Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto). L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. dell’articolo 35, comma 18 18, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, sul valore è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di appalto verrà calcolato effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 Codice civile. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto)deve essere compensato integralmente. L’erogazione dell’anticipazione L’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, revocata se l’esecuzione della prestazione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, procede secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.. Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti richiamati all’Art. 11, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art1. 35L’Appaltatore, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo dalla data di effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto)dei lavori, data da comunicare formalmente al DL, riceverà un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, fideiussoria bancaria o assicurativa, assicurativa di importo pari all’anticipazione, all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionestessa. L’importo I contenuti della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12 della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltantepresente Convenzione.
3. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L’anticipazione sarà recuperata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati in corso d’opera. Al riguardo, si provvederà al recupero dell’importo anticipato mediante detrazioni sui singoli SAL, proporzionalmente alle mensilità previste. Qualora l’importo del singolo SAL non sia sufficiente, per fatti non imputabili all’Appaltatore, si provvederà a recuperare la restante quota di anticipazione sul SAL successivo, e così via fino all’integrale recupero dell’anticipazione sull’ultimo SAL dell’anno contabile. Nel caso in cui il Progetto Esecutivo di dettaglio venga approvato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà recuperata nel corso dell’anno contabile successivo.
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Samples: Contract for Works, Contratto Di Appalto
Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35, comma 18 35 del D.Lgs. 50/2016Codice, sul valore del contratto di appalto verrà viene calcolato l’importo dell’anticipazione l'importo dell'anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto)prestazione. L’erogazione dell’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, fideiussoria bancaria o assicurativa, assicurativa di importo pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d ecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà viene gradualmente ed automaticamente ridotto 17 nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltantedelle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazionedall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto Per Servizi Di Trasporto Sanitario
Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35, comma 18 35 del D.Lgs. 50/2016Codice, sul valore del contratto di appalto verrà viene calcolato l’importo dell’anticipazione l'importo dell'anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto)prestazione. L’erogazione dell’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, fideiussoria bancaria o assicurativa, assicurativa di importo pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltantedelle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazionedall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Samples: Acquisizione Beni E Servizi, Acquisizione Beni E Servizi
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto). L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Fermo quanto sopra il Fornitore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell’anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.
4. Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20 % sull’ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull’ultimo pagamento utile. Nell’ipotesi in cui nel pagamento dovuto al Fornitore siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 12:
a) l’importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull’ammontare complessivo di ciascun pagamento;
b) qualora l’importo del pagamento al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all’importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo pagamento utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20 % normalmente prevista.
5. RFI avrà facoltà di incrementare la misura percentuale dell’anticipazione fino ad un massimo del 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate a disposizione del Committente. L’incremento sarà riconosciuto e recuperato in relazione all’ammontare delle prestazioni che risultino ancora da eseguire. Conseguentemente, ferme le modalità di recupero di cui al precedente N. /2021 RUBRICA RETE FERROVIARIA ITALIAN (RFI) S.p.A
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Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 35, comma 18 18, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, sul valore è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di appalto verrà calcolato effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto)deve essere compensato integralmente.
3. L’erogazione dell’anticipazione L’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, revocata se l’esecuzione della prestazione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, procede secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’artdell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016Codice degli Appalti, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura all'appaltatore, qualora interessato, è concessa un'anticipazione pari al minimo (20%) previsto dalla legge20 per cento dell’importo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto)dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, fideiussoria bancaria o assicurativa, assicurativa di importo pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionedei lavori. L’importo della La garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazionedi cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltanten. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall’anticipazionedall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Samples: Capitolato Tecnico
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto). L’erogazione dell’anticipazione dell’anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art1. In base a quanto stabilito dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto è prevista in favore dell’esecutore la corresponsione di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura un’anticipazione pari al minimo (20%) previsto dalla legge20 per cento dell’importo contrattuale che sarà erogata dall’appaltante, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo dalla data di effettivo inizio della prestazione (ossia dei lavori accertata dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione responsabile del contratto)procedimento. L’erogazione dell’anticipazione La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, fideiussoria bancaria o assicurativa, assicurativa di importo pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionedei lavori come di seguito descritto: - nel primo certificato di pagamento nella misura del 100%.
3. L’importo L'importo della garanzia verrà viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazionedei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltantedell’appaltante.
4. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, dall'anticipazione se l’esecuzione della prestazione l'esecuzione dei lavori non procede, procede per ritardi a lui imputabili, imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle , e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Contratto d'Appalto
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. e secondo le modalità previste dall’art 35, comma 18 18, del D.LgsD.lgs. 50/201650/2016 e xx.xx., sul valore del contratto di appalto verrà viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura prezzo, pari al minimo 20% (20%) previsto dalla leggeventi per cento), da corrispondere all’Appaltatore entro quindici 15 (quindici) giorni dall'effettivo dall’effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto). L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazioneAi sensi dell’art. 207, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, convertito in rapporto Legge 17/07/2020 n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al progressivo recupero dell’anticipazione lavoro e l’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica del COVID-19”, e con successiva proroga al 31/12/2022 da parte del D.L. 228 del 30/12/2021, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto, l’anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% dell’importo contrattuale e, comunque, compatibilmente con le risorse stanziate dalla Stazione appaltante per l’intervento oggetto del presente atto. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo tale da permettere il graduale recupero della Stazione Appaltantemedesima entro il secondo periodo di erogazione dei corrispettivi; in ogni caso all’ultimazione del servizio l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, L’anticipazione è revocata se l’esecuzione della prestazione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, procede secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, fideiussoria o assicurativa alle seguenti condizioni:
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Samples: Delibera/Determina a Contrarre
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. dell’articolo 35, comma 18 18, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, sul valore è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di appalto verrà calcolato effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 Codice civile. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura pari al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione del contratto)deve essere compensato integralmente. L’erogazione dell’anticipazione L’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, revocata se l’esecuzione della prestazione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, procede secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.. Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti richiamati all’Art 12, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato 50/2016 l’importo dell’anticipazione del prezzo in misura è pari ad € , corrispondente al minimo (20%) previsto dalla legge, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (ossia dal verbale di avvio in urgenza dell’appalto o dalla stipulazione % dell’importo del contratto)presente contratto I.V.A. % inclusa. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di della garanzia fideiussoria, fideiussoria bancaria o assicurativa, assicurativa di importo pari all’anticipazione, all’anticipazione maggiorato del tasso di si interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà corrisposta all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori e/o dalla costituzione della prestazionegaranzia sopra citata. L’importo della garanzia verrà viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazionedei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltantedelle Stazioni Appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione dei lavori non procedeprocede per ritardi, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazionedell’anticipazione.
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Samples: Contratto d'Appalto