ad oggetto dell’appalto. Per apparecchiature si intende l’insieme delle dotazioni fisse o portatili per eseguire in maniera tempestiva diagnosi e primo intervento; a titolo esplicativo e non esaustivo si intendono con queste: • tra le apparecchiature fisse e/o portatili: elettrocardiografo, ecografo, radiografo, defibrillatore, ecc. • tra le attrezzature per uso medico: sfigmomanometri, termometri, aste per flebo, ecc., • tra le attrezzature per trasferimento e assistenza: barelle idonee per le varie tipologie di intervento e luoghi (compresi aeromobili), lettini ambulatoriali, sedie a rotelle, ecc.
ALLESTIMENTO DEI LOCALI. Il concessionario, con spese a proprio carico, è tenuto all’allestimento dello spazio destinato a bar-caffetteria, me- diante la collocazione di arredi come da progetto presentato in sede di gara e da successivo progetto esecutivo che sarà presentato agli IFO, per le necessarie autorizzazioni ed ap- provazioni, successivamente alla stipula del presente atto. L’allestimento dovrà essere conforme alla soluzione progettua- le proposta e valutata in sede di gara. Ogni spesa inerente la realizzazione dell’allestimento (quali a titolo esemplificativo CILA, DIA, SCIA Alimentare, opere mu- rarie, impiantistiche, idriche ed elettriche, contatori a de- falco) nonché le spese per l’acquisto di materiale occorrente alla gestione del bar-caffetteria (quali a puro titolo indica- tivo stoviglie, elettrodomestici da “banco”, macchina da caf- fè, posateria e di ogni altro oggetto mobile necessario) sono a totale carico del concessionario. Sarà cura del concessionario presentare agli organi competenti le necessarie dichiarazioni ovvero comunicazioni per l’inizio e la fine dei lavori necessari all’allestimento dei locali.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).