Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicati. Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi alle caratteristiche dei servizi prestati o al metodo di esecuzione degli stessi. L’ARNAS “X. Xxxxxx” richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’ARNAS “X.
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Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 1. E’ giudicata anomala l’offerta dell’Operatore economico:
a) che presenta un ribasso pari o superiore al valore indicato dall’art. 86, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016Codice dei contratti pubblici, n. 50, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso;
b) in relazione alle quali alla quale sia i punti relativi al prezzo, prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti valori indicati dall’art. 86, comma 1, del Codice dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo contratti pubblici, in ipotesi di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta giudicata anomala ai sensi del comma 1 è sottoposta a verifica – secondo i criteri ed il procedimento indicati, rispettivamente, dall’art. 87 e dall’art. 88 del Codice dei contratti pubblici – ad opera del Responsabile del procedimento, in ipotesi di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicati. Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, e della commissione giudicatrice di cui all’art. 97 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possonopresente Regolamento, in particolare, riferirsi alle caratteristiche dei servizi prestati o al metodo ipotesi di esecuzione degli stessi. L’ARNAS “X. Xxxxxx” richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è fatta salva la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente efacoltà del Comune, ove le lo ritenga non sufficienti opportuno, di istituire una commissione ad escludere l’anomaliahoc ai sensi dell’art. 88, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici.
3. La verifica di cui al comma 2 ha lo scopo di valutare se un’offerta sia, nel suo complesso, seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.
4. Anche a prescindere da quanto previsto nel comma 1, il Comune può chiedereverificare l’offerta che, anche mediante audizione oralein base ad elementi specifici, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’ARNAS “X.appaia anormalmente bassa.
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Samples: Regolamento Dei Contratti Pubblici
Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 50 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto del punteggio effettivamente assegnato agli elementi di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a trevalutazione dell’offerta tecnica prima della riparametrazione. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, RUP valuta comunque la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nell’ipotesi di più offerte anomale, sulla base il RUP procederà a verificare contemporaneamente l’anomalia nei confronti di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicatipiù operatori economici (fino cinque). Tale giudizio tecnico verrà sarà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi alle caratteristiche a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o al del metodo di esecuzione degli stessi. L’ARNAS “X. Xxxxxx” richiede costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’ARNAS “X.prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma Al ricorrere dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo presupposti di cui al primo periodo è effettuato ove all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, con il supporto della commissioneCommissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici fornisconoSi procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e, su richiesta dunque, esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicati. Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi alle caratteristiche dei servizi prestati o al metodo di esecuzione degli stessi. L’ARNAS “X. Xxxxxx” Il RUP richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissioneCommissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiederechiede, anche mediante audizione oraleper iscritto, la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontrodi n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta. L’ARNAS “X.Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che - in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni - risultino, nel complesso, inaffidabili.
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Samples: Invito a Procedura Negoziata
Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 1. E’ giudicata anomala l’offerta dell’Operatore economico:
a) che presenta un ribasso pari o superiore al valore indicato dall’art. 86, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016Codice dei contratti pubblici, n. 50, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso;
b) in relazione alle quali alla quale sia i punti relativi al prezzo, prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti valori indicati dall’art. 86, comma 2 , del Codice dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo contratti pubblici, in ipotesi di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta giudicata anomala ai sensi del comma 1 è sottoposta a verifica – secondo i criteri ed il procedimento indicati, rispettivamente, dall’art. 87 e dall’art. 88 del Codice dei contratti pubblici – ad opera del Responsabile del procedimento, in ipotesi di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicati. Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, e della commissione giudicatrice di cui all’art. 97 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possonopresente Regolamento, in particolare, riferirsi alle caratteristiche dei servizi prestati o al metodo ipotesi di esecuzione degli stessi. L’ARNAS “X. Xxxxxx” richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è fatta salva la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente efacoltà del Comune, ove le lo ritenga non sufficienti opportuno, di istituire una commissione ad escludere l’anomaliahoc ai sensi dell’art. 88, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici.
3. La verifica di cui al comma 2 ha lo scopo di valutare se un’offerta sia, nel suo complesso, seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.
4. Anche a prescindere da quanto previsto nel comma 1, il Comune può chiedereverificare l’offerta che, anche mediante audizione oralein base ad elementi specifici, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’ARNAS “X.appaia anormalmente bassa.
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Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicatisulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tale giudizio tecnico Quando, come nel caso della presente procedura, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata secondo uno dei metodi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma 2. Altrimenti, nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima della riparametrazione. La valutazione verrà effettuato effettuata direttamente dal RUP secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi alle caratteristiche a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o al del metodo di esecuzione degli stessi. L’ARNAS “X. Xxxxxx” richiede costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’ARNAS “X.prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto