Soppalchi Clausole campione

Soppalchi. I soppalchi devono essere valutati a metro quadrato di superficie di solaio realizzata.
Soppalchi. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,40 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. Nei locali con destinazione d’uso commerciale o terziaria i soppalchi devono assicurare una adeguata circolazione dell’aria. Nei locali con destinazione d’uso commerciale o terziaria l’uso e/o la realizzazione dei soppalchi è subordinato ad autorizzazione tecnica e sanitaria.
Soppalchi. 1. La formazione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,20 metri. b) tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove questi siano destinati alla permanenza di persone, deve intercorrere un'altezza di 2,20 metri; c) la superficie dei soppalchi non deve essere superiore ad 1/3 di quella del locale soppalcato; d) non siano costruiti tramezzi che determinino vani ad illuminazione ed areazione indiretta. 2. La verifica dei requisiti di areazione ed illuminazione è effettuata considerando complessivamente le superfici finestrate apribili e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia. 3. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente diversi dalla sostituzione edilizia e dalla ristrutturazione urbanistica, è consentito il mantenimento di valori inferiori a quelli prescritti nei commi precedenti, a condizione che non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico sanitario: non è pertanto consentito il passaggio da un uso che prevede la presenza saltuaria di persone ad altro uso che invece ne preveda la presenza continuativa se non è possibile assicurare il pieno rispetto delle condizioni previste per i nuovi edifici. 4. Sui soppalchi adibiti ad ambienti di lavoro artigianale o industriale dovranno essere esposti in punti ben visibili cartelli riportanti il carico massimo ammissibile in condizioni di normale esercizio (espresso in kg/mq), così come questo risulta dal progetto strutturale.
Soppalchi. (esclusivamente per le manifestazioni che ne prevedano la possibilità nel “Regolamento Generale di Manifestazione”) Allestimenti strutture a soppalco potranno essere realizzati solo previa approvazione scritta da parte di Veronafiere S.p.A. La costruzione di strutture a soppalco dovrà ottemperare alle seguenti norme: a) pareti chiuse opache di lunghezza totale inferiore al 50% del perimetro per la zona soppalcata; b) l’altezza minima interna calcolata dal piano di calpestio (pedana o suolo del padiglione) all’intradosso del solaio deve essere di almeno 2.40 metri; c) l’altezza minima interna calcolata dal piano di calpestio del 1° impalcato all’intradosso delle strutture di Veronafiere S.p.A. deve essere di almeno 3.50 metri; d) la parte al piano primo deve distare 0,5 metri dai corridoi; e) parapetti: altezza minima 1 metro calcolata dal piano di calpestio; sovraccarico orizzontale lineare sul corrimano di almeno 3 kN/m; f) le strutture portanti ed il solaio devono poter sostenere oltre al peso proprio anche un sovraccarico accidentale verticale uniformemente distribuito di almeno 5 kN/ m2; g) scale di accesso: Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe. Per soppalchi con superficie superiore ai 100 mq è necessario predisporre n° 2 scale fino ad una superficie di 180 mq, quindi predisporre n° 1 scala supplementare per ogni successiva quota di superficie di 80 mq, tutte con larghezza minima di 120 cm (esempio: per una superficie 200 mq, maggiore di 180 mq, si necessita di n° 3 scale da 120 cm). N.B. per superfici oltre i 100 mq le scale devono essere collocate in posizioni ragionevolmente contrapposte; h) le vie di esodo dal soppalco devono essere opportunamente segnalate con segnaletica luminosa normale e di emergenza.
Soppalchi. E' ammessa la realizzazione di soppalchi in locali abitabili alle seguenti condizioni: - il locale deve avere altezza minima di m 4,50 e la parte a tuttaaltezza deve avere un volume di almeno 40 mc; - il soppalco non deve coprire più del 40% dei locale e si deve avere un'altezza minima di m. 2,20 sia al di sotto che al di sopra del soppalco stesso; - devono essere rispettati i requisiti igienico - ambientali, esposti nei capitoli seguenti, corrispondenti alla particolare destinazione d'uso del locale.
Soppalchi. L’altezza minima degli spazi sottostanti e sovrastanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppal- chi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastan- te, sia compresa tra 2,30 m. e 2,70 m., la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale soppalcato. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastan- te, sia pari o superiore a 2,70 m., la superficie del soppalco può raggiungere 3/4 della su- perficie del locale a condizione che sia la parte sottostante che la parte soprastante fruisca- no di autonoma ed idonea aeroilluminazione. Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti devono avere il lato maggiore completamente aperto sugli spazi sottostanti e dotato di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m., in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti. Salvo il caso previsto al precedente comma 3, l'aeroilluminazione deve essere verificata per la somma delle superfici del locale soppalcato e del soppalco. Nelle strutture non destinate alla residenza nel caso in cui la regolarità dell’aerazione non fosse verificata è ammessa, salvo specifiche regolamentazioni, l’integrazione con impianto di trattamento dell’aria munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento Locale d’Igiene. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui ai successivi commi. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle su- perfici finestrate. Esclusivamente nei locali esistenti alla data di adozione del presente Regolamento e auto- rizzati da idonea documentazione edilizia sono ammessi, senza essere computati nella s.l.p., soppalchi, aventi profondità massima di cm. 250, di superficie non superiore a 1/3 del locale/i sottostanti, fermi i requisiti prima elencati. Al di fuori di quanto previsto al comma precedente, non è consentita la realizzazione, non computata in s.l.p., di piani e/o solette intermedie sia nell’esistente che nelle nuove costru- zioni. E’ ammessa la realizzazione di controsoffitti ispezionabili, non computati in s.l.p., se non accessibili mediante scala fissa, a cond...
Soppalchi. 1. La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all’altezza delle parti sia inferiori che superiori. 2. L’altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante non potrà essere inferiore a m.2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale. 3. Qualora l’altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale. 4. Entrambe le parti soprastante e sottostante devono essere totalmente aperte; quella superiore munita di balaustra non inferiore a cm. 100 di altezza. 5. Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda i rapporti aeroilluminanti.
Soppalchi. Tutti i vani sono soppalcabili, a qualsiasi livello siano ubicati. La proiezione orizzontale del soppalco non deve eccedere la metà della superficie del locale soppalcato. I soppalchi devono essere aperti verso il resto del locale sottostante e dotati di parapetto regolamentare. Il soppalco e la parte sottostante, possono essere destinati al soggiorno di persone se hanno un’altezza minima di metri 2,50,

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  • RICHIAMATI l’avviso pubblico adottato dalla Regione Campania con DD 2 del 07/01/2021 rivolto ad enti del terzo settore ex X.Xxx. 117/2017 per la coprogettazione e gestione di interventi di innovazione sociale per l'integrazione culturale, sociale, occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nei territori dei comuni di Castel Volturno e di Eboli dove risulta maggiore la presenza di immigrati impegnati in agricoltura vittime o potenziali vittime di grave sfruttamento lavorativo; -il D.D. Regione Campania n. 137 del 25/05/2021 con il quale – con riferimento all’ambito di Eboli - è stata selezionata la proposta progettuale presentata da La Rada Consorzio Cooperative Sociali Arl quale mandataria del costituendo ATS composto da 1) Associazione ARCI Salerno 2) ACLI SALERNO; 3) CSC – Credito senza confini – Società Cooperativa Sociale; 4) IL SENTIERO – Società Cooperativa Sociale ARL ; 5) MESTIERI CAMPANIA – Consorzio di Cooperative Sociali ; 6) TERTIUM MILLENNIUM Società Cooperativa; -il verbale di co-progettazione del 21/07/2021 redatto ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990; - il D.D. Xxxxxxx Xxxxxxxx xx. 00 xxx 00.00.0000 ad oggetto la presa d'atto delle risultanze e dell'accordo raggiunto in sede di co - progettazione e contestuale approvazione bozza di convenzione ex artt. 55- 57 CTS; - la convenzione con la Regione Campania del 23.09.2021;

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L’appaltatore dovrà provvedere a: a)-sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante “Comune di Ugento N° box. Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale; b)-garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura; c)-alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; d)-assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa; e)-tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide; f)-effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria; g)-consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente; h)-essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo; i) dotare ogni cane accalappiato sul territorio di Ugento di un collare uguale nella forma e nel colore al quale dovrà essere apposto un numero identificativo e consecutivo;

  • RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.