Anomalia dell’offerta. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Quando, come nel caso della presente procedura, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata secondo uno dei metodi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma 2. Altrimenti, nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima della riparametrazione. La valutazione verrà effettuata direttamente dal RUP secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi; c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97, c. 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato, ovvero in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto del punteggio effettivamente assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica prima della riparametrazione. Gli operatori economici fornisconoforniscono per iscritto, su entro un periodo non inferiore a 15 giorni stabilito dalla richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Quando, come nel caso della presente procedura, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata secondo uno dei metodi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma 2. Altrimenti, nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima della riparametrazione. La valutazione Tale giudizio tecnico verrà effettuata effettuato direttamente dal RUP con il supporto della commissione di gara, secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Anomalia dell’offerta. Gli operatori economici fornisconoIl Responsabile del procedimento potrà procedere alla verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, su richiesta della stazione appaltantecomma 6 del codice. IGEA S.p.A. richiede per iscritto delle spiegazioni, spiegazioni sul prezzo assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione. L'offerta sarà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o sui di costi proposti nelle offerte o se queste appaiono è accertato che è anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Quando, come nel caso della presente procedura, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata secondo uno dei metodi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma 2. Altrimenti, nel caso bassa in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima della riparametrazione. La valutazione verrà effettuata direttamente dal RUP secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi aquanto:
a) l'economia non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del processo di fabbricazione dei prodottiD.lgs. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, dei servizi prestati sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o del metodo di costruzionedalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli non rispetta gli obblighi di cui dispone l'offerente per prestare i serviziall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 (obblighi in materia di subappalto);
c) l'originalità sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del D.lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi proposti dall'offerenteservizi;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016. All’esito del procedimento di verifica dell’offerta anomala, il Responsabile del procedimento dichiara l’eventuale esclusione dell’offerta che, in base all’esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala.
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Samples: Accordo Quadro
Anomalia dell’offerta. Gli operatori economici forniscono1. E’ giudicata anomala l’offerta dell’Operatore economico:
a) che presenta un ribasso pari o superiore al valore indicato dall’art. 86, su richiesta della stazione appaltantecomma 1, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente bassedel Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Quando, come nel caso della presente procedura, il del criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso basso;
b) in relazione alla quale sia i punti relativi al prezzo sia la congruità delle offerte è valutata secondo uno somma dei metodi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiore a 15superiori ai valori indicati dall’art. 86, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. AltrimentiL’offerta giudicata anomala ai sensi del comma 1 è sottoposta a verifica – secondo i criteri ed il procedimento indicati, nel caso rispettivamente, dall’art. 87 e dall’art. 88 del Codice dei contratti pubblici – ad opera del Responsabile del procedimento, in cui il numero ipotesi di offerte ammesse sia inferiore a 15aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima e della riparametrazione. La valutazione verrà effettuata direttamente dal RUP secondo le modalità commissione giudicatrice di cui all’art. 97 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possonopresente Regolamento, in particolareipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è fatta salva la facoltà del Comune, riferirsi a:ove lo ritenga opportuno, di istituire una commissione ad hoc ai sensi dell’art. 88, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici.
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli 3. La verifica di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;al comma 2 ha lo scopo di valutare se un’offerta sia, nel suo complesso, seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente4. Anche a prescindere da quanto previsto nel comma 1, il Comune può verificare l’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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Samples: Regolamento Dei Contratti Pubblici
Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offertasugli elementi sopra indicati. Quando, come nel caso della presente procedura, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata secondo uno dei metodi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma 2. Altrimenti, nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima della riparametrazione. La valutazione Tale giudizio tecnico verrà effettuata direttamente dal RUP effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, alle caratteristiche dei servizi prestati o del al metodo di costruzione;
b) esecuzione degli stessi. L’ARNAS “X. Xxxxxx” richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le soluzioni tecniche prescelte o spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.il riscontro. L’ARNAS “X.
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Anomalia dell’offerta. Gli operatori economici forniscono1. E’ giudicata anomala l’offerta dell’Operatore economico:
a) che presenta un ribasso pari o superiore al valore indicato dall’art. 86, su richiesta della stazione appaltantecomma 1, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente bassedel Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Quando, come nel caso della presente procedura, il del criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso basso;
b) in relazione alla quale sia i punti relativi al prezzo sia la congruità delle offerte è valutata secondo uno somma dei metodi punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai valori indicati al dall’art. 86, comma 2 dell’art. 97 , del Decreto legislativo 18 aprile 2016Codice dei contratti pubblici, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. AltrimentiL’offerta giudicata anomala ai sensi del comma 1 è sottoposta a verifica – secondo i criteri ed il procedimento indicati, nel caso rispettivamente, dall’art. 87 e dall’art. 88 del Codice dei contratti pubblici – ad opera del Responsabile del procedimento, in cui il numero ipotesi di offerte ammesse sia inferiore a 15aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima e della riparametrazione. La valutazione verrà effettuata direttamente dal RUP secondo le modalità commissione giudicatrice di cui all’art. 97 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possonopresente Regolamento, in particolareipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è fatta salva la facoltà del Comune, riferirsi a:ove lo ritenga opportuno, di istituire una commissione ad hoc ai sensi dell’art. 88, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici.
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli 3. La verifica di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;al comma 2 ha lo scopo di valutare se un’offerta sia, nel suo complesso, seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente4. Anche a prescindere da quanto previsto nel comma 1, il Comune può verificare l’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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Anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto del punteggio effettivamente assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica prima della riparametrazione. Il RUP valuta comunque la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nell’ipotesi di più offerte anomale, sulla base il RUP procederà a verificare contemporaneamente l’anomalia nei confronti di un più operatori economici (fino cinque). Tale giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Quando, come nel caso della presente procedura, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata secondo uno dei metodi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma 2. Altrimenti, nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5. N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima della riparametrazione. La valutazione verrà effettuata direttamente dal RUP sarà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto