Soppalchi Clausole campione

Soppalchi. I soppalchi devono essere valutati a metro quadrato di superficie di solaio realizzata.
Soppalchi. L’altezza minima degli spazi sottostanti e sovrastanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppal- chi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastan- te, sia compresa tra 2,30 m. e 2,70 m., la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale soppalcato. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastan- te, sia pari o superiore a 2,70 m., la superficie del soppalco può raggiungere 3/4 della su- perficie del locale a condizione che sia la parte sottostante che la parte soprastante fruisca- no di autonoma ed idonea aeroilluminazione. Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti devono avere il lato maggiore completamente aperto sugli spazi sottostanti e dotato di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m., in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti. Salvo il caso previsto al precedente comma 3, l'aeroilluminazione deve essere verificata per la somma delle superfici del locale soppalcato e del soppalco. Nelle strutture non destinate alla residenza nel caso in cui la regolarità dell’aerazione non fosse verificata è ammessa, salvo specifiche regolamentazioni, l’integrazione con impianto di trattamento dell’aria munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento Locale d’Igiene. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui ai successivi commi. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle su- perfici finestrate. Esclusivamente nei locali esistenti alla data di adozione del presente Regolamento e auto- rizzati da idonea documentazione edilizia sono ammessi, senza essere computati nella s.l.p., soppalchi, aventi profondità massima di cm. 250, di superficie non superiore a 1/3 del locale/i sottostanti, fermi i requisiti prima elencati. Al di fuori di quanto previsto al comma precedente, non è consentita la realizzazione, non computata in s.l.p., di piani e/o solette intermedie sia nell’esistente che nelle nuove costru- zioni. E’ ammessa la realizzazione di controsoffitti ispezionabili, non computati in s.l.p., se non accessibili mediante scala fissa, a cond...
Soppalchi. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,40 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. Nei locali con destinazione d’uso commerciale o terziaria i soppalchi devono assicurare una adeguata circolazione dell’aria. Nei locali con destinazione d’uso commerciale o terziaria l’uso e/o la realizzazione dei soppalchi è subordinato ad autorizzazione tecnica e sanitaria.
Soppalchi. (esclusivamente per le manifestazioni che ne prevedano la possibilità nel “Regolamento Generale di Manifestazione”) Allestimenti strutture a soppalco potranno essere realizzati solo previa approvazione scritta da parte di Veronafiere S.p.A. La costruzione di strutture a soppalco dovrà ottemperare alle seguenti norme:
Soppalchi. 1. La formazione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
Soppalchi. Tutti i vani sono soppalcabili, a qualsiasi livello siano ubicati. La proiezione orizzontale del soppalco non deve eccedere la metà della superficie del locale soppalcato. I soppalchi devono essere aperti verso il resto del locale sottostante e dotati di parapetto regolamentare. Il soppalco e la parte sottostante, possono essere destinati al soggiorno di persone se hanno un’altezza minima di metri 2,50,
Soppalchi. 1. La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all’altezza delle parti sia inferiori che superiori.
Soppalchi. E' ammessa la realizzazione di soppalchi in locali abitabili alle seguenti condizioni: - il locale deve avere altezza minima di m 4,50 e la parte a tuttaaltezza deve avere un volume di almeno 40 mc; - il soppalco non deve coprire più del 40% dei locale e si deve avere un'altezza minima di m. 2,20 sia al di sotto che al di sopra del soppalco stesso; - devono essere rispettati i requisiti igienico - ambientali, esposti nei capitoli seguenti, corrispondenti alla particolare destinazione d'uso del locale.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: