Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle regioni e province autonome, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. 3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale, di cui all'art. 47 del c.c.n.l. (inquadramento del personale). E' invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo. 4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del c.c.n.l., in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Cooperative Social Agreement
Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle regioni Regioni e province Province autonome, in accordo con le Associazioni associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a ad E2 della classificazione del personale, di cui all'art. 47 del c.c.n.l. C.C.N.L. (inquadramento Inquadramento del personale). E' È invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del c.c.n.l.C.C.N.L., in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle regioni e province autonome, in accordo con le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, D ed E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale, di cui all'artall'ex art. 47 del c.c.n.l. (inquadramento professionale) ed all'accordo del personale)30 luglio 2008. E' invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del c.c.n.l., in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato ap- prendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato dell’apprendistato è demandata alle regioni Regioni e province autonomeProvince au- tonome, in accordo con le Associazioni associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative rappresen- tative sul piano nazionale.
2. L'apprendistato L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L'apprendistato L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a ad E2 della classificazione del personale, di cui all'artall’art. 47 del c.c.n.l. ccnl (inquadramento Inquadramento del personale). E' È invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del c.c.n.l.ccnl, in presenza dell'opportunità dell’opportunità di disciplinare l'apprendistato l’apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi relati- vi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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Ammissibilità. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionaleprofessionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle regioni Regioni e province Province autonome, in accordo con le Associazioni associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a ad E2 della classificazione del personale, di cui all'art. 47 all'art.47 del c.c.n.l. CCNL (inquadramento Inquadramento del personale). E' ’ invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.
4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del c.c.n.l.CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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Ammissibilità. 12.1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle regioni Regioni e province Province autonome, in accordo con le Associazioni associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
22.2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
32.3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, A B C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a ad E2 della classificazione del personale, di cui all'art. 47 del c.c.n.l. (inquadramento del personale). personale per i quali si e individuato analitico profilo formativo allegato; E' invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencatisanitari: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.- Infermiere professionale - Infermiere generico - Fisioterapista - Logopedista - Psicomotricista - Medico - Psicologo
42.4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del c.c.n.l.C.C.N.L., in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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Ammissibilità. 12.1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiereprofessionalizzante; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle regioni Regioni e province Province autonome, in accordo con le Associazioni associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
22.2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
32.3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, A B C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a ad E2 della classificazione del personale, di cui all'art. 47 del c.c.n.l. (inquadramento del personale). E' invece personale per i quali si e individuato analitico profilo formativo allegato; È escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencatisanitari: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.- Infermiere professionale - Infermiere generico - Fisioterapista - Logopedista - Psicomotricista - Medico - Psicologo
42.4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del c.c.n.l.C.C.N.L., in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.
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