GUIDA ALLA CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO
GUIDA ALLA CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO
DI RENZO LA COSTA
Settembre 2009
GUIDA ALLA CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO
DI RENZO LA COSTA
Premessa
Nell'ordinamento italiano, il contratto di lavoro e' un contratto tipico e nominato (cioè individuato e disciplinato dalla legge), bilaterale, sinallagmantico, e necessariamente oneroso art. 2099 c.c.
Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo). La capacità di stipulare validamente un contratto di lavoro da parte del prestatore si acquista al raggiungimento dell'età minima per l'ammissione al lavoro , con l’assolvimento dell’obbligo scolastico ( 16 anni a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008). Ciò costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale, secondo la quale la capacità di concludere un contratto si acquista con il conseguimento della maggiore età.
La causa tipica del contratto di lavoro e' lo scambio tra il lavoro (intellettuale o manuale) prestato in posizione subordinata , parasubordinata o autonoma e la retribuzione.
Il predetto ordinamento civilistico , non prevede espressamente una particolare forma per il contratto di lavoro, che può – in linea teorica pertanto - essere concluso anche oralmente o per atti concludenti alla luce del principio generale di libertà della forma.
La forma scritta 1 può tuttavia essere imposta dalla contrattazione collettiva o dalla legge, ovvero dalla specifica disposizione che regolamenta un particolare rapporto di lavoro.
1 La forma ad substantiam è prescritta ai fini dell'esistenza dell'atto, se non viene rispettata l'atto è nullo.
La forma ad probationem è prescritta al fine di poter dimostrare l'esistenza dell'atto, se non viene rispettata non si può provare in giudizio che l'atto esiste, anche se lo stesso è valido ed efficace
L’accordo delle parti
Il contratto di lavoro è un contratto consensuale, che si perfeziona con l'incontro delle volontà espresse dalle parti.
Nella formazione del contratto di lavoro, la disciplina generale del contratto dettata dal Codice Civile si applica con alcuni rilevanti caratteri di specialità, a causa dei numerosi limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che restringono in misura notevole il margine dell'autonomia privata.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
L'imposizione di tali limiti si attua per mezzo del meccanismo dell'inserzione automatica di clausole (art. 1339, c.c.), e della sostituzione di diritto delle clausole difformi del contratto individuale (art. 1419, c.c.) nel caso di previsioni contrattuali contrarie alle norme imperative poste dalla legge.
Tuttavia, incidendo solo sul piano della libera determinazione del contenuto del contratto, non inficia la natura del contratto di lavoro che è e resta un contratto consensuale.
La causa
La causa del contratto di lavoro deve essere individuata nello scambio tra lavoro e retribuzione, scambio vincolato alla reciprocità per cui l'obbligazione e la prestazione di una parte (lavoratore) sono in funzione dell'obbligazione e della prestazione dell'altra (datore di lavoro). Dalla causa vanno tenuti distinti i motivi, che sono i particolari interessi o bisogni che rappresentano lo scopo concreto che, tramite gli effetti del negozio, le parti intendono raggiungere. Essi sono, di regola, giuridicamente irrilevanti, a meno che le parti si siano determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, nel qual caso il contratto è illecito (art. 1345, c.c.).
L'oggetto
Secondo la dottrina dominante, l'oggetto del contratto di lavoro è rappresentato sia dalla prestazione lavorativa sia dalla retribuzione. I requisiti che esso deve possedere sono quelli richiesti dall'art. 1346, c.c., per il contratto in generale, ossia:
la liceità: l'oggetto non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
la possibilità: la prestazione deve essere possibile (si può verificare una sopravvenuta impossibilità temporanea del datore di lavoro a ricevere la prestazione o del lavoratore ad eseguirla);
la determinatezza o la determinabilità, alla quale concorrono i contratti collettivi e gli usi (questi ultimi hanno natura negoziale e prevalgono sulle norme dispositive di legge solo quando dettano regole in senso più favorevole al lavoratore).
La forma
Il contratto di lavoro è un contratto a forma libera. Al principio della libertà della forma, tuttavia, si deroga in tutte le ipotesi in cui particolari patti, ovvero gli elementi accidentali del contratto, costituiscano clausole negoziali sfavorevoli al prestatore.
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Così devono risultare a pena di nullità da atto scritto:
▪ il patto di non concorrenza, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, con il quale il lavoratore si obbliga a non svolgere attività professionali in concorrenza con il precedente datore;
▪ l'apposizione del termine, che deve essere altresì giustificata dalla specialità del rapporto;
▪ la determinazione del periodo di prova.
Al principio della libertà della forma si deroga anche per determinati tipi di contratti di lavoro, tra cui si ricordano:
▪ il contratto di arruolamento marittimo, (richiede l'atto pubblico);
▪ il contratto di formazione e lavoro;
▪ il contratto a tempo parziale
▪ il contratto a progetto.
Gli elementi accidentali del contratto di lavoro
Gli elementi accidentali del contratto sono quegli elementi che le parti sono libere di apporre o meno, ma che una volta apposti incidono sull'efficacia del contratto stesso e quindi devono essere rispettati.
Essi possono essere inseriti anche nel contratto di lavoro: nella pratica, ricorrente è soprattutto l'apposizione della condizione e del termine.
La condizione ed il patto di prova
La condizione - che è un avvenimento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del contratto, cui la condizione è opposta, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti dal contratto - può inerire in maniera esplicita od implicita al contratto di lavoro, e può essere:
▪ sospensiva, se da essa dipende la produzione degli effetti del contratto di lavoro;
▪ risolutiva, se da essa dipende l'eliminazione degli effetti già prodotti; qualora essa tenda, però, all'elusione delle norme limitative del licenziamento, è da ritenersi illecita.
Ovviamente la retroattività della condizione sospensiva non può risalire oltre l'effettivo inizio della prestazione di lavoro; la condizione risolutiva, invece, non è sicuramente retroattiva per l'impossibilità di restituzione delle prestazioni di lavoro già eseguite.
Una parte della dottrina configura, quale particolare forma di condizione, il patto di prova, cioè la clausola scritta inserita nel contratto di lavoro, con la quale le parti subordinano la definitiva assunzione all'esperimento positivo di un periodo di prova (art. 2096, c.c.).
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Il patto di prova è una clausola scritta: esso, infatti, deve risultare da atto scritto contenente l'indicazione della durata della prova: in mancanza, l'assunzione del lavoratore si considera definitiva.
Poiché la prova è evidentemente uno strumento predisposto più nell'interesse del datore che del prestatore, la legge fissa il limite massimo di sei mesi per la sua durata. L'art. 2096, co. III, c.c., regola il recesso dal periodo di prova, stabilendo che "ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine".
Se poi l'esperimento dà esito positivo, il periodo di prova si trasforma nel rapporto di lavoro subordinato vero e proprio. Se, invece, l'esperimento dà esito negativo, il datore è obbligato a corrispondere al prestatore il trattamento di fine rapporto e le ferie retribuite o la relativa indennità sostitutiva, nonché ogni altro emolumento previsto per il lavoratore che non sia incompatibile con la particolare natura del periodo di prova.
Obbligo d’informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro
Da tutto quanto sopra, emerge che il datore di lavoro ha l’obbligo di informare per iscritto il lavoratore circa le condizioni applicabili al rapporto di lavoro: tali informazioni divengono quindi parte integrante del contratto di lavoro.
Del Decreto Legge 112/08
L’art. 40 del DL 112/2008 – convertito in legge 133/2008 – è intervenuto tra l’altro circa l’obbligo a carico del datore di consegnare al lavoratore copia della comunicazione obbligatoria. Tale obbligo – recita la legge – si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro provvede a consegnare al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, copia del contratto individuale.
Decreto Legge 112/2008 Art. 40
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis,comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI CIRCOLARE 21 agosto 2008 , n. 20
(…) L'obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione (che nel testo previgente doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di matricola) s'intende assolto, alternativamente, mediante la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente ovvero del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto.
La mancata consegna della dichiarazione di assunzione - nella nuova duplice e alternativa forma - al lavoratore prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa e' sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 250 a Euro 1500 per ogni lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 2003; il trasgressore e' ammesso al pagamento nella misura ridotta pari a 500 euro (art. 16 della legge n. 689 del 1981).
In queste ipotesi trova applicazione la diffida obbligatoria (art.13 del decreto legislativo n. 124/2004), data la sanabilita'
dell'inadempimento documentale e informativo. Il datore di lavoro che abbia omesso di consegnare la dichiarazione tempestivamente o non l'abbia consegnata affatto, qualora vi provveda su diffida del personale ispettivo, xxxx' ammesso al pagamento della cosiddetta «sanzione ridottissima» pari al minimo edittale, vale a dire a 250 euro.(…)
Circa la trattata disposizione del DL 112, va opportunamente evidenziato che in taluni casi in cui sia stata consegnata copia della comunicazione obbligatoria, ciò non esime il datore di lavoro dalla ulteriore consegna del contratto di lavoro: è il caso di tutti quei contratti per cui è richiesta specificatamente la forma scritta.
Da ciò, l’iniziativa - attraverso la presente guida – di fornire apposita modulistica utilizzabile per i rapporti di lavoro maggiormente diffusi.
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Specifiche tecniche
Tutti i modelli contrattuali di seguito riportati, sono in formato PDF editabile .
Il contratto che interessa può essere quindi preventivamente compilato ,selezionato e stampato o salvato su altro file secondo le specifiche tecniche del proprio computer.
Opzione 1
Opzione 2
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Del lavoro subordinato
Locatio operàrum
Nel diritto romano, la locatio operarum indicava un particolare tipo di concessione in godimento (locazione) in cui un soggetto (locatore) metteva a disposizione di un'altra persona (conduttore) i propri servizi contro pagamento di un corrispettivo. Caratteristica della locatio operàrum era la subordinazione del locatore alle direttive del datore di lavoro. Alla contrapposizione tra locatio operàrum e locatio òperis si riconduce ancor oggi, la distinzione, nell'ambito dei rapporti di lavoro, tra lavoro subordinato e
lavoro autonomo.
Locatio operis
E’ un istituto del diritto romano caratterizzato dal lavoro, da parte di un soggetto , di trasformazione su materie prime in beni di utilità per il locatore, contro pagamento di un corrispettivo. Alla locatio operis è ricondotta la nozione di lavoro autonomo
La forma scritta del contratto di lavoro nel lavoro subordinato corrente è scarsamente utilizzata, sia in quanto non vi è alcun obbligo di legge, sia in quanto è sufficiente la copia della comunicazione di assunzione o la tradizionale lettera di assunzione, per richiamare i principali elementi legali e contrattuali che regoleranno l’instaurando rapporto di lavoro.
Pur tuttavia, si riterrà opportuno ricorrere alla forma scritta allorquando nello svolgimento del predetto rapporto sono richieste modalità particolari come – a solo titolo esemplificativo – l’osservanza di un orario giornaliero di lavoro spezzato, l’esecuzione di particolari mansioni, l’attribuzione di particolari compiti o responsabilità, l’adozione di un patto di non concorrenza, ecc.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Tra la ditta/società Con sede in
via
Cod. fisc. P.iva
Reg. Soc. C.C.I.A.A.
Nella persona del suo legale rappresentante Xxx.
di seguito “datore di lavoro” Ed il sig.
Nato a Il
e residente in Via
di professione/ qualifica Cod. Fisc.:
di seguito “lavoratore”
Premesso:
- che il datore di lavoro necessita di prestazioni lavorative nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di soddisfare esigenze produttive proprie dell’attività aziendale;
- il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a prestare il personale apporto lavorativo nell’ambito di un rapporto di tipo subordinato come regolato dalle Leggi vigenti in materia, e che tale tipo di rapporto è confacente alle esigenze del datore di lavoro in rapporto alle attività svolte;
Quanto sopra premesso, che forma parte integrante del presente contratto, si stipula:
Decorrenza dell’assunzione L’assunzione del lavoratore decorre dal Rapporto di lavoro
Il lavoratore è assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato
Qualifica di assunzione
Il lavoratore è assunto con la qualifica di
Mansioni
Il lavoratore sarà adibito alle seguenti mansioni:
Mutamento di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o occasionalmente a quelle corrispondenti al livello superiore o a quelle superiori corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito. In presenza di specifiche esigenze aziendali, il medesimo potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione. Il lavoratore che in forma esplicita e a seguito di preciso mandato sia chiamato a svolgere in xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ha diritto al relativo trattamento base retributivo.
Orario di lavoro
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su giorni settimanali con seguente orario di lavoro:
Lunedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Martedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Mercoledì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Giovedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Venerdì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Sabato | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Livello di inquadramento
Il lavoratore è inquadrato nel livello secondo la classificazione del personale
prevista dal CCNL del / / .
Luogo di lavoro
Il lavoratore dovrà prestare la sua opera nel luogo
Il lavoratore dovrà prestare la sua opera presso la seguente unità operativa
Il lavoratore dichiara di accettare sin d’ora eventuali sedi di lavoro diverse, ove individuate dal datore di lavoro per mutate esigenze aziendali.
Retribuzione
Il lavoratore verrà retribuito con frequenza mensile posticipata secondo i parametri fissati dal predetto CCNL, per un totale di n. mensilità annue
Carico familiare
Il lavoratore , ai fini previdenziali , dichiara di avere allo stato il seguente carico familiare: Stato civile:
Coniuge a carico SI (_)/ NO(_) Figli a carico
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
Altri familiari a carico
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
Il lavoratore medesimo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione dichiarata.
Periodo di prova
Il lavoratore assunto è soggetto ad un periodo di prova non superiore a , decorrenti dalla data di effettiva assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto; la retribuzione spettante non potrà essere inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la risoluzione stessa.
Non sono ammesse proroghe del periodo di prova. Superato il periodo di prova il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno di effettiva assunzione, pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti della anzianità del lavoratore. In caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova resterà sospeso sino alla data di rientro in servizio del lavoratore.
Nei casi di sopravvenuta malattia, anche derivante da infortunio, il periodo di prova verrà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia.; superato tale limite, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto.
Classificazione del personale
Per la declaratoria dei profili professionali si fa integrale riferimento a quanto previsto dal CCNL sopra richiamato.
Assenze ,permessi, congedi, riposo ,festività, ferie, aspettativa, servizio militare
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Trattamento di malattia ed infortunio
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Tutela della maternità
Si applicano integralmente le disposizioni di legge in materia.
Misure di sicurezza sul lavoro e prevenzione
Si applicano le norme legislative vigenti e quanto previsto dal CCNL sopra richiamato.
Sanzioni disciplinari
Si applica integralmente quanto previsto in materia dal CCNL sopra richiamato.
Ulteriori condizioni che regolano il presente rapporto di lavoro :
Dichiarazioni
Il lavoratore dichiara inoltre quanto segue.
- (_) di essere cittadino italiano, di aver assolto agli obblighi di leva, di non essere interdetto, inabilitato al lavoro o fallito e di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali ;
- (_) di non svolgere allo stato attività lavorativa presso altre imprese aventi attività similare o concorrente a quella del datore di lavoro;
- (_) di svolgere allo stato attività lavorativa (specificare subordinata,autonoma, coordinata e continuativa o altro) presso (descrivere)
- (_) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- (_) di essere iscritto nelle liste riservate alle categorie protette, di cui alla legge 68/1999, nella categoria con percentuale del %
- (_) di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di con qualifica di ed anzianità di iscrizione dal
Letto confermato e sottoscritto
,lì
IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE
Del lavoro subordinato part – time
Definizione
E' un contratto di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato che prevede un orario inferiore al normale orario di lavoro indicato dalla legge (attualmente 40 ore settimanali ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66) o all'eventuale minor orario fissato dai contratti collettivi applicati.
Riferimenti normativi
Il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, modificato parzialmente dal D. Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, ha riformato significativamente la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; la riforma introdotta con la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la c.d. riforma Biagi) apporta inoltre altre modifiche al quadro normativo preesistente in materia. Ulteriori integrazioni sono state aggiunte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (c.d. collegato alla Finanziaria 2007)
Tipologie
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
• di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro (ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno a fronte di un orario normale di lavoro di 8 ore al giorno);
• di tipo verticale, quando è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell'arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell'anno);
• di tipo misto, quando le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale.
Forma e contenuti del contratto
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta.
Se manca la firma e quindi la prova della stipulazione del contratto a tempo parziale, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
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Il contratto di lavoro a tempo parziale deve inoltre indicare in modo preciso:
• la durata della prestazione lavorativa (salva la possibilità di apporre le c.d. "clausole elastiche");
• la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (salva la possibilità di apporre le c.d. "clausole flessibili").
In caso di mancanza o di indeterminatezza dell'indicazione della durata, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre al risarcimento del danno. In caso di mancanza o di indeterminatezza dell'indicazione della collocazione temporale, spetta al giudice determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione e quantificare il risarcimento del danno a favore del lavoratore.
Il lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale entro il limite del tempo pieno. La legge prevede la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare nel part time di tipo orizzontale. Ciò non esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione stabilita sia inferiore all'orario normale settimanale.
Spetta alla contrattazione collettiva individuare il numero massimo di ore effettuabili, le causali nonché le conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti. In presenza della regolamentazione collettiva non è inoltre necessario il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso essere considerato un giustificato motivo di licenziamento.
Anche in mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è comunque ammesso con il consenso del lavoratore interessato, fermo restando il limite del tempo pieno.
Per quanto riguarda la retribuzione, la legge non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare, ma i contratti collettivi hanno tuttavia la facoltà di introdurre una maggiorazione oraria.
Il lavoro straordinario
Si tratta del lavoro prestato oltre la giornata lavorativa nel part-time di tipo verticale o misto. E' possibile il ricorso al lavoro straordinario anche nella ipotesi in cui il rapporto a tempo parziale sia stipulato a termine.
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È consentito il ricorso al lavoro straordinario solo quando sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale. In caso contrario, la variazione in aumento dell'orario può essere gestita mediante il ricorso al lavoro supplementare.
Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.
Le clausole flessibili ed elastiche - definizione
La clausola flessibile è un accordo scritto stipulato tra le parti, con cui il datore di lavoro ottiene il potere di modificare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
La clausola elastica è un accordo scritto stipulato tra le parti, che può essere previsto solo nel part time di tipo verticale o misto, con cui il datore di lavoro può invece aumentare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la durata della prestazione lavorativa. La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica solo un aumento temporaneo della stessa.
Tali patti possono essere concordati anche quando il rapporto di lavoro è a termine. All'atto dell'apposizione di clausole flessibili ed elastiche nel contratto di lavoro, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Le clausole flessibili ed elastiche - utilizzo
Le clausole flessibili ed elastiche possono essere apposte solamente se previste e regolamentate dalla contrattazione collettiva applicata. In particolare, i contratti collettivi devono stabilire i limiti e le modalità di esercizio del potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa. In assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, le parti non possono concordare direttamente l'adozione di clausole flessibili ed elastiche.
Il principio di non discriminazione
Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno che svolge le medesime mansioni. Si applica quindi lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo pieno con riguardo alla retribuzione oraria, alla durata del periodo di prova, alla durata delle ferie annuali, nonché del periodo di congedo parentale.
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Invece, la retribuzione globale, quella feriale e i trattamenti per malattia, infortunio e maternità sono corrisposti in proporzione al lavoro svolto.
La trasformazione del rapporto
La trasformazione del rapporto da full-time a part-time è realizzata per mezzo di un accordo tra le parti che deve risultare da atto scritto convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro (in Trentino dal Servizio Lavoro o presso i Centri per l'impiego). Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio lavoro da full-time a part-time e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Diritto di precedenza
Il contratto di lavoro può prevedere, in caso di assunzione di lavoratori full-time, un diritto di precedenza a favore di lavoratori assunti part-time presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ed adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti a quelle a cui si riferisce l'assunzione.
In caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale, il datore di lavoro deve darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno e deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Il datore di lavoro può rifiutare la trasformazione non dando alcuna motivazione.
Disciplina previdenziale
Un'ultima precisazione riguarda gli effetti della trasformazione del rapporto sul trattamento previdenziale del lavoratore. Infatti, quando si tratterà di determinare l'ammontare della pensione da corrispondere al lavoratore si dovrà computare:
• per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno;
• in proporzione all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
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Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time
Tra la ditta/società Con sede in
via
Cod. fisc. P.iva
Reg. Soc. C.C.I.A.A.
Nella persona del suo legale rappresentante Xxx.
di seguito “datore di lavoro” Ed il sig.
Nato a Il
e residente in Via
di professione/ qualifica Cod. Fisc.:
di seguito “lavoratore” Premesso:
- che il datore di lavoro necessita di prestazioni lavorative nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time al fine di soddisfare esigenze produttive proprie dell’attività aziendale;
- il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a prestare il personale apporto lavorativo nell’ambito di un rapporto di tipo subordinato come regolato dalle Leggi vigenti in materia;
- che il rapporto di lavoro a tempo parziale, da ultimo disciplinato dal Dlgs 276/2003 , consente prestazioni lavorative ad orario ridotto di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto con facoltà di concordare tra le parti stipulanti clausole flessibili e/o clausole elastiche in relazione alla durata della prestazione lavorativa
Quanto sopra premesso, che forma parte integrante del presente contratto, si stipula:
Decorrenza dell’assunzione
L’assunzione del lavoratore decorre dal
Rapporto di lavoro
Il lavoratore è assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale di tipo (_) orizzontale (_) misto (_) verticale.
Qualifica di assunzione
Il lavoratore è assunto con la qualifica di
Mansioni
Il lavoratore sarà adibito alle seguenti mansioni:
Mutamento di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o occasionalmente a quelle corrispondenti al livello superiore o a quelle superiori corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito. In presenza di specifiche esigenze aziendali, il medesimo potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione. Il lavoratore che in forma esplicita e a seguito di preciso mandato sia chiamato a svolgere in xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ha diritto al relativo trattamento base retributivo.
Orario di lavoro
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su giorni settimanali con seguente orario di lavoro:
Lunedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Martedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Mercoledì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Giovedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Venerdì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Sabato | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
per un totale di nr. ore settimanali.
Clausola di flessibilità:
Come previsto dal CCNL applicato al presente rapporto, il datore di lavoro si riserva il diritto di modificare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, previo il prescritto preavviso. Del che, il lavoratore esprime ampio consenso .
Clausola di elasticità:
Come previsto dal CCNL applicato al presente rapporto, il datore di lavoro si riserva il diritto di aumentare la durata della prestazione lavorativa. Ciò determinerà un incremento definitivo della quantità della predetta prestazione. Del che, il lavoratore esprime ampio consenso .
Per la retribuzione delle ore di prestazioni lavorative in aumento all’orario originariamente concordato, si fa riferimento alla contrattazione collettiva vigente. Il lavoratore esprime ampio consenso alla presente condizione .
Livello di inquadramento
Il lavoratore è inquadrato nel livello secondo la classificazione del personale
prevista dal CCNL del / / .
Luogo di lavoro
Il lavoratore dovrà prestare la sua opera nel luogo
Il lavoratore dovrà prestare la sua opera presso la seguente unità operativa
Il lavoratore dichiara di accettare sin d’ora eventuali sedi di lavoro diverse, ove individuate dal datore di lavoro per mutate esigenze aziendali.
Retribuzione
Il lavoratore verrà retribuito con frequenza mensile posticipata secondo i parametri fissati dal predetto CCNL, per un totale di n. mensilità annue
Carico familiare
Il lavoratore , ai fini previdenziali , dichiara di avere allo stato il seguente carico familiare: Stato civile:
Coniuge a carico SI (_)/ NO(_) Figli a carico
Altri familiari a carico
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
Il lavoratore medesimo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione dichiarata.
Periodo di prova
Il lavoratore assunto è soggetto ad un periodo di prova non superiore a ,decorrenti dalla data di effettiva assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto; la retribuzione spettante non potrà essere inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la risoluzione stessa.
Non sono ammesse proroghe del periodo di prova. Superato il periodo di prova il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno di effettiva assunzione, pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti della anzianità del lavoratore. In caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova resterà sospeso sino alla data di rientro in servizio del lavoratore.
Nei casi di sopravvenuta malattia, anche derivante da infortunio, il periodo di prova verrà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia.; superato tale limite, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto.
Classificazione del personale
Per la declaratoria dei profili professionali si fa integrale riferimento a quanto previsto dal CCNL sopra richiamato.
Assenze ,permessi, congedi, riposo ,festività, ferie, aspettativa, servizio militare
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Trattamento di malattia ed infortunio
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Tutela della maternità
Si applicano integralmente le disposizioni di legge in materia.
Misure di sicurezza sul lavoro e prevenzione
Si applicano le norme legislative vigenti e quanto previsto dal CCNL sopra richiamato.
Sanzioni disciplinari
Si applica integralmente quanto previsto in materia dal CCNL sopra richiamato.
Ulteriori condizioni che regolano il presente rapporto di lavoro :
Dichiarazioni
Il lavoratore dichiara inoltre quanto segue.
- (_)di essere cittadino italiano, di aver assolto agli obblighi di leva, di non essere interdetto, inabilitato al lavoro o fallito e di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali ;
- (_)di non svolgere allo stato attività lavorativa presso altre imprese aventi attività similare o concorrente a quella del datore di lavoro;
- (_)di svolgere allo stato attività lavorativa (specificare subordinata,autonoma, coordinata e continuativa o altro) presso (descrivere)
- (_)di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- (_)di essere iscritto nelle liste riservate alle categorie protette, di cui alla legge 68/1999, nella categoria con percentuale del %
- (_) di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di con qualifica di ed anzianità di iscrizione dal
Letto confermato e sottoscritto
,lì
IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE
Del Lavoro a termine
Con legge n. 247/2007 di attuazione del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" siglato dal Governo e dalle parti sociali lo scorso 23 luglio 2007 (il c.d. "protocollo welfare"), si sono tra l’altro introdotte nuove disposizioni per il contratto a termine, mediante l'impianto nella normativa esistente - il D. Lgs. 06/09/2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" - di alcune integrazioni e modifiche.
La natura del contratto a termine
La definizione del contratto di lavoro a tempo determinato ha subito notevoli mutazioni nel corso degli anni, talvolta anche sotto la spinta di necessità congiunturali economiche ed occupazionali. E' utile ricordare che l'articolo 1 della previgente legge n. 230/1962 disponeva che « il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato », limitando ad ipotesi tassativamente elencate dalla medesima norma la liceità dell'apposizione del termine ed affermando, in questo modo, il carattere di eccezionalità del contratto di lavoro a tempo determinato.
Successivamente, nel pieno della crisi economica ed occupazionale degli anni ottanta, ritenendo troppo rigida la norma del 1962, il legislatore introduce un correttivo in occasione dell'approvazione della legge
n. 56/1987: l'articolo 23 di tale disposizione conferisce, nei fatti, la più ampia discrezionalità, in materia di individuazione delle ipotesi di apposizione del termine, alla contrattazione collettiva e, di riflesso, alle associazioni sindacali.
Tale norma così disponeva: « l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. ». Spinto da diversi importanti fattori ed in attuazione della Direttiva comunitaria in materia, infine, il legislatore italiano è pervenuto all'emanazione del decreto legislativo n. 368 del 2001 il quale, abrogando la previgente normativa, non ha riproposto la definizione del carattere eccezionale del contratto a termine, ma ha introdotto quello che taluni definiscono il "causalone": « è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ».
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
Dal 1° gennaio 2008, data della sua entrata in vigore, la legge n. 247/2007 di attuazione del protocollo sul welfare risolve tale questione introducendo nel dettato del decreto del 2001, prima del comma sopra riportato, il seguente comma: « 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato ».
Tale principio dovrebbe condurre, secondo alcuni, gli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi ad una valutazione più rigorosa delle causali poste alla base del rapporto a termine.
I nuovi commi 2 e 4-bis dell'art. 5 D.Lgs. 368/2001
La novità più rilevante, anche e soprattutto per le conseguenze che essa comporta, è contenuta nel nuovo comma 4-bis introdotto all'articolo 5 del decreto 368/2001 dalla legge in commento: « 4-bis. (...) qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (...). In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato ».
In conseguenza dell'inserimento di tale previsione, il nuovo comma 2 del medesimo articolo dispone ora che la conversione de iure del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si verifica, oltre che nell'ipotesi in cui « il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi », altresì « decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis ».
Innanzitutto è opportuno rilevare che è stata confermata la validità della disposizione che consente lo "sforamento" per un massimo di venti o trenta giorni ai contratti a termine di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi. Tale facoltà consente di mantenere un certo grado di flessibilità che può essere utile nel caso, ad esempio, della necessità di agevolare il rientro del personale temporaneamente assente e di facilitare il passaggio delle consegne.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
Ricordiamo - per completezza - che, seppur sterilizzando il rischio della conversione ex lege in contratto a tempo indeterminato, tuttavia, questa possibilità pone a carico del datore di lavoro un costo aggiuntivo: ogni giorno di lavoro successivo alla scadenza deve essere retribuito, fino al decimo giorno, applicando alla retribuzione di fatto una maggiorazione del 20%, che diventa del 40% per ciascun giorno ulteriore.
In merito al nuovo comma 4-bis, è necessario evidenziare alcuni importanti elementi:
a. il limite massimo dei 36 mesi è comprensivo di tutti i contratti a tempo determinato stipulati e delle relative proroghe (ivi compresi, si ritiene, anche i c.d. "sforamenti" cui si faceva riferimento sopra);
b. la norma fa riferimento solo ed esclusivamente ai contratti a tempo determinato propriamente intesi; ciò significa che dalla sommatoria dei periodi di lavoro a termine devono rimanere escluse altre tipologie contrattuali aventi comunque una scadenza (quali, ad esempio, i contratti di inserimento, i rapporti di apprendistato, o eventuali periodi di lavoro precedenti imputabili a rapporti di lavoro a tempo indeterminato risoltisi prima della scadenza);
c. in relazione ai rapporti a termine che devono essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del limite massimo di 36 mesi, le mansioni svolte devono essere state, sostanzialmente, equivalenti (con le conseguenti implicazioni in materia di puntuale definizione dell'inquadramento contrattuale e delle mansioni all'atto della stipula del contratto, nonché della successiva ricognizione della loro corrispondenza all'attività effettivamente svolta);
d. infine, la norma fa esplicito riferimento allo "stesso datore di lavoro", cosa che comporta la possibile non cumulabilità dei periodi di rapporti a termine con datori di lavoro giuridicamente diversi pur facenti parte di uno stesso gruppo d'imprese.
In relazione alle ipotesi di superamento del termine massimo di 36 mesi, il disposto del comma 4-bis subordina la possibilità al rispetto di precisi requisiti e procedure. Innanzitutto, oltre il termine dei 36 mesi è possibile una sola proroga la cui durata non è precisata ma è rimandata ad "avvisi comuni" stabiliti a livello interconfederale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; è importante precisare, in merito, che - si ritiene - nelle more della definizione di tali "avvisi comuni" non sia consentita l'applicazione della facoltà descritta.
La manifestazione di volontà delle parti deve, inoltre, esplicitarsi in sede di Direzione provinciale del Lavoro ed in tale occasione il lavoratore deve essere assistito obbligatoriamente da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui abbia conferito mandato o alla quale sia iscritto.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
La conversione del rapporto a termine (l'ultimo instaurato) in rapporto a tempo indeterminato si verifica sia nell'ipotesi di superamento del limite massimo di 36 mesi in difetto della procedura descritta, sia nel caso di superamento del termine fissato nel nuovo contratto stipulato nel pieno rispetto della medesima.
A norma del nuovo comma 4-ter, infine, nel computo complessivo dei 36 mesi non rientrano le attività stagionali individuate dal D.P.R. n. 1525/1963 e quelle che saranno individuate dagli "avvisi comuni" e dai contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il diritto di precedenza
I nuovi comma 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 5, D. Lgs. 368/2001, dispongono, poi, in merito al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori a termine e stagionali.
Il comma 4-quater riguarda i lavoratori a termine che, in esecuzione di uno o più contratti, abbiano prestato attività alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per più di sei mesi. Essi, manifestando la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi (ai sensi del comma 4-sexies) dalla cessazione del rapporto, acquistano un diritto di precedenza nelle eventuali assunzioni a tempo indeterminato che siano disposte dal medesimo datore di lavoro « con riferimento alle mansioni già espletate ». Tale diritto (peraltro, disponibile) è soggetto ad un termine di decadenza pari a 12 mesi. Ai sensi del comma 4-quinquies, infine, anche il lavoratore stagionale ha un diritto di precedenza nelle assunzioni a termine dettate dallo stesso motivo (leggasi « per le medesime attività stagionali »): la manifestazione di volontà del lavoratore, in questo caso, deve avvenire entro 3 mesi (comma 4-sexies) dalla cessazione del rapporto, mentre resta invariato il termine di decadenza pari ad un anno. La novità rispetto alla precedente normativa (che sul punto viene esplicitamente abrogata) è costituita dalla previsione ex lege del diritto di precedenza: sino al 31/12/2007, al contrario, la definizione delle ipotesi di applicazione di tale diritto era rimessa alla contrattazione collettiva.
Ulteriori modifiche
A margine delle importanti novità sinora descritte, il comma 41 della legge n. 247/2007 dispone che:
a. all'articolo 10, comma 7, D. Lgs. n. 368/2001, le lettere c) e d) che definivano le ipotesi di intensificazione dell'attività lavorativa in alcuni periodi dell'anno e di spettacoli radiofonici e televisivi, che, come tali, erano escluse dalle limitazioni quantitative relative alle percentuali previste dalla contrattazione collettiva per i contratti a tempo determinato, sono state riscritte. Ora, la lettera c) afferma che non rientrano nel computo i contratti stipulati « per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi », mentre la lettera d) esclude dal computo i contratti a termine stipulati « con lavoratori di età superiore a 55 anni »
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
b. sono, inoltre, abrogati il comma 8 (relativo alla non computabilità delle assunzioni non superiori a 7 mesi), 9 e 10 (riguardanti il diritto di precedenza ora normato dal comma 4-quater, 4- quinquies e 4-sexies dell'art. 5, D. Lgs. n. 368/2001) dell'art. 10, mentre al comma 4 (che regola i contratti a termine dei dirigenti, la cui durata non può essere superiore a 5 anni) viene premesso che si tratta di una norma « in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis ».
Il legislatore è da ultimo ulteriormente intervenuto sulla predetta normativa, con il Decreto Legge 112/2008 convertito in legge 133/2008.
Al comma 1 dell’art. 21 della L. 133/2008 che novella l’articolo 1, comma 1, del menzionato D.Lgs. 368/2001, viene previsto che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riconducibili anche all’attività ordinaria dell’azienda. Questo comma appare ledere il principio generale, sempre previsto dalla legge, in base al quale il rapporto di lavoro è di norma a tempo indeterminato. Dopo l’art. 4 del D.Lgs 368/01 viene introdotto, con il comma 1 bis dell’art. 21, un nuovo articolo il 4 bis che contempla una “disposizione transitoria” relativa al contenzioso giudiziario sui contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione ovvero al 21 agosto 2008. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, tutte le altre situazioni che hanno comportato una violazione delle ragioni che legittimano il termine al lavoratore non compete più il diritto alla reintegra ma solo il risarcimento del danno individuato in una indennità non inferiore a 2,5 mensilità e non superiore a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale. Tale disposizione è stata però cancellata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009 per manifesta illegittimità costituzionale.
Con il comma 2 dell’art. 21 si modifica il comma 4-bis dell’articolo 5 del D. Lgs. 368/2001, introdotto dalla citata L. 247/2007. La nuova norma dispone che la disciplina di cui al menzionato comma 4-bis dell’articolo 5 del D. Lgs. 368/2001, introdotto dalla L. 247/2007, volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, non si applica nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il comma 3 dell’art. 21 viene modificato il comma 4-quater dell’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, anch’esso introdotto dalla citata L. 247/2007 relativo alla precedenza nelle assunzioni, di cui al menzionato comma 4-quater dell’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, introdotto dalla L. 247/2007.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
Ora il diritto di precedenza non è più assoluto in quanto può essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come nel comma 2 viene riproposto il ruolo derogatorio in peius da parte della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. Con il comma 4 si prevede che, dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto- legge in esame, il Ministro del lavoro procede ad una verifica degli effetti delle norme di cui ai commi precedenti dell’articolo in esame con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Divieti
Nonostante la reiterata rivisitazione del lavoro a termine, permangono i divieti già vigenti: E’ infatti vietato assumere con contratto a termine:
- qualora si vogliano sostituire i lavoratori in sciopero;
- quando l’azienda abbia procedure di cassa integrazione in corso o abbia effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione;
- nel caso in cui l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi in applicazione del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.
Limiti quantitativi
I contratti collettivi nazionali di lavoro possono stabilire il numero percentuale di lavoratori da assumere con contratto a termine.
Periodo di prova
E’ opportuno evidenziare che il periodo di prova previsto dai CCNL è esclusivamente riferito ai contratti a tempo indeterminato. Nel rapporto a termine ,il periodo di prova può essere non previsto, tenuto conto che il datore di lavoro che assume a termine il lavoratore, è generalmente a conoscenza della competenza del prestatore, specie se trattasi di nuova assunzione a tempo determinato presso la stessa azienda dello stesso lavoratore. La giurisprudenza ha infatti escluso la legittimità del patto di prova apposto ad un contratto di lavoro instaurato con lo stesso lavoratore che abbia avuto precedenti rapporti di lavoro nella stessa qualifica con lo stesso datore di lavoro. In caso comunque di previsione del patto di prova in un contratto di lavoro a termine con un nuovo lavoratore, il periodo indicato dal CCN andrà tra le parti ragionevolmente riproporzionato alla durata del rapporto a termine.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Tra la ditta/società Con sede in
via
Cod. fisc. P.iva
Reg. Soc. C.C.I.A.A.
Nella persona del suo legale rappresentante Sig. di seguito “datore di lavoro”
Ed il sig.
Nato a Il
e residente in Via
di professione/ qualifica Cod. Fisc.:
di seguito “lavoratore”
Premesso:
- che il datore di lavoro necessita di prestazioni lavorative nell’ambito di un rapporto di a tempo determinato al fine di far fronte ad esigenze produttive proprie dell’attività aziendale;
- il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a prestare il personale apporto lavorativo nell’ambito di un rapporto di tipo subordinato a tempo determinato come regolato dalle Leggi vigenti in materia;
- che il rapporto di lavoro a tempo determinato oggetto del presente contratto è regolato dal Dlgs 368/2001 come modificato dalla Legge 247/2007;
- che il ricorso al rapporto a tempo determinato è determinato dalle seguenti ragioni , ricadenti tra quelle di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo come richiesto dal citato Dlgs 368/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che non possono presupporre la stipula di un contratto a tempo indeterminato:
(indicare le ragioni specifiche della apposizione del termine in ossequio all’art. 1 del Dlgs 368/2001)
Quanto sopra premesso, che forma parte integrante del presente contratto, si stipula:
Decorrenza e termine del rapporto
L’assunzione del lavoratore decorre dal e terminerà senza ulteriore preavviso in data .
Tale rapporto di lavoro a termine non costituisce in alcun caso presupposto per la successiva instaurazione di altro rapporto a tempo indeterminato e verrà a cessare alla data di naturale scadenza senza l’obbligo di alcun preavviso.
Qualifica di assunzione
Il lavoratore è assunto con la qualifica di
Mansioni
Il lavoratore sarà adibito alle seguenti mansioni:
Mutamento di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o occasionalmente a quelle corrispondenti al livello superiore o a quelle superiori corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito. In presenza di specifiche esigenze aziendali, il medesimo potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione. Il lavoratore che in forma esplicita e a seguito di preciso mandato sia chiamato a svolgere in xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ha diritto al relativo trattamento base retributivo.
Orario di lavoro
L’orario settimanale di lavoro è distribuito su giorni settimanali con seguente orario di lavoro:
Lunedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Martedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Mercoledì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Giovedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Venerdì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Sabato | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Livello di inquadramento
Il lavoratore è inquadrato nel livello secondo la classificazione del personale
prevista dal CCNL del / / .
Luogo di lavoro
Il lavoratore dovrà prestare la sua opera nel luogo
Il lavoratore dovrà prestare la sua opera presso la seguente unità operativa
Il lavoratore dichiara di accettare sin d’ora eventuali sedi di lavoro diverse, ove individuate dal datore di lavoro per mutate esigenze aziendali.
Retribuzione
Il lavoratore verrà retribuito con frequenza mensile posticipata secondo i parametri fissati dal predetto CCNL, per un totale di n. mensilità annue
Carico familiare
Il lavoratore , ai fini previdenziali , dichiara di avere allo stato il seguente carico familiare: Stato civile:
Coniuge a carico SI (_)/ NO(_) Figli a carico
Altri familiari a carico
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
nato/a il Percentuale a carico
Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)
Il lavoratore medesimo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione dichiarata.
Periodo di prova
Il lavoratore assunto è soggetto ad un periodo di prova non superiore a , decorrenti dalla data di effettiva assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto; la retribuzione spettante non potrà essere inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la risoluzione stessa.
Non sono ammesse proroghe del periodo di prova. Superato il periodo di prova il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno di effettiva assunzione, pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti della anzianità del lavoratore. In caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova resterà sospeso sino alla data di rientro in servizio del lavoratore.
Nei casi di sopravvenuta malattia, anche derivante da infortunio, il periodo di prova verrà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia.; superato tale limite, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto.
Classificazione del personale
Per la declaratoria dei profili professionali si fa integrale riferimento a quanto previsto dal CCNL sopra richiamato.
Assenze ,permessi, congedi, riposo ,festività, ferie, aspettativa, servizio militare
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Trattamento di malattia ed infortunio
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato
Tutela della maternità
Si applicano integralmente le disposizioni di legge in materia.
Misure di sicurezza sul lavoro e prevenzione
Si applicano le norme legislative vigenti e quanto previsto dal CCNL sopra richiamato.
Sanzioni disciplinari
Si applica integralmente quanto previsto in materia dal CCNL sopra richiamato.
Ulteriori condizioni che regolano il presente rapporto di lavoro :
Dichiarazioni
Il lavoratore dichiara inoltre quanto segue.
- (_)di essere cittadino italiano, di aver assolto agli obblighi di leva, di non essere interdetto, inabilitato al lavoro o fallito e di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali ;
- (_)di non svolgere allo stato attività lavorativa presso altre imprese aventi attività similare o concorrente a quella del datore di lavoro;
- (_)di svolgere allo stato attività lavorativa (specificare subordinata,autonoma, coordinata e continuativa o altro) presso (descrivere)
- (_)di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- (_)di essere iscritto nelle liste riservate alle categorie protette, di cui alla legge 68/1999, nella categoria con percentuale del %
- (_) di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di con qualifica di ed anzianità di iscrizione dal
Letto confermato e sottoscritto
,lì
IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE
Comunicazione di proroga contratto a tempo determinato
Gent.
OGGETTO: Proroga del contratto a termine
Con la presente Le comunichiamo che il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con la S.V. , già con originaria scadenza alla data del , viene prorogato - ai sensi dell’art.4-D.Lgs.06.09.2001 n.368 - sino alla data del 31.10.2005 per la medesima attività lavorativa e medesime condizioni
Resta inteso che, alla scadenza del suddetto termine, il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente senza obbligo di comunicazione alcuna.
La preghiamo di restituirci copia della presente debitamente sottoscritta per integrale accettazione.
Distinti saluti.
,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Per ricevuta ed accettazione IL LAVORATORE
,
Firma
Del lavoro a progetto
DEFINIZIONE
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di:
· essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
. essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.
APPLICAZIONE
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni:
· agenti e rappresentanti di commercio
· coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto)
· componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
· partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica)
· pensionati al raggiungimento del 65° anno di età
· atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa
· rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione
· rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
CARATTERISTICHE
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
· durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in
quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro
· individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso
· corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi Spese · forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa.
· eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro)
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.
Articolo 62 D.Lgs. n. 276/2003
Il contratto a progetto è stipulato in forma scritta "ad probationem".
Il Ministero del Lavoro ( C.M. n. 1/2004 ) sottolinea che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Il contratto deve contenere:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro. Quindi, la prestazione, che è di lavoro autonomo, è strettamente correlata ad un termine (compimento del progetto) che deve risultare dall'atto o, comunque, essere determinabile;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante, dedotto in contratto.
c) Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili (così la posizione espressa dal Ministero del lavoro con circ. n. 1/2004 ).
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Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali (così C.M. Min. Lavoro cit. ). Così come è scritta, la disposizione sembra prefigurare uno "spettro" ampio, comunque correlabile alla organizzazione dell'impresa ed in funzione del mercato. Sul punto il Ministero del lavoro ( C.M. n. 1/2004 ) ha specificato che il progetto/programma costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa.
d) Affermazione essenziale del Ministero è che le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.
e) il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
f) le forme di coordinamento al committente, tali da non pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa. Quanto al requisito del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, va comunque ricordato che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono comprese appunto le forme di coordinamento temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento.
Tale requisito, unitamente al requisito del progetto/programma di cui al punto b) supra , costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c. ).
Inoltre, il concetto di "'autonoma gestione del progetto o del programma" sta ad indicare che la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.
Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
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Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an ma non anche necessariamente nel quando.
Con l'espressione "coordinamento", invece, il Legislatore intende dire che indipendentemente dalla autonomia nella gestione, il collaboratore a progetto può, tuttavia, operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto.
e) le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto richiamato sull'argomento dall' art. 66, comma 4 .
Da un punto di vista teorico appare possibile la stipula di più contratti a progetto contemporaneamente pur se, oggettivamente, si possono porre problemi di compatibilità oraria.
Il Ministero del lavoro ( circ. n. 1/2004 ) ha altresì specificato le differenze che intercorrono tra il lavoro a progetto e il lavoro a tempo determinato.
In tale ultima fattispecie, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.
In tal senso, infatti, è significativo che ai sensi dell' art. 61 , comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell' art. 67, comma 1 , il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso.
In chiusura vale la pena richiamare la sentenza del Tribunale di Torino del 5 aprile 2005 che ha esaminato la natura di una serie di contratti stipulati tra una società telefonica ed alcuni soggetti incaricati della distribuzione dei servizi da questa prodotti, rapporti giuridici formalmente ricondotti allo schema del contratto a progetto.
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I Giudici hanno affermato che deve ritenersi fraudolento e quindi illegittimo, l'impiego dello schema del contratto a progetto nelle ipotesi in cui il progetto stesso, pur incluso nel testo contrattuale, risulti però del tutto generico e coincidente con l'oggetto sociale della committente e siano rinvenibili nella situazione concreta gli indici tipici della subordinazione, con conseguente qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato fino dal momento della conclusione del contratto.
Corrispettivo
Articolo 63 D.Lgs. n. 276/2003
La disposizione chiarisce che il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve avere quale parametro di riferimento i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo (e non subordinato) nel luogo ove il contratto a progetto è svolto.
Pertanto, così il Ministero del Lavoro ( circ. n. 1/2004 ) stante la lettera della legge non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.
Obbligo di riservatezza
Articolo 64 D.Lgs. n. 276/2003
Il lavoratore che opera a progetto può svolgere la propria attività per più committenti: a questo principio di carattere generale si può derogare in favore dell'esclusività soltanto sulla base di un accordo tra le parti. Ovviamente, ciò potrebbe portare ad una "monetizzazione" ulteriore correlata all'unicità della prestazione.
Il comma 2 riafferma principi generali già presenti nel nostro ordinamento: divieto di concorrenza per il collaboratore con i propri committenti, divieto di diffondere notizie e apprezzamenti riguardanti sia i programmi che l'organizzazione, divieto di compiere attività che siano lesive o che rechino pregiudizio agli stessi.
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Si tratta di principi che, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, trovano origine nell' art. 2105
c.c. rispetto al quale la Giurisprudenza di legittimità ( Cass. 3 novembre 1995, n. 11437 ) ha affermato che ci si deve astenere non soltanto dai comportamenti espressamente vietati, ma anche da qualsiasi altra condotta che, " a priori", possa essere valutata come in contrasto con le finalità e gli interessi dell'impresa.
Il divieto di concorrenza riguarda il periodo nel quale il "prestatore a progetto" opera per il committente: tuttavia, potrebbe verificarsi il caso che per la particolarità della prestazione vi possa essere la necessità di una "non concorrenza" anche in un arco temporale successivo alla fine della prestazione. In proposito, l'art. 2125 c.c. consente la limitazione anche per un periodo successivo ma ciò, a pena di nullità del patto, deve risultare da atto scritto. Quest'ultimo deve prevedere anche un corrispettivo a favore del prestatore e deve porre limiti in termini di oggetto, tempo e luogo. Il medesimo articolo, riferendosi ai lavoratori subordinati, fissa per i dirigenti in cinque anni la durata massima e in tre anni per tutti gli altri.
Invenzioni del collaboratore a progetto
Articolo 65 D.Lgs. n. 276/2003
Viene riconosciuto il diritto al lavoratore ad esser riconosciuto autore dell'invenzione fatta durante lo svolgimento del rapporto. Trovano piena applicazione il Titolo IX del Codice Civile e la legge n. 633/1941 concernente la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.
Altri diritti del collaboratore a progetto
Articolo 66 D.Lgs. n. 276/2003
Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.
L' art. 66 , infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo che durante la gravidanza, l'infortunio o la malattia, non decorre alcun compenso ed il rapporto contrattuale rimane sospeso: la malattia e l'infortunio, salva diversa previsione del contratto individuale e fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta (così ha specificato il Ministero del lavoro, circ. n. 1/2004 cit.), non comportano alcuna proroga del contratto che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti). Il committente può recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva, quando essa sia determinata, o superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile.
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Qualora ci si trovi di fronte ad una gravidanza, il contratto a progetto, ferme restando disposizioni di carattere più favorevole e fatto salvo l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta (così ha specificato il Ministero del lavoro, circ. n. 1/2004 cit.), è prorogato di centottanta giorni.
L'ultimo comma dell' art. 66 richiama alcune disposizioni che trovano applicazione ai contratti a progetto. Tra esse si rinvengono:
a) la legge n. 533/1973 : ciò significa che ai contratti si applica l' art. 409, n. 3, c.p.c. con il tentativo obbligatorio di conciliazione (in sede amministrativa presso la commissione provinciale di conciliazione istituita in ogni Direzione provinciale del Lavoro o in sede sindacale) propedeutico al ricorso giudiziale, comunque esperibile dopo che siano trascorso sessanta giorni dall'invio dell'istanza;
b) l' art. 64 del D. X.xx. n. 151/2001 che disciplina la tutela della maternità per le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In esso si afferma che alle lavoratrici non iscritte in altre forme obbligatorie si applicano le disposizioni previste dal comma 16 dell' art. 59 della legge n. 449/1997 e che, ai sensi del comma 12 dell' art. 80 della legge n. 388/2000 , la tutela della maternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;
c) il D. X.xx. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: esse si applicano ogni qual volta la prestazione si svolga nei luoghi del committente.
Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, il Ministero ( C.M. n. 1/2004 ) invita a considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 - principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro - non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorchè nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto uno specifico regime di tutela ( art. 7 ).
In proposito, l'attuazione della delega (di cui all' articolo 3 della legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003 ) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto.
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Estinzione del contratto e preavviso
Articolo 67 D.Lgs. n. 276/2003
La disposizione ricorda come i contratti a progetto si esauriscano con la realizzazione di quanto oggetto degli stessi (programmi o fasi di essi). La risoluzione anticipata del contratto può avvenire per giusta causa (quella, cioè, che, mutuata dal lavoro subordinato non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto) oppure secondo le diverse causali o modalità (incluso il preavviso) incluse nel contratto individuale il quale disciplina anche l'eventuale preavviso.
Il riferimento alla motivazione della giusta causa (o ad altre motivazioni eventualmente disciplinate) fa sì che il prestatore a progetto che si intenda leso dal comportamento del proprio committente possa richiedere, attraverso il ricorso giudiziale, mediato dal tentativo obbligatorio di conciliazione, la corresponsione di una indennità risarcitoria qualora venga accertato un comportamento illegittimo della controparte.
Il Ministero del Lavoro ( circ. n.1/04 ) ritiene, infine, che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto. Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.
Rinunzie e transazioni
Articolo 68 D.Lgs. n. 276/2003
La disposizione, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, art. 15 , ricorda come i diritti derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti possono essere oggetto di rinunzie o transazioni in sede di certificazione.
In particolare, essa prevede che nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti a progetto, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del decreto legislativo in commento secondo lo schema dell' art. 2113 del codice civile .
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La scheda
LAVORO A PROGETTO
ELEMENTI ESSENZIALI DA DEDURRE IN CONTRATTO ( IN FORMA SCRITTA) E DA ATTUARE NELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
DURATA: (DETERMINATA O DETERMINABILE)
PROGETTO:
1) OGGETTO
2) MODALITÀ ATTUATIVE
3)RISULTATO
QUANTIFICAZION E DEL COMPENSO MODALITÀ DI EROGAZIONE
IRRILEVANZA DEL TEMPO IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
LAVORO A
PROGETTO GENUINO
MODALITÀ DI COORDINAMEN TO CON IL COMMITTENTE
INDIVIDUAZIONE DI FASCE ORARIE ENTRO LE QUALI SVOLGERE LA COLLABORAZION E
RECESSO: CAUSE DI RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO
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LAVORO A PROGETTO
ELEMENTI INCOMPATIBILI CON IL LAVORO A PROGETTO
RETRIBUZIONE
IN RAPPORTO ALLE ORE O GIORNI
LAVORATI
XXXXXXXX ATTINENTI IL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI
LAVORO
RIGIDITÀ
DELL’ORARIO DI LAVORO
LAVORO A PROGETTO NON GENUINO
ATTIVITÀ PROGETTUALE COINCIDENTE CON
L’ATTIVITÀ
CARATTERISTICA DELL’IMPRESA
OBBLIGO DI GIUSTIFICAZIONE O PREAVVISO
DELLE ASSENZE
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Sintesi: Dalla prassi e dalla gurisprudenza
ELEMENTI ESSENZIALI DEL LAVORO A PROGETTO
• Progetto e risultato : Il progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale
• Le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e che, pur potendo essere connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa - come specificato dalla circolare 1 dell'8 gennaio 2004 -, non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi
• L’elemento essenziale : è dato dall'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività, dalla coordinazione con il committente e dall'irrilevanza del tempo impiegato per la realizzazione del progetto.
• L’apposizione dell’orario di lavoro in un contratto di lavoro a progetto è da ritenersi irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
• L’apposizione dell’orario di lavoro riconducibile alla manifestazione del coordinamento del collaboratore con l’organizzazione del committente.
• Le forme di coordinamento tra committente e lavoratore in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa .
• Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
(Trattasi di recesso contrattuale unilaterale e non di licenziamento )
• La previsione nel CCNL di riferimento della qualifica , mansione, o attività lavorativa uguale a quella individuata per lo svolgimento di un rapporto di lavoro a progetto non è presupposto di rapporto subordinato
Annotazione : il fac-simile di contratto per lavoro a progetto di seguito riportato, può essere utilizzato sia per i rapporti di durata determinata che per quelli di durata determinabile, barrando di volta in volta il caso che ricorre.
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CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
di cui al capo al titolo VII capo I art. 61 e ss. Dlgs. 276/2003
Tra il sig | nella sua qualità di | della |
ditta/società esercente attività di | , con sede in | , |
cod. fisc.: | , di seguito denominato “ Committente” |
ed il sig nato a e residente in cod. fisc.:
Di seguito denominato “Collaboratore”
Premesso:
- che il committente, nell’esercizio della propria attività, ha necessità di dotarsi di personale che esplichi prestazioni lavorative nell’ambito di un determinato progetto di seguito determinato per il conseguimento dei relativi obiettivi aziendali che il progetto comporta;
- che il collaboratore ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare prestazioni lavorative a favore del committente nell’ambito dello svolgimento di uno specifico progetto predisposto dal committente stesso e come regolato dalle disposizioni sopra richiamate, con esclusione di ogni e qualsiasi vincolo di subordinazione;
- che coincidendo l’interesse delle parti con le suddette modalità a realizzare il rapporto di lavoro come disciplinato in premessa,
si conviene e si stipula quanto appresso:
1) Tipologia:
Il presente contratto disciplina prestazioni di lavoro a progetto del lavoratore a favore del committente di cui al Decreto Legislativo 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) Decorrenza e durata:
Il presente contratto, che avrà inizio il giorno e’ di durata:
( ) DETERMINATA , per cui terminerà il giorno data in cui si esaurirà il progetto di lavoro che segue con il conseguimento dei risultati prefissati,senza necessità di ulteriori e/o preventive comunicazioni concernenti la cessazione del rapporto.
( ) DETERMINABILE per cui terminerà al manifestarsi del conseguimento dell’obiettivo del progetto di lavoro di seguito descritto, insidacabilmente stabilito dal committente.
3) Progetto di lavoro:
Il progetto di lavoro nell’ambito del quale il collaboratore presterà la propria attività lavorativa è il seguente:
- descrizione dell’obiettivo aziendale
- descrizione dell’obiettivo progettuale
- modalità di esecuzione del progetto, attrezzature, mezzi e coordinamento con il committente
( ) Trattandosi di rapporto di durata determinabile, l’obiettivo si intenderà conseguito allorquando il committente riterrà che tale ulteriore servizio possa divenire strutturale nell’organizzazione dell’azienda, implementando specifico settore operativo stabilmente organizzato.
Il conseguimento del suddetto obiettivo comporterà la cessazione degli effetti del presente contratto.
4) Recesso:
le parti possono recedere nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro per giusta causa, per inadempimento di una delle parti, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, per sopravvenuta eccessiva onerosità, per sopravvenuto disinteresse del committente al conseguimento dell’obiettivo progettuale, per mutuo dissenso o per cause indipendenti dalla volontà delle parti
medesime Nei casi di recesso operati dal collaboratore, è dovuto un preavviso di giorni 30 (trenta).
5) Corrispettivo:
A fronte delle prestazioni rese dal collaboratore, il committente erogherà un compenso complessivo di Euro ( ) che verrà corrisposto posticipatamente, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente. Del che verrà rilasciato dal committente apposito prospetto paga recante tutti gli elementi che concorrono alla formazione del compenso e all’ammontare delle ritenute operate.
6) 6.1 Svolgimento del rapporto:
Nello svolgimento del rapporto, il collaboratore non è tenuto ad osservare specifico orario di lavoro e non è sottoposto ai vincoli caratteristici della subordinazione. Esso realizzerà la propria attività lavorativa in completa autonomia, ma coordinandosi con le esigenze aziendali rese note dal committente ed in collaborazione con esso. Il necessario coordinamento tra le parti non potrà pregiudicare in alcun modo l’autonomia della prestazione. Il committente potrà comunque procedere a valutazioni periodiche dell’attività prestata in funzione del raggiungimento degli obiettivi progettuali , anche al fine di migliorarne i risultati.
6.2 Obbligo di riservatezza:
Il collaboratore
( ) potrà svolgere attività lavorativa a favore di più committenti, a condizione di non rendere attività lavorativa con committenti in concorrenza ;
( ) non potrà svolgere alcuna altra attività lavorativa a favore di altri committenti terzi per tutta la durata del presente rapporto.
In ogni caso è fatto divieto al collaboratore di diffondere notizie e/o apprezzamenti attinenti al programma di lavoro e alla organizzazione di esso, nè potrà compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività del committente.
6.3 Sicurezza
Nello svolgimento del rapporto di lavoro è fatto obbligo alle parti di rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Dlgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè quanto specificatamente disposto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza.
6.4. Sospensione del rapporto
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore da documentarsi al committente nelle forme previste, non comportano l’estinzione del presente rapporto contrattuale che rimane sospeso per tutta la durata dell’evento senza
che il collaboratore maturi alcun diritto alla percezione del corrispettivo per il medesimo periodo. Solo in caso di gravidanza, la durata del rapporto è automaticamente prorogata per un periodo di 180 giorni nei casi di malattia ed infortunio la sospensione del rapporto non comporta alcuna proroga dello stesso. Il committente potrà comunque recedere dal presente contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata del contratto ove questo ha durata determinata; in caso di contratto di durata determinabile, il committente potrà recedere dal presente contratto se la sospensione per causa di malattia o infortunio è superiore a trenta giorni.
6.4 Assicurazioni
Il committente si obbliga ad assicurare il collaboratore contro gli infortuni sul lavoro nei termini e nei modi di legge e per tutta la durata del presente contratto.
7) I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente contratto, possono essere oggetto di rinunzie o transazioni in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al titolo V^ del Dlgs 276/2003.
8) Rimborsi spese:
Al collaboratore verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate espressamente autorizzate preventivamente dal committente ed entro il limite da questi eventualmente fissato.
9) La sede di svolgimento del progetto di lavoro è fissata in quella sopra riportata, nonchè nelle filiali, succursali, unità locali del committente in funzione e compatibilmente con il conseguimento degli obiettivi e risultati progettuali.
10) In caso di controversie scaturenti dalla interpretazione e/o applicazione delle clausole contenute nel presente contratto, si farà ricorso alle procedure di conciliazione previste in materia.
Luogo e data
IL COMMITTENTE IL COLLABORATORE
Della collaborazione “ a programma o fase di esso”
La molteplici istruzioni fornite da Enti ed Amministrazioni sul lavoro a progetto, sin dalla introduzione della detta tipologia contrattuale operata dal Dlgs 276/2003, si sono solo marginalmente occupate della eventuale instaurazione di tale collaborazione nella modalità a programma.
Lo svolgimento di una attività lavorativa secondo un programma individuato dal committente e senza un effettivo e riscontrabile obiettivo, appare ricondurre tale ipotesi alle tramontate xx.xx.xx. La principale fonte alla quale far riferimento per la corretta attuazione di una collaborazione nella modalità “ a programma” è sicuramente la circolare del Ministero del Lavoro nr. 1/2004, della quale si riporta lo stralcio che qui interessa:
IL PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO
Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.
Dato essenziale di tale passaggio della circolare ministeriale, è sicuramente l’assenza di un risultato finale ( o obiettivo ) come fissato nel lavoro a progetto, ma l’utilità del programma svolto ad integrarsi con altre produzioni per conseguire un risultato finale (aziendale).
Poniamo quindi l’esempio di una azienda che intende conseguire un risultato finale al quale occorrono diverse figure professionali:
PROGETTO GENERALE AZIENDALE E RELATIVO OBIETTIVO
CONSULENZA DI UN PROFESSIONISTA
PRESTAZIONI DI UN LAVORATORE SUBORDINATO
PRESTAZIONI DI UN COLLABORATORE SECONDO UN PROGRAMMA DI LAVORO
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
CONTRATTO DI LAVORO A PROGRAMMA
di cui al capo al titolo VII capo I art. 61 e ss. Dlgs. 276/2003
Tra il sig | nella sua qualità di | della |
ditta/società esercente attività di | , con sede in | , |
cod. fisc.: | , di seguito denominato “ Committente” |
ed il sig nato a e residente in cod. fisc.:
Di seguito denominato “Collaboratore”
Premesso:
- che il committente, nell’esercizio della propria attività, ha necessità di dotarsi di personale che esplichi prestazioni lavorative nell’ambito di un determinato programma di lavoro di seguito determinato per il conseguimento degli obiettivi aziendali che il progetto più avanti descritto comporta;
- che il collaboratore ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare prestazioni lavorative a favore del committente nell’ambito dello svolgimento di uno specifico programma predisposto dal committente stesso e come regolato dalle disposizioni sopra richiamate, con esclusione di ogni e qualsiasi vincolo di subordinazione;
- che coincidendo l’interesse delle parti con le suddette modalità a realizzare il rapporto di lavoro come disciplinato in premessa,
si conviene e si stipula quanto appresso:
11) Tipologia:
Il presente contratto disciplina prestazioni di lavoro a programma del collaboratore a favore del committente di cui al Decreto Legislativo 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
12) Decorrenza e durata:
Il presente contratto , che avrà inizio il giorno e’ di durata:
( ) DETERMINATA , per cui terminerà il giorno data in cui si esaurirà il progetto di lavoro che segue con il conseguimento dei risultati prefissati,senza necessità di ulteriori e/o preventive comunicazioni concernenti la cessazione del rapporto.
( ) DETERMINABILE per cui terminerà al manifestarsi del termine del programma di lavoro di seguito descritto, insidacabilmente stabilito dal committente.
13)
- descrizione del progetto aziendale e relativo obiettivo
- altre figure professionali dedicate al progetto aziendale e rispettivi compiti
- descrizione del programma di lavoro
- descrizione delle modalità di esecuzione del programma, attrezzature, mezzi e coordinamento con il committente
- descrizione dell’integrazione del risultato del programma di lavoro con l’obiettivo aziendale
( ) Trattandosi di rapporto di durata determinabile, l’obiettivo si intenderà conseguito allorquando il committente riterrà che tale ulteriore servizio possa divenire strutturale nell’organizzazione dell’azienda, implementando specifico settore operativo stabilmente organizzato.
Il conseguimento del suddetto obiettivo comporterà la cessazione degli effetti del presente contratto.
14) Recesso:
le parti possono recedere nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro per giusta causa, per inadempimento di una delle parti, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, per sopravvenuta eccessiva onerosità, per sopravvenuto disinteresse del committente al conseguimento dell’obiettivo progettuale, per mutuo dissenso o per cause indipendenti dalla volontà delle parti medesime Nei casi di recesso operati dal collaboratore, è dovuto un preavviso di giorni 30 (trenta) .
15) Corrispettivo:
A fronte delle prestazioni rese dal collaboratore, il committente erogherà un compenso complessivo di Euro ( ) che verrà corrisposto posticipatamente, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente. Del che verrà rilasciato dal committente apposito prospetto paga recante tutti gli elementi che concorrono alla formazione del compenso e all’ammontare delle ritenute operate.
16) 6.1 Svolgimento del rapporto:
Nello svolgimento del rapporto, il collaboratore non è tenuto ad osservare specifico orario di lavoro e non è sottoposto ai vincoli caratteristici della subordinazione. Esso realizzerà la propria attività lavorativa in completa autonomia, ma coordinandosi con le esigenze aziendali rese note dal committente ed in collaborazione con esso. Il necessario coordinamento tra le parti non potrà pregiudicare in alcun modo l’autonomia della prestazione. Il committente potrà comunque procedere a valutazioni periodiche dell’attività prestata in funzione del raggiungimento degli obiettivi progettuali , anche al fine di migliorarne i risultati.
6.5 Obbligo di riservatezza:
Il collaboratore
( ) potrà svolgere attività lavorativa a favore di più committenti, a condizione di non rendere attività lavorativa con committenti in concorrenza ;
( ) non potrà svolgere alcuna altra attività lavorativa a favore di altri committenti terzi per tutta la durata del presente rapporto.
In ogni caso è fatto divieto al collaboratore di diffondere notizie e/o apprezzamenti attinenti al programma di lavoro e alla organizzazione di esso, nè potrà compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività del committente.
6.6 Sicurezza
Nello svolgimento del rapporto di lavoro è fatto obbligo alle parti di rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Dlgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè quanto specificatamente disposto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza.
6.4. Sospensione del rapporto
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore da documentarsi al committente nelle forme previste, non comportano l’estinzione del presente rapporto contrattuale che rimane sospeso per tutta la durata dell’evento senza che il collaboratore maturi alcun diritto alla percezione del corrispettivo per il medesimo periodo. Solo in caso di gravidanza, la durata del rapporto è automaticamente prorogata per un periodo di 180 giorni nei casi di malattia ed infortunio la sospensione del rapporto non comporta alcuna proroga dello stesso. Il committente potrà comunque recedere dal presente contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata del contratto ove questo ha durata determinata; in caso di contratto di durata determinabile, il committente potrà recedere dal presente contratto se la sospensione per causa di malattia o infortunio è superiore a trenta giorni.
6.7 Assicurazioni
Il committente si obbliga ad assicurare il collaboratore contro gli infortuni sul lavoro nei termini e nei modi di legge e per tutta la durata del presente contratto.
17) I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente contratto, possono essere oggetto di rinunzie o transazioni in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al titolo V^ del Dlgs 276/2003.
18) Rimborsi spese:
Al collaboratore verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate espressamente autorizzate preventivamente dal committente ed entro il limite da questi eventualmente fissato.
19) La sede di svolgimento del programma di lavoro è fissata in quella sopra riportata, nonchè nelle filiali, succursali, unità locali del committente in funzione e compatibilmente con il conseguimento degli obiettivi e risultati progettuali.
20) In caso di controversie scaturenti dalla interpretazione e/o applicazione delle clausole contenute nel presente contratto, si farà ricorso alle procedure di conciliazione previste in materia.
Luogo e data
IL COMMITTENTE IL COLLABORATORE
Dell’associazione in partecipazione
DISCIPLINA E DEFINIZIONE
Il contratto di associazione in partecipazione è regolato dal codice civile agli artt. 2549 e ss. (1) ed è stato recentemente oggetto di nuovi interventi normativi che ne hanno definito gli aspetti contributivi (2) ed i casi di invalidità (3).
Mediante tale fattispecie negoziale un soggetto (associante) attribuisce ad un altro (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto, che può essere o di capitale e/o di una determinata prestazione lavorativa.
Di seguito è esaminato il rapporto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (4).
ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI
Trattasi di contratto consensuale, aleatorio, a prestazioni corrispettive. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non sembra, infatti, rientrare nel novero dei contratti associativi o con comunione di scopo. Invero, l’apporto dell’associato, che deve avere, comunque, carattere strumentale per l’esercizio di quell’impresa o per lo svolgimento di quell’affare, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione dell’affare o dell’impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell’associante. Pertanto, è solo l’associante che fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, l’obbligo di liquidare all’associato la quota di utili di sua spettanza.
L’aleatorietà del contratto si coglie in relazione alla posizione dell’associato, per il quale il corrispettivo dell’apporto dipende dall’eventuale realizzazione degli utili dall’attività d’impresa o dall’esito dell’affare. In tal senso, si determina a carico dell’associato l’assunzione di un rischio di impresa.
Elementi essenziali del contratto sono, dunque:
1) attività imprenditoriale dell’associante;
2) natura aleatoria del compenso dell’associato;
3) libertà di forma ed assenza di un rapporto associativo.
Ai sensi dell’art. 2552 del codice civile, la gestione della società o dell’affare rimane nelle mani dell’associante. Le parti possono, tuttavia, derogare a tale regola potendo accordarsi in modo tale che siano demandati all’associato poteri di gestione sia interni che esterni (Cassazione n. 1191/1997).
In assenza di specifica previsione contrattuale, l’art. 2553 del codice civile stabilisce che l’associato partecipi alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, con il limite del valore dell’apporto prestato. Le parti hanno, comunque, la facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa rispetto alla partecipazione agli utili ovvero di escluderla del tutto. In tal senso si dà luogo ad un contratto di cointeressenza impropria, caratterizzato appunto da una partecipazione del cointeressato agli utili, a fronte di un determinato apporto, ma con esclusione della partecipazione alle perdite.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
Il contratto di cointeressenza, sia nella sua forma propria, caratterizzata dalla partecipazione del cointeressato agli utili ed alle perdite dell’impresa dell’associante, senza il corrispettivo di un determinato apporto, sia nella forma impropria, caratterizzata da tale apporto, ma con esclusione del cointeressato alla partecipazione alle perdite, si differenzia anch’esso dal contratto di società. E ciò per la mancanza di un autonomo patrimonio comune, risultante dai conferimenti dei singoli soci, e per l’assenza di una gestione in comune dell’impresa che è esercitata, anche nei rapporti interni, dal solo associante, mentre il cointeressato può esercitare eventualmente, ove sussista apposito patto, solo un controllo sulla gestione dell’impresa o sullo svolgimento dell’affare (Cassazione n. 503/1996).
L’associante è tenuto, in base alle previsioni dell’art. 2552, comma 3, codice civile, a presentare il rendiconto finale, in caso di partecipazione ad un singolo affare o a termine, ovvero il rendiconto annuale per contratti di durata superiore ad un anno, in cui sia contenuto il prospetto contabile della gestione dell’attività o dell’affare.
DIFFERENZE CON IL LAVORO SUBORDINATO
In considerazione del fatto che l’apporto dell’associato consiste in una prestazione di lavoro, è importante individuare gli elementi che caratterizzano la fattispecie in esame e come tali utili alla distinzione con il rapporto di lavoro subordinato.
Ad avviso della giurisprudenza gli elementi cui occorre aver riguardo a tal fine sono:
- la mancanza di subordinazione dell’associato nei confronti dell'associante, considerato che la legge, all’opposto. riconosce all’associato medesimo una posizione di autonomia (Cassazione n. 1420/2002);
- la partecipazione dell’associato al rischio di impresa, nel senso che a fronte dell'attività prestata, non vi è certezza del compenso che è in funzione del risultato dell'affare (Cassazione n. 19475/2003).
Pertanto, se tra l'associato e l'imprenditore associante risulta in concreto intercorrere un vero e proprio vincolo di subordinazione gerarchica e funzionale, il rapporto, benché formalizzato dalle parti in termini di associazione in partecipazione, di fatto potrebbe qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato. In particolare, laddove il contratto di associazione in partecipazione risultasse escludere ogni potere di controllo in capo all’associato o altrimenti prevedesse un esonero dell’associato da ogni rischio di impresa (ancor più nel caso in cui fosse in ogni caso concordata l’erogazione a favore dell’associato di un compenso per l’attività lavorativa),
Tali circostanze unite ad un inserimento organico del lavoratore nell’organizzazione aziendale, possono ritenersi sintomatiche della effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro (Cassazione n. 1420/2002).
In questo senso si è espressa anche altra sentenza della Cassazione (n. 12261/2005) secondo la quale nell’associazione in partecipazione la mancanza di elementi quali l’esposizione dell’associato al rischio d’impresa ed il diritto ad un rendiconto periodico comporta il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
La Corte, infatti, dopo aver rilevato che l’osservanza di orari precisi di lavoro e l’assoggettamento alle direttive dell’imprenditore possono assumere (anche) nel rapporto di lavoro subordinato “sfumature molto attenuate a seconda degli aspetti del concreto rapporto di lavoro, come la natura intellettuale delle mansioni ed il livello (ricoperto dal lavoratore) nell’ambito dell’azienda”, ha stabilito che “ai fini della differenziazione con l’associazione in partecipazione assumono rilievo determinante” elementi quali il diritto dell’associato al rendiconto periodico (art. 2552 c.c.) e la sua esposizione al rischio di impresa (anche se nei limiti di cui all’art. 2553 c.c.).
Al riguardo occorre, infatti, rilevare che la mancanza di un rischio di impresa a carico dell’associato fa venire meno la caratteristica della aleatorietà che come detto è, invece, tipica del contratto di associazione in partecipazione.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’associante non assolva all’obbligo del rendiconto e, di conseguenza, l’associato non partecipi in alcun modo alla gestione dell’impresa, né prenda visione del bilancio della società associante, viene di fatto a mancare l’esercizio di uno specifico diritto previsto a favore dell’associato. Con ciò evidenziandosi un ulteriore possibile elemento utile al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Altri elementi utili a ricondurre la fattispecie in esame nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato si riferiscono, poi, al fatto che gli associati nella loro attività lavorativa si attengano ad un determinato orario di lavoro e/o prestino l’attività quotidianamente, osservando il giorno di riposo coincidente con la domenica o, ancor più, percependo la tredicesima mensilità.
In questa prospettiva, è intervenuto il D.Lgs. n. 276/2003 che all’art. 85, comma 2, al fine di evitare elusioni della disciplina di legge e contratto collettivo, ha stabilito come, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore abbia diritto ai trattamenti retributivi, contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo. E ciò a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documenti, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro previste dal decreto medesimo, ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, ovvero in un contratto nominato di lavoro autonomo o altro contratto espressamente previsto dall’ordinamento.
Da quanto sopra emerge come il legislatore, sussistendo determinate condizioni, abbia posto una presunzione iuris tantum in ordine alla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, superabile laddove l’associante riesca a dimostrare, con idonee attestazioni o documentazioni, l’effettiva sussistenza dell’associazione in partecipazione.
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Pertanto, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora, il contratto medesimo è considerato invalido, precisamente nullo, ma il lavoratore che rivendichi i diritti discendenti dal rapporto di lavoro subordinato dissimulato deve rivolgersi al giudice del lavoro per la previa eventuale declaratoria di nullità, ferma restando la facoltà della controparte di introdurre i mezzi di prova che ritiene idonei a vincere la presunzione semplice.
Invero, tali mezzi di prova non potrebbero ritenersi limitati alle idonee attestazioni o documentazioni cui si riferisce l’art. 85 sopra citato. Infatti, se il nomen iuris di un rapporto ad esso attribuito dalle parti in un contratto non preclude al giudice la diversa qualificazione dello stesso, laddove emergano indici in tal senso, non sarebbe logico escludere per l’associante, cui a seguito dell’inversione dell’onere probatorio spetta provare la mancata ricorrenza del lavoro subordinato, la possibilità di avvalersi dei mezzi di prova che egli ritiene utili allo scopo, in primis anche la prova testimoniale.
ASPETTI CONTRIBUTIVI
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (5) ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive dovute dal 2007 per tutti gli iscritti alla Gestione separata INPS alla quale, ai sensi dell’art. 43 del DL n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003, anche gli associati in partecipazione, che conferiscano solo prestazioni lavorative, sono tenuti ad iscriversi.
Dunque, anche agli associati in partecipazione iscritti alla Gestione separata Inps dal 1 gennaio 2007, si applicano le aliquote differenziate a seconda della già esistente iscrizione ad altra forma di previdenza o meno.
La base imponibile dei contributi è individuata dal reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Il 55% del contributo è posto a carico dell’associante mentre il 45% è a carico dell’associato.
Il versamento dei contributi è a cura dell’associante in base alle stesse regole previste per le collaborazioni coordinate e continuative ed il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
ASPETTI FISCALI
La fattispecie risulta attualmente regolata dall'articolo 53, comma 2, lettera c), del nuovo Tuir (6) che, nel lasciare inalterate le precedenti disposizioni del vecchio articolo 49, ha confermato la natura di redditi di lavoro autonomo per le remunerazioni afferenti contratti contraddistinti da un esclusivo apporto di lavoro da parte dell'associato persona fisica. Ciò è vero sempre che tali redditi non risultino assorbiti nell’ambito dell'esercizio di un attività imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 48 del Tuir citato.
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L’individuazione dei redditi prodotti dall’associato persona fisica rimane quindi articolata: costituiscono reddito di lavoro autonomo solo i redditi derivanti da associazioni in partecipazione contraddistinte da un esclusivo apporto di lavoro, poiché, in tal caso, i redditi fuoriescono dall’ambito dei redditi di capitale, regolati, questi ultimi, dall’articolo 44 del Tuir, sempre a condizione che non siano conseguiti nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. In tale ultimo caso, sarebbero da qualificarsi come redditi d’impresa.
NOTE
(1) Artt. 2549 – 2554 c.c..
Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Art. 2550 Pluralità di associazioni
Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.
Art. 2552 Diritti dell’associante e dell’associato
La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello della gestione se questa si protrae per più di un anno
Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.
Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.
(2) Art. 43 Dl. n. 268/2003 convertito in Legge n. 326/2003.
Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
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3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 3, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'I.N.P.S. entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
(3) Art. 86, D.Lgs. n. 276/2003.
Norme transitorie e finali
1. (…)
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di
settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento. 3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
(6) D.p.r. n. 917/1986 come modificato dal D.lgs. n. 344/2003. Articolo 53 Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di
cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
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2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a)abrogata
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.
INPS: GESTIONE SEPARATA NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI | ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI | |
Aliquote previdenziali | 25% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009 | 17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009 |
Contributo assistenziale | 0,72% | NO |
Contribuzione totale | 25,72% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009 | 17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009 |
(circolare n° 13 del 28 gennaio 2009)
Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, la L. 247/2007 ha previsto un graduale aumento dell’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone l’importo in misura pari al:
· 24% per l’anno 2008;
· 25% per l’anno 2009;
· 26% per l’anno 2010.
Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati
Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, la citata legge ha stabilito che, con effetto dall’1.1.2008, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è pari al 17%.
Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:
· resta fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a fini assistenziali, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di malattia, di maternità/paternità e dell’assegno per il nucleo familiare;
· l’aliquota contributiva assistenziale, già stabilita nella misura dello 0,50%, è stata aumentata allo 0,72%, a decorrere dal 7.11.2007, ad opera del DM 12.7.2007, per effetto delle maggiori tutele previste in caso di maternità.
Soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale o pensionati
Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.
Aliquote contributive applicabili nel 2009
Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili nel 2009 per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.
Renzo La Costa per Centro Studi Nazionale ANCL
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA
Con la presente scrittura privata tra con sede in legale rappresentante pro tempore | C.F | , . | in seguito definita “associante”, in persona del | |
E | ||||
Il/la signor/a | , | in seguito definito/a “associato”, | ||
nato a | il | , residente a |
C.F.
PREMESSO
a) che l’associante esercita l’attività di ;
b) che l’associato possiede le competenze tecniche necessarie per svolgere l’attività di
;
c) che al fine di attuare quanto sopra l’associante e l’associato hanno deciso di adottare la forma dell’associazione in partecipazione secondo quanto previsto dagli artt. 2549 e segg. c.c., cui espressamente si rinvia per quanto non previsto dal presente accordo
convengono quanto segue
1 . L’associazione ha per oggetto la partecipazione dell’associato all’attività di esercitata dall’associante.
2. La gestione dell’impresa spetterà all’associante, che ne rimane unico ed esclusivo titolare. L’associato apporterà la propria attività lavorativa, consistente
,
senza vincolo di subordinazione. L’associato non sarà tenuto al rispetto di orari determinati ma garantirà che la propria attività lavorativa sia prestata nella misura richiesta dalle esigenze dell’attività imprenditoriale dell’associante.
3. L’Associazione in partecipazione è convenuta per il periodo dal al
Resta comunque inteso che il presente contratto si risolverà automaticamente prima della scadenza prevista con la cessazione, per qualsiasi motivo, dell’attività dell’associante. Il contratto si risolverà inoltre nel caso d’inadempimento, di adempimento senza la diligenza del buon padre di famiglia, dolo o colpa grave dell’associato.
4. La partecipazione dell’Associato agli utili conseguiti (e alle perdite) avverrà in misura del ……. , da calcolarsi sulla base del rendiconto periodico o finale .
5 . L’associato avrà diritto di percepire, a titolo di acconto sugli utili, la somma (mensile/trimestrale) pari a Euro. e l’importo complessivo ricevuto sarà detratto a fine anno/a fine affare dagli utili di sua
spettanza. La parte di utili spettante all’associato dovrà essere corrisposta entro dalla presentazione del rendiconto.
Lo stesso termine viene fissato per la reintegrazione da parte dell’associato delle eventuali perdite a suo carico, nei limiti del valore dell’apporto prestato.
6. Le spese del seguente contratto sono a carico dell’associante.
7. Qualunque controversia in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta all’esclusiva competenza di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, che fungerà da presidente del collegio, d’accordo dagli arbitri designati o in difetto, dal Presidente del Consiglio della Camera di Commercio.
8. sulle somme corrisposte dall’associante all’associato (anche a titolo di acconto) saranno applicati i vigenti trattamenti fiscale e contributivo.
9. L’associato sarà assicurato, a cura dell’associante, a norma delle vigenti disposizioni, contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL di posizione assicurativa
Luogo e Data L’associante
L’associato
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente i seguenti articoli: art. 2, art. 3, art. 5, art. 7
L’associante
L’associato
Del contratto di inserimento
Per poter instaurare un contratto di inserimento, tra datore di lavoro e lavoratore deve essere definito un progetto individuale che assicuri al lavoratore l’acquisizione delle competenze necessarie per l’ingresso nel contesto lavorativo in cui opera l’azienda. Le regole per la definizione dei progetti individuali di inserimento, con riferimento in modo particolare all’aspetto formativo, sono determinate dalla contrattazione collettiva a livello nazionale, regionale o aziendale o da apposito Decreto Ministeriale.
Nella prima fase di applicazione del contratto l’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 ha stabilito che il progetto individuale di inserimento deve contenere: la qualifica , la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica non può essere inferiore alle 16 ore e deve riguardare: nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
La formazione che verrà effettuata nel corso del rapporto di lavoro dovrà essere riportata nel libretto formativo del lavoratore.
Nel caso di gravi inadempienze nella stesura del progetto individuale il datore di lavoro sarà tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%.
Disciplina
La disciplina applicata al contratto di inserimento è la stessa prevista per i contratti a tempo determinato dal D. Lgs. 368/01, salvo nuove e diverse regolamentazioni stabilite nei CCNL.
Forma
Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione del progetto individuale di inserimento. In manca della forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Incentivi
Il datore di lavoro che ricorre al contratto di inserimento può godere di incentivi:
Contributivi: i contributi previdenziali e assistenziali, l’assicurazione INAIL, a carico del datore di lavoro sono previsti in misura ridotta. Al contratto di inserimento in attesa di una regolamentazione specifica, si applicano le stesse agevolazioni previste per il Contratto di Formazione e Lavoro;
Gli incentivi di tipo contributivo non possono essere applicati se l’assunzione riguarda lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
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Retributivi: è consentito l’inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiore a quello della categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il progetto di inserimento;
Per i lavoratori che usufruiscono almeno da 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione si applicano le norme sul contratto di reinserimento previste dalla L. 223/91 in quanto più favorevoli.
Agevolazioni normative
I lavoratori assunti con contratto di inserimento non vengono computati nell’organico aziendale, ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo.
Inoltre, i lavoratori assunti con contratto di inserimento possono essere sottoinquadrati per non più di due livelli. La possibilità del sottoinquadramento è esclusa in caso di assunzione delle donne, con contratto di inserimento.
Soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento
Possono essere assunti con contratto di inserimento i seguenti soggetti:
- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne di qualsiasi età e di qualsiasi territorio nazionale;
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di inserimento
I datori di lavoro ammessi a stipulare contratti di inserimento sono i seguenti:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di impresa;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che restano esclusi gli studi professionali, anche se costituiti in forma associata, dal momento che questi ultimi non possono rientrare nella nozione di associazione professionale.
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CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Tra
La ditta/società con sede in p.iva
esercente attività , nella persona del legale rappresentante sig.
, di seguito denominato datore di lavoro
Ed il sig. nato a il
e residente in Cod. Fisc.:
di seguito denominato lavoratore
Premesso:
- che il datore di lavoro intende assumere alle proprie dipendenze con un rapporto di tipo subordinato di inserimento di cui all’art. 54 del Dlgs 276/2003 una unità lavorativa già in possesso di specifica capacità , professionalità ed esperienza lavorativa da inserire nel proprio ciclo produttivo mediante un processo di adeguamento delle suddette conoscenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo dell’azienda sopra citata;
- che tale tipo di rapporto di lavoro consente al datore di poter utilizzare specifiche competenze professionali già acquisite a vantaggio della propria azienda e della relativa produzione;
- che il lavoratore si è dichiarato disponibile ad instaurare un rapporto di lavoro di inserimento, secondo le modalità di seguito pattuite,
- che il lavoratore è in possesso dei requisiti professionali che interessano il datore di lavoro ed utili alla instaurazione del citato rapporto di lavoro,
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula:
1) le premesse sono parte integrante del presente contratto.
2) Il datore di lavoro assume alle proprie dipendenze con contratto di inserimento di cui all’art. 54 Dlgs 276/2003 il lavoratore sopra costituito ai fini dell’adattamento delle competenze professionali di quest’ultimo al contesto produttivo aziendale.
3) Il presente contratto riguarda nello specifico:
a) ( ) soggetto di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni
b) ( ) disoccupato di lunga durata da ventinove e trentadue anni, intendendo per disoccupato di lunga durata il soggetto che ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo da più di 12 mesi di cui al Dlgs 297/2002
c) ( ) lavoratore con più di cinquant’anni d’età privo del posto di lavoro
d) ( ) lavoratore che desidera riprendere un’attività lavorativa e non ha lavorato per almeno due anni
e) ( ) donna ricadente in area geografica come individuata dal c.1 lett. E) art. 54 Dlgs 276/2003
f) ( ) persona riconosciuta affetta da grave handicap fisico mentale o psichico
4) L’assunzione con rapporto subordinato di inserimento di cui al presente contratto è a tempo determinato e decorre dal giorno La durata del rapporto è fissata in mesi e pertanto scadrà il giorno senza che sia necessaria ulteriore
comunicazione tra le parti.
Nel computo della durata massima del rapporto ed ai fini della relativa scadenza, non si terrà comunque conto di eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, né dei periodi di astensione per maternità.
Il presente contratto di inserimento non è rinnovabile tra le parti.
5) Relativamente al trattamento economico e normativo, al rapporto di lavoro istituito con il presente contratto si applica il CCNL .
6) Durante il rapporto di inserimento, il lavoratore viene inquadrato al livello del predetto CCNL con qualifica di , inquadramento che rimarrà tale sino al termine del rapporto.
7) Il rapporto di lavoro è instaurato:
( ) a tempo pieno, ovvero per nr. ore settimanali come previsto dal predetto CCNL.
( ) a tempo parziale orizzontale per nr. ore settimanali. ( ) a tempo parziale verticale per nr ore settimanali:
( descrizione: )
( ) a tempo parziale misto per nr………..ore settimanali: : (descrizione: )
Giorno | ||||
della settimana | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||
Lunedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Martedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Mercoledì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Giovedì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Venerdì | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Sabato | dalle ore | alle ore | dalle ore | alle ore |
Clausole di particolare riferimento al rapporto a tempo parziale di cui all’art. 46 del Dlgs 276/2003: Orario di lavoro
In ogni caso di rapporto a tempo parziale, il trattamento economico e quanto richiamato in merito dal CCNL verrà rapportato e proporzionato alla quantità di lavoro prestato.
8) Il presente rapporto di lavoro è soggetto alla effettuazione del periodo di prova, pari a giorni
9) In funzione delle esigenze aziendali rappresentate dal datore di lavoro e della predisposizione alla formazione e all’inserimento manifestati dal lavoratore, le parti concordano congiuntamente il seguente progetto di inserimento:
fase 1) conoscenza del ciclo produttivo e della organizzazione aziendale ; sicurezza e igiene sul lavoro, metodologie lavorative, illustrazione delle competenze
( durata 1° fase: mesi )
fase 2) inserimento in affiancamento : il lavoratore verrà costantemente affiancato nella introduzione alle operazioni ad esso assegnate, conoscenza ed uso delle attrezzature disponibili, conoscenza ed uso di prodotti specifici, programmazione delle lavorazioni secondo le direttive del datore di lavoro ed in funzione delle esigenze aziendali.
(durata 2° fase mesi )
fase 3) inserimento in progressiva autonomia: in tale fase verrà progressivamente diminuito l’affiancamento per valorizzare altrettanto progressivamente l’autonomia operativa. Verrà necessariamente operata dal datore di lavoro la verifica periodica del grado di autonomia conseguito e la maturazione del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
( durata 3° fase mesi )
fase 4) compimento dell’inserimento , verifica del grado di autonomia raggiunto, verifica della regolarità delle mansioni affidate , perfezionamento delle mansioni a mezzo specifico tutoraggio e completamento dell’inserimento
( durata 4 fase : mesi )
9.4) Durante il rapporto di lavoro le parti concordano lo svolgimento una specifica azione formativa teorica di nr ore complessive ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da
fasi di addestramento specifico in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore,secondo le seguenti modalità:
La formazione teorica verrà effettuata interamente all’inizio del rapporto di lavoro. Tale formazione verrà impartita dal responsabile aziendale della sicurezza in relazione alle disposizioni di cui al Dlgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè in affiancamento con personale specializzato e qualificato nella mansione analoga a quella prevista nel presente contratto. La formazione teorica consisterà anche nell’apprendimento delle tecniche di lavorazioni, dei processi aziendali, dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature in uso.
L’attività formativa effettuata andrà registrata nel libretto formativo del lavoratore.
10) Al termine del rapporto, compatibilmente con le esigenze aziendali e l’andamento del mercato, il datore di lavoro si riserva la facoltà di trasformare a tempo indeterminato in rapporto di inserimento, dandone specifica comunicazione al lavoratore.
11) Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Dlgs 368/2001.
Xxxxx, letto, confermato e sottoscritto Luogo e data
IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE
Del lavoro intermittente o a chiamata
Introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 è definito contratto di lavoro intermittente (“a chiamata”) quello mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per periodi non continuativi, anche a tempo determinato. Nel periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, in attesa di utilizzazione, gli viene erogata una specifica indennità di disponibilità.
La disciplina legale del lavoro intermittente non pregiudica l'applicazione delle clausole dei contratti collettivi già in vigore alla data del 24 ottobre 2003 regolanti l'esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata (D.M. 23 ottobre 2004).
Area di applicazione
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003);
- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie x xxxxxxxx). Ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 37, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003).
- in via sperimentale con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età o con lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità o di collocamento (art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003). Il X.Xxx. n. 276/2003, aveva previsto che in caso di inerzia della contrattazione collettiva il Ministro del lavoro, dato corso inutilmente al procedimento di cui all'art. 40, del D.Lgs. in parola, individuasse con decreto in xxx xxxxxxxxxxx x xxxx in cui è ammesso il ricorso al lavoro intermittente. In applicazione di tale norma, il D.M. 23 ottobre 2004 ha stabilito che la stipulazione di contratti di lavoro intermittente è ammessa per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 (elenco delle attività discontinue ai fini della esclusione dalla disciplina limitativa dell'orario di lavoro).
Divieti
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato (art. 34, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003):
a) per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
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b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994.
Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta. La forma è richiesta ai soli fini della prova dei seguenti elementi (art. 35, D.Lgs. n. 276/2003):
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nell'indicare i suddetti elementi, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Per quanto riguarda l'assenza in concreto di una ipotesi giustificativa o la violazione di un divieto di legge non è prevista la conversione del contratto di lavoro intermittente in contratto a tempo pieno. In base ai principi generali (art. 1419, comma 1, cod. civ.) dovrà concludersi per la nullità dell'intero contratto ove si accerti che le parti non lo avrebbero voluto senza la clausola di intermittenza. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Trattamento economico-normativo
Per i periodi in cui il lavoratore svolge attività lavorativa ha diritto allo stesso trattamento spettante ad un lavoratore di pari livello assunto a tempo pieno con le stesse mansioni (art. 38, D.Lgs. n. 276/2003).
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Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in
ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita rispetto a:
- importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
- ferie;
- malattia;
- infortunio sul lavoro, malattia professionale;
- maternità, congedi parentali.
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore è impegnato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro senza ricevere richieste non è titolare dei diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati e non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità.
Indennità di disponibilità
Per i periodi nei quali il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro in attesa di utilizzazione spetta un'indennità specifica, detta di disponibilità (art. 36, D.Lgs. n. 276/2003).
La misura dell'indennità, che è divisibile in quote orarie, è stabilita dai contratti collettivi e in ogni caso non può essere inferiore alla misura minima stabilita con decreto ministeriale (attualmente pari al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato).
Sull'indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
L'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro deve essere pattuito espressamente e il rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore che si era così impegnato può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto e il risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto individuale.
Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
Computo dei lavoratori intermittenti
I prestatori di lavoro intermittente sono computati nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (art. 39, D.Lgs. n. 276/2003).
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Contratto di lavoro intermittente
Tra la ditta/società con sede in
Via p.iva esercente attività di nella persona del legale rappresentante sig.
di seguito denominato datore di lavoro
Ed il sig.
nato a il e residente in via avente qualifica di
Cod. Fisc.: di seguito denominato lavoratore
Premesso:
- che il datore di lavoro intende assumere alle proprie dipendenze con un rapporto di tipo subordinato a carattere discontinuo o intermittente di cui all’art. 33 e seguenti del Dlgs 276/2003 una unità lavorativa ;
- che il lavoratore si è dichiarato disponibile ad instaurare un rapporto di lavoro di tipo intermittente, secondo le modalità di seguito pattuite:
si conviene e si stipula
1) Oggetto del contratto: assunzione con rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente regolato dall’art 33 del Dlgs 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
2) Durata del rapporto: ( ) a tempo indeterminato con inizio dal / / .
( ) a tempo determinato* con inizio dal / / a tutto il / / .
In tutti i casi di instaurazione di rapporto di lavoro tempo determinato, il presente contratto cesserà i propri effetti alla scadenza sopra indicata senza necessità di ulteriore comunicazione tra le parti.
E’ stabilito un periodo di prova pari a , come previsto dal CCNL applicato da realizzarsi con esclusivo riferimento ai giorni o periodi effettivamente lavorati, non conteggiando i periodi di eventuale disponibilità.
Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la risoluzione stessa.
3) Inquadramento : il lavoratore, nello svolgimento del presente contratto di lavoro, verrà inquadrato all’atto dell’assunzione e per la durata dello stesso al ….. livello del CCNL
per lo svolgimento delle mansioni proprie alla qualifica di
4) Orario di lavoro : il lavoratore chiamato a svolgere la prestazione lavorativa dovrà osservare il seguente orario di lavoro:
( descrizione)
5) Sede di Lavoro : l'attività lavorativa si svolgerà presso la sede aziendale, via
, in , salva diversa indicazione del datore di lavoro manifestata all’atto della chiamata al lavoro.
6) Preavviso di chiamata: Le parti concordano un preavviso di chiamata di n. giorni lavorativi ( preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo);
7) Tipologia del rapporto: Il rapporto di lavoro in oggetto è da intendersi:
( ) Con obbligo di disponibilità : il lavoratore si obbliga a restare a disposizione del datore di lavoro, per effettuare prestazioni lavorative in maniera intermittente, cioè quando il datore stesso le richieda, ricevendo in cambio del vincolo di disponibilità assunto, una indennità di disponibilità, come di seguito disciplinata.
Al fine di garantire la tempestiva ricezione della chiamata al lavoro, il lavoratore fornisce la seguente modalità di preavviso:
Nr telefonico:
E-Mail Fax
impegnandosi a comunicare per tempo eventuali variazioni.
Il lavoratore, altresì, si impegna a far pervenire la conferma alla chiamata ricevuta entro ( ore, giorni) dalla stessa a mezzo:
( ) telefono ( ) sms ( ) fax ( )e-mail
il rifiuto ingiustificato alla chiamata costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale, comporterà la restituzione della quota d'indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto ed il risarcimento del danni come stabilito dal CCNL
( ) Senza obbligo di disponibilità : il lavoratore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all’indennità correlata all’impegno di disponibilità; ad esso verrà corrisposta la retribuzione contrattuale rapportata alla quantità di lavoro prestato
8) Condizioni di applicabilità del lavoro intermittente: Il presente contratto viene stipulato per prestazioni di lavoro a carattere intermittente come sotto specificate:
( ) Prestazioni a carattere discontinuo relative ad attività indicate dal i contratto collettivo sopra citato o, in mancanza , per una delle attività di cui al X.X. X.X. 00.00.0000, x. 0000 , xxxxxx:
( descrizione)
( ) Prestazioni a carattere discontinuo da rendersi in particolari periodi dell’anno :
( descrizione: nei fine settimana, durante le ferie estive e nei periodi pasquali e natalizi)
( ) prestazioni a rese da soggetti con in stato disoccupazione con meno di 25 anni di età (ovvero da soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità al Centro per l’Impiego come previsto dall’art 1 del Dlgs 181/2000 e come esso modificato dal Dlgs 297/02) e da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità e presso il Centro per l’Impiego. anche pensionati.
( specificare requisito soggettivo del lavoratore):
9) Indennità di disponibilità: in ogni caso di instaurazione di rapporto di lavoro intermittente con obbligo di disponibilità, verrà riconosciuta al lavoratore una indennità per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità medesima al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, determinata nel 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato, considerando come base di riferimento minimo tabellare, indennità di contingenza, Edr; ratei di mensilità aggiuntivi. La suddetta indennità verrà corrisposta a consuntivo .
Relativamente alla sola tipologia di lavoro intermittente nel quale Il lavoratore svolga le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, con obbligo di risposta alla chiamata, egli ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata.
10) Rilevazione delle prestazioni rese: il datore di lavoro rileverà le prestazioni rese con le seguenti modalità: ( descrizione: badge, foglio presenza, registro, ecc)
11) erogazione della retribuzione : il datore di lavoro si impegna ad erogare la retribuzione entro ( ) il giorno del mese successivo alla prestazione
( ) al termine del periodo di occupazione nel periodo predeterminato
consegnando al lavoratore apposito prospetto paga contenente tutti gli elementi che compongono la retribuzione .
12) Impedimenti : in caso di malattia o di altro evento di forza maggiore che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro ,specificando la durata presunta dell'impedimento; non provvedendo in tal senso, non verrà riconosciuta l'indennità di disponibilità per un periodo di giorni , ove prevista (salvo diverso accordo tra le parti)
13) Norme generali:
• Al contratto di lavoro intermittente si applica, per quanto compatibile, il complesso delle discipline stabilite per il rapporto di lavoro subordinato.
• Relativamente alle misure di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, si applicano le norme legislative vigenti e quanto previsto dal CCNL sopra richiamato.
• Il CCNL sopra richiamato disciplina la parte normativa e retributiva del presente contratto.
Luogo e data
Timbro e firma del datore di lavoro
Il Lavoratore
FINE
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