ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI Clausole campione

ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI. In relazione alle misure preventive legate all’emergenza COVID19 le ditte espositrici hanno l’obbligo di realizzare e gestire gli stand espositivi conformemente alle indicazioni normative vigenti. In particolare sono obbligatorie, fra le altre, le seguenti misure: • mettere a disposizione degli operatori e dei visitatori il gel per la sanificazione delle mani; • organizzare e gestire gli spazi in modo tale da facilitare la fluida circolazione dei visitatori (percorsi di larghezza adeguata, a senso unico, …); • tutti gli operatori in contatto con il pubblico e i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree; • nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte dei visitatori, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione o dovranno essere messi a disposizione guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; • Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. È possibile ridurre la distanza interpersonale attraverso la messa in opera di opportune barriere; • Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree di circolazione del pubblico e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie di porte, ecc.); • Favorire il ricambio d’aria negli eventuali ambienti chiusi creati all’interno degli stand, installando aperture o appropriati impianti di ventilazione; • Evitare la distribuzione di cibo a buffet a meno di non mettere in campo adeguate misure di prevenzione (ad esempio: prodotti confezionati monodose, servizio da parte degli addetti, ...). La distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative tali da evitare la formazione di assembramenti e attuando idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso all’area o al buffet.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).