Common use of Anticipazione del prezzo Clause in Contracts

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Acquisizione Beni E Servizi, Acquisizione Beni E Servizi

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto d ecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto 17 nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto Per Servizi Di Trasporto Sanitario

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del 1. In base a quanto stabilito dall’art. 35, comma 18 dell’artdel D.Lgs. 35 del Codice50/2016, sul valore del contratto è prevista in favore dell’esecutore la corresponsione di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo un’anticipazione pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente dell’importo contrattuale che sarà erogata dall’appaltante, entro quindici giorni dall'effettivo dalla data di effettivo inizio della prestazionedei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. 2. L'erogazione dell'anticipazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dei lavori come di seguito descritto: - nel primo certificato di pagamento nella misura del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385100%. 3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazionelavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantidell’appaltante. 4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, procede per ritardi a lui imputabili, imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle , e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contratto d'Appalto

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 35, c. 18 del CodiceCodice e del D.L. DL 34/2020 come modificato Decreto legge n. 228/2021, sul l'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato in misura pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione appalto. Tale somma è corrisposta a favore dell’appaltatore entro 15 giorni dall’aggiudicazione. In nessun caso è ammessa la rateizzazione dell’anticipazione e non si applica l’articolo 159, comma 4-bis, del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazioneCodice. L'erogazione dell'anticipazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di affidamento in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa assicurativa, firmata digitalmente dal soggetto che rappresenta legalmente il garante, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate costituita ai sensi dell’art. 35 comma 18 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385Codice. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantidella stazione appaltante. Il beneficiario L’appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, dall'anticipazione ed è obbligato alla restituzione se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 35, comma 18, del Codice, D.lgs. 50/2016 e s.i.m. sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazionedei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionedei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazionelavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Construction Contract

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 125 del CodiceD.lgs. 36/2023, all’Appaltatore è concessa un’anticipazione pari al 20% (venti per cento), calcolata sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento d’appalto da corrispondere al Contraente entro quindici 15 (quindici) giorni dall'effettivo dall’effettivo inizio della prestazionedei lavori. 2. L'erogazione dell'anticipazione L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionedei lavori. 3. La predetta garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazionelavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantidella Stazione Appaltante. 5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Contract for Public Works

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del dell'art. 35, comma 18 dell’art. 35 del CodiceCodice degli Appalti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore, qualora interessato, è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazionedei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionedei lavori. La predetta garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Capitolato Tecnico

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, 17 rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Acquisition of Goods and Services Contract

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art1. 35 del Codice, sul Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 2. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è subordinata alla costituzione costituzione, da parte del contraente, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionedelle prestazioni. 3. La predetta garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantidel Comune. 5. Il beneficiario contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi del dell'art. 35, comma 18 dell’art. 35 del Codicecodice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazionedei lavori. 2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionestessa 3. La predetta garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazionelavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art1. 35 del Codice, sul Sul valore del contratto stimato di appalto ogni singolo Contratto Applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo prezzo, pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazionedei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione all'anticipazione, comprensiva dell’iva di legge, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionedei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazionerelativi ad ogni Contratto Applicativo, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite in caso di decadenza sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul Sul valore del contratto dei contratti di appalto viene di servizi e forniture ad esecuzione istantanea verrà calcolato l'importo l'im- porto dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente nella misura e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (si legga anche il comma 1 dell’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici 15 giorni dall'effettivo dell'effettivo inizio della prestazione, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall'Amministrazione committente secondo il cronopro- gramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste nel capitolato speciale L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa as- sicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo pe- riodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a cia- scun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso. Con riferimento alla garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari fideiussoria assicurativa di cui all'articolo 106 all'art. 35, comma 18, del decreto legislativo 1° settembre 1993, D.lgs. n. 38550/2016. L'importo della garanzia viene gradualmente Essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui al DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, è efficace anche in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazionedell'esecutore.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Anticipazione del prezzo. Ai sensi del dell’art. 35, comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. g) del D.L. n. 32/20219, convertito dalla L. n. 55/2019, è ammessa per il presente appalto l’anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento 20% da corrispondere al Contraente all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dai soggetti individuati dal citato art. 35, comma 18 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385Codice. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltantidella stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Servizio Di Pronta Accoglienza Minori

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi del dell'art. 35, comma 18 dell’art. 35 del Codicecodice dei contatti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazionedei lavori. 2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionedei lavori. 3. La predetta garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazionelavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Construction Contract

Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell'art. 35, c. 18 del comma 18 dell’art. 35 del CodiceCodice dei Contatti, all'Appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazionedall’emissione del Verbale di Consegna delle Aree. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazionefornitura. La predetta garanzia di cui al comma precedente è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo all'art. 106 del decreto legislativo 1° D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazionedell’esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto