Manutenzione dei locali Clausole campione

Manutenzione dei locali. Il concessionario ha l’ obbligo di curare la pulizia e la buona conservazione dei locali o spazi di deposito privati in uso e di riconsegnarli nella stesse condizioni in cui li ha ricevuti. Egli è tenuto al risarcimento dei danni verificatesi per colpa sua, dei suoi dipendenti o delle persone entrate nei locali o spazi suddetti con sua autorizzazione. Non potrà essere eseguito nei locali medesimi o negli impianti alcun lavoro, innovazione, modifica senza la preventiva autorizzazione scritta dei Magazzini.
Manutenzione dei locali. La manutenzione ordinaria dei locali è a carico del concessionario, che si impegna a predisporre ogni misura idonea ad evitare danni e, ove essi si verifichino, a disporne l'immediata riparazione. La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune di Montemurlo, che espressamente se l’assume. Salvo i casi d'urgenza, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere richiesti con preavviso di almeno tre mesi, onde consentire al Comune le opportune verifiche e la necessaria programmazione degli interventi. Nei casi d'urgenza, il concessionario dovrà innanzitutto predisporre tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica e, immediatamente dopo, richiedere l’intervento del Comune. Non sarà in ogni caso rimborsata qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal concessionario per interventi di competenza del Comune. E’ fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei locali senza il consenso scritto del concedente. In caso di inosservanza di tale divieto, il Comune di Montemurlo si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente dette opere o di richiedere la rimessa in pristino a cura e spese del concessionario, salvo il maggior danno da liquidarsi in separata sede.
Manutenzione dei locali. La manutenzione ordinaria dei locali avuti in consegna è a carico dell’I.A., che dovrà garantire la loro perfetta efficienza. Per manutenzione ordinaria si intende in particolare (a titolo meramente esemplificativo): ♦ la tinteggiatura delle pareti della cucina/refettorio e locali ad essi pertinenti nonché degli infissi interni ed esterni. ♦ le riparazioni idrauliche sulle parti degli impianti esterne alle murature, ivi compresa la sostituzione dei rubinetti - inclusi quelli con comandi non manuali (con leva a gomito o a pedale) - ove non più riparabili; ♦ le disotturazioni degli scarichi, nonché eventuali altri interventi di modesta entità, non di carattere strutturale, necessari per il corretto e regolare funzionamento della cucina/locali; ♦ la sostituzione o riparazione di zanzariere ove necessario per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie; ♦ la sostituzione di vetri e la riparazione degli infissi; ♦ sostituzione di coprispigoli. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di elementi aggiuntivi ai rubinetti quali, rompigetto in plastica. Si fa divieto assoluto di gettare rifiuti solidi, alimentari e non, negli scarichi dei lavelli, dei pozzetti dei bollitori e dei servizi igienici. Qualora la Ditta non esegua gli interventi a suo carico, ferma restando l’applicazione di eventuali penali, provvederà l’S.A. ponendone il relativo costo a carico della Ditta inadempiente.
Manutenzione dei locali. 13 Art.22 Accessi 14
Manutenzione dei locali. Il Concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione del locale e degli spazi esterni di pertinenza, anche quelli non assegnati purché comunque afferenti ai servizi di bar/ristoro, curandone la pulizia e il decoro, anche esterno compresa la svuotatura dei cestini dei rifiuti. Resta a carico dell’Amministrazione concedente la manutenzione straordinaria dell’immobile. Il Concessionario potrà richiedere di apportare all’immobile quegli adeguamenti che attengano esclusivamente alle esigenze della gestione del servizio, previo assenso da parte dell’Amministrazione e, eventualmente, di altri enti competenti per materia. Tali interventi potranno essere eseguiti solo dopo aver ottenuto le occorrenti autorizzazioni o concessioni di legge. Le spese relative alla progettazione e all’esecuzione di dette modifiche interne e quelle attinenti alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la cura e la custodia delle stesse, saranno interamente ad esclusivo carico del Concessionario che rimarrà responsabile nei confronti di chiunque delle opere o degli impianti realizzati con esonero dell’Amministrazione da ogni responsabilità. Al termine della convenzione, le parti, con i rispettivi tecnici, valuteranno gli interventi realizzati e le migliorie eventualmente ottenute, e decideranno in merito all’eventuale ripristino, totale o parziale, dello stato antecedente. Il Concessionario nulla potrà pretendere dall’Amministrazione per le migliorie ed innovazioni che verranno conservate, ancorché preventivamente autorizzate.
Manutenzione dei locali. Il Concessionario è responsabile dei danni che deriveranno agli impianti o ai locali o aree o a persone per inosservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato, per incuria o per ritardi nei lavori di manutenzione ordinaria. L’Università non risponde di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria, qualora il gestore non abbia segnalato tempestivamente gli interventi manutentivi necessari. Nel programmare i lavori di manutenzione, precedentemente autorizzati, il Concessionario dovrà concordare con l’Università, valutato il carattere del servizio reso, il periodo di chiusura per ristrutturazione. In ogni caso tutti i miglioramenti apportati ai locali, compresi gli interventi agli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimarranno per patto a beneficio dell’Università senza che per ciò il Concessionario possa pretendere rimborso od indennizzo alcuno, e possa rimuoverli. Tutte le opere dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente, sollevando l’Università da ogni responsabilità diretta o indiretta. E’ fatto divieto di mutamento della destinazione dei locali, pena la risoluzione dell’affidamento. Fermo restando che non sussistono rischi interferenziali, il Concessionario sarà obbligato, comunque, a provvedere, a propria cura ed onere e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio alle disposizioni vigenti, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando, di conseguenza, l’Università da ogni qualsiasi responsabilità.
Manutenzione dei locali. La manutenzione ordinaria dei locali è a carico del concessionario, che si impegna a predisporre ogni misura idonea ad evitare danni e, ove essi si verifichino, a disporne l'immediata riparazione. La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune di Montemurlo, che espressamente se l’assume. Salvo i casi d'urgenza, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere richiesti con preavviso di almeno tre mesi, onde consentire al Comune le opportune verifiche e la necessaria programmazione degli interventi.
Manutenzione dei locali. 10. Manutenzione impianti vari (ascensore, apprestamenti antincendio, apprestamenti di sicurezza, centrale termica, trattamento acque, etc.)
Manutenzione dei locali. I locali devono essere regolarmente puliti e, se necessario, periodicamente disinfestati. Il materiale documentario e gli arredamenti devono essere sottoposti a periodiche operazioni di spolveratura.
Manutenzione dei locali. Il comodante si impegna a realizzare a sue spese le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico ed architettonico alle vigenti norme in materia di sicurezza ed antiinfortunistica ritenute necessarie ai fini del migliore godimento del bene, subordinando comunque l’inizio delle opere al rigoroso rispetto delle norme e delle prescrizioni ed autorizzazioni amministrative dovute e stabilite dalle leggi vigenti. Il comodatario si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, restando a carico del comodante la custodia, pulizia e sanificazione dei suddetti locali in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo svolgimento delle attività di competenza del Servizio Sanitario. E’ a carico del comodatario la movimentazione e smaltimento dei rifiuti speciali. Resta a carico del comodante la movimentazione e smaltimento dei rifiuti ad uso civile.