ALLESTIMENTO STAND Clausole campione

ALLESTIMENTO STAND. Gli orari per i lavori di allestimento verranno comunicati a tempo debito dalla Segreteria organizzativa dell’evento, in ogni caso l’allestimento è con- sentito solo nei giorni che precedono l’inizio della manifestazione. Non sarà possibile in alcun modo allestire gli spazi a manifestazione iniziata. Il pavi- mento non potrà essere dipinto e deve essere protetto da lastre di pavatex sulle quali si potranno fissare moquette, linoleum evitando di segnare il pa- vimento con tracce di nastro adesivo.Non è permessa la sopraelevazione delle pareti confinanti degli altri stand. Non si può assolutamente pitturare, bucare e utilizzare nastri biadesivi forti. I nastri idonei si possono acqui- stare direttamente alla reception.Chi dovesse contravvenire a tali disposi- zioni dovrà risponderne in proprio all’Autorità Comunale. Le insegne sono fornite con quanto indicato dagli espositori nel formulario di iscrizione.
ALLESTIMENTO STAND. Tutti gli espositori che effettuano allestimento in proprio sono tenuti a presentare all'Organizzatore il progetto di allestimento almeno un mese prima dell'inizio della Manifestazione indipendentemente dall'altezza di sviluppo e dalle strutture utilizzate. Resta intesa che in caso di prenotazione dell'allestimento direttamente al fornitore ufficiale della Manifestazione, sarà lo stesso allestitore a provvedere a tale obbligo. Le operazioni di allestimento dovranno essere effettuate nei giorni 22 e 23 marzo 2018. Nei giorni di allestimento la fiera sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Gli stand, che non saranno presi in consegna dai legittimi assegnatari entro le ore 20 del 22 marzo, s’intenderanno abbandonati. L’Organizzatore potrà disporre di tali spazi nel modo che gli apparirà più opportuno e non dovrà rimborsare nulla all’espositore. Quest’ultimo è comunque tenuto a versare all’Organizzatore il corrispettivo convenuto nel Contratto di Partecipazione, oltre che gli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nell’area espositiva assegnatagli. Gli espositori devono segnalare prima dell’inizio della Manifestazione le esigenze di fornitura di energia elettrica notturna per il mantenimento della merce esposta. In ogni caso l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per la perdita o il deterioramento della merce stessa.
ALLESTIMENTO STAND. A seguito della pandemia verificatasi nell’anno 2019 dal virus COVID-19, Veronafiere ha dovuto adottare delle nuove procedure comportamentali che le varie ditte allestitrici ed espositrici devono rispettare durante le fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento. Queste, possono essere consultate sul sito ufficiale di Veronafiere al seguente link https:// xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx-x-xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxx/ La realizzazione degli allestimenti dovrà conformarsi a quanto previsto dal Regolamento Tecnico di Veronafiere messo a disposizione dall’Organizzatore sul sito di Manifestazione. Per gli stand con area nuda, da allestire a cura dell’espositore, l’Organizzatore fissa inoltre le seguenti norme specifiche di allestimento: Allo scopo di evidenziare i prodotti esposti e per ragioni di sicurezza, non è permessa la formazione di pareti continue di tamponamento perimetrale degli stand, anche con elementi diversi, di lunghezza superiore al 50% dei singoli lati liberi o del fronte espositivo. Per ogni metro lineare eccedente il 50 % di occupazione di ogni lato perimetrale aperto o fronte espositivo, l’Espositore sarà tenuto a pagare un importo di € 500,00 + IVA a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. Come indicato e spiegato al capitolo 2 del regolamento tecnico di Veronafiere, gli espositori possono allestire il proprio stand o autonomamente oppure incaricando allestitori privati. In entrambi i casi, devono caricare i documenti richiesti sul portale controllo accessi di Veronafiere per poter avere, successivamente all’approvazione della pratica da parte di Veronafiere, il “pass allestimenti” (per persone e mezzi) valido per accedere in quartiere durante le fasi di allestimento e disallestimento. Come previsto dal D.M. del 17/01/2018 nel quale sono state introdotte le nuove NTC 2018, e come indicato sul Regolamento Tecnico di Veronafiere, si segnala che tutti gli allestimenti realizzati all’interno del quartiere fieristico dovranno essere obbligatoriamente certificati. Tali costi risultano essere a carico dei signori espositori, il pagamento potrà essere effettuate sulla piattaforma digitale E-COMMERCE di Veronafiere. Gli allestimenti fieristici sono regolamentati dal DM 22-07-2014 “Decreto Palchi e Fiere”. Per allestimenti di dimensioni elevate (ad esempio gli allestimenti di altezza superiore ai 6,5 metri) sono previste delle modalità operative simili a quelle in vigore nei cantieri edili. Per tutto quanto non specificato nel prese...
ALLESTIMENTO STAND. Gli orari per i lavori di allestimento verranno comunicati a tempo debito dalla Segreteria organizzativa dell’evento, in ogni caso l’allestimento è consentito solo nei giorni che precedono l’inizio della manifestazione. Non sarà possibile in alcun modo allestire gli spazi a manifestazione iniziata. Il pavimento non potrà essere dipinto e deve essere protetto da lastre di pavatex sulle quali si potranno fissare moquette, linoleum evitando di segnare il pavimento con tracce di nastro adesivo. Non è permessa la sopraelevazione delle pareti confinanti degli altri stand. Non si può assolutamente pitturare, bucare e utilizzare nastri biadesivi forti. I nastri idonei si possono acquistare direttamente alla reception.Chi dovesse contravveni- re a tali disposizioni dovrà risponderne in proprio all’Autorità Comunale. Le inse- gne sono fornite con quanto indicato dagli espositori nel formulario di iscrizione.

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  • Dirigenti sindacali Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.; b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. (1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Modalità per la denuncia del sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia: • l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • Inadempimento Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.