Common use of Applicazione Clause in Contracts

Applicazione. Il presente Regolamento si applica ai rapporti contrattuali ed ai contenziosi: A) fra i Soci dell’AGER (salvo l’espresso patto contrario di cui all’articolo 32 dello Statuto Sociale dell’AGER), anche qualora nella stipulazione del contratto da cui trae origine la controversia essi non abbiano fatto espresso riferimento al Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione all’AGER, o al presente Regolamento, o non abbiano inserito nel contratto una clausola compromissoria. L’applicazione del presente Regolamento avviene infatti in tal caso per effetto ed in forza della sottoscrizione del Patto Compromissorio da parte dei Soci all’atto dell’associazione all’AGER, Patto che determina l’applicazione del Regolamento Arbitrale per la risoluzione di tutte le controversie di cui all’articolo 1 a tutti i contratti stipulati tra i Soci, e determina dunque a tutti gli effetti l’applicazione ed il richiamo del presente Regolamento Arbitrale per relationem piena e perfetta. B) fra Soci e Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, come pure tra Frequentatori, a condizione che risulti dallo stabilito di contratto e/o dalla conferma d’affare il richiamo alle condizioni dell’AGER e/o al presente Regolamento Arbitrale, richiamo che integra l’applicazione del presente Regolamento per relationem piena e perfetta. Il richiamo predetto è valido ed efficace anche se contenuto in uno stabilito di contratto e/o in una conferma d’affare sottoscritti dal solo mediatore, che questi abbia trasmesso ad entrambe le Parti Contraenti. Al mediatore viene riconosciuto il potere di inserire nel documento di compravendita la clausola compromissoria, che vincola al rispetto le parti contraenti in quanto condizione che deriva dalla loro stessa volontà, espressa con il conferimento al mediatore medesimo del mandato alla stipula del contratto di compravendita. C) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria – sottoscritta da entrambi i Contraenti – che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento; D) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento ed il contratto sia stato dalle Parti totalmente o parzialmente eseguito. Con l’esecuzione le Parti riconoscono ed accettano la clausola compromissoria contenuta nel contratto; E) tra i Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, che sottoscrivano un atto di compromesso che richiami il procedimento disciplinato dal presente Regolamento.

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Samples: Arbitration Regulation, Arbitration Regulation

Applicazione. Il presente Regolamento 2.1 Le Condizioni Generali (e le eventuali associate Condizioni Particolari) si applica ai rapporti contrattuali ed ai contenziosi: A) fra i Soci dell’AGER applicano a ogni offerta per Forniture presentata dal Fornitore (salvo l’espresso patto contrario di cui all’articolo 32 dello Statuto Sociale dell’AGER“Offerta”), come pure a ogni altro documento o accordo che le richiami. Resta inteso che, anche qualora nella stipulazione il FORNITORE presenti un’Offerta su richiesta della SOCIETÀ, l’accordo si considererà concluso solo a seguito di espressa accettazione della SOCIETÀ medesima. Ove l’accettazione sia espressa tramite l’emissione di un Ordine redatto secondo lo schema dell’Allegato A (“Ordine” o “O.d.A) che non contenga integrazioni/modifiche rispetto all'Offerta, il Contratto si intenderà con ciò concluso e, in deroga a quanto previsto nel campo Avvertenze dell’Ordine (punto A), non verrà sottoscritta e restituita la “Conferma d’Ordine”. 2.2 In ogni caso di discrasia, le Condizioni Generali e le eventuali le Condizioni Particolari prevalgono sugli altri documenti contrattuali, inclusa l’Offerta e i relativi allegati, salvo ove nell’Offerta si dichiari espressamente di derogare alle Condizioni Generali o alle Condizioni Particolari precisando le disposizioni derogate. 2.3 Le Forniture possono essere richieste o utilizzate dalla SOCIETÀ per tutte le sue attività, incluse quelle prestate a favore di (o presso) propri clienti, (in particolare Società che fanno parte del contratto Gruppo Intesa Sanpaolo (in tale ipotesi “Società Interessate”) e clienti di queste ultime. Fermo restando che in tali ipotesi la SOCIETÀ rimane unica controparte contrattuale e salvi i diritti e obblighi da cui trae origine la controversia essi non abbiano fatto espresso riferimento al Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione all’AGERciò nascenti, le Società Interessate potranno far valere direttamente i diritti stabiliti a loro favore nel Contratto. A tali fini, si considerano incluse tra le Società del Gruppo anche le società a favore delle quali, pur essendo cessato il rapporto di controllo o al presente Regolamentocollegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c., o non abbiano inserito nel contratto una clausola compromissoria. L’applicazione del presente Regolamento avviene infatti sono in tal caso per effetto ed in forza della sottoscrizione del Patto Compromissorio essere forniture da parte dei Soci all’atto dell’associazione all’AGER, Patto che determina l’applicazione di una Società del Regolamento Arbitrale per la risoluzione di tutte le controversie di cui all’articolo 1 a tutti i contratti stipulati tra i Soci, e determina dunque a tutti gli effetti l’applicazione ed il richiamo del presente Regolamento Arbitrale per relationem piena e perfettaGruppo Intesa Sanpaolo. B) fra Soci e Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, come pure tra Frequentatori, a condizione che risulti dallo stabilito di contratto e/o dalla conferma d’affare il richiamo alle condizioni dell’AGER e/o al presente Regolamento Arbitrale, richiamo che integra l’applicazione del presente Regolamento per relationem piena e perfetta. Il richiamo predetto è valido ed efficace anche se contenuto in uno stabilito di contratto e/o in una conferma d’affare sottoscritti dal solo mediatore, che questi abbia trasmesso ad entrambe le Parti Contraenti. Al mediatore viene riconosciuto il potere di inserire nel documento di compravendita la clausola compromissoria, che vincola al rispetto le parti contraenti in quanto condizione che deriva dalla loro stessa volontà, espressa con il conferimento al mediatore medesimo del mandato alla stipula del contratto di compravendita. C) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria – sottoscritta da entrambi i Contraenti – che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento; D) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento ed il contratto sia stato dalle Parti totalmente o parzialmente eseguito. Con l’esecuzione le Parti riconoscono ed accettano la clausola compromissoria contenuta nel contratto; E) tra i Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, che sottoscrivano un atto di compromesso che richiami il procedimento disciplinato dal presente Regolamento.

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Samples: Fornitura

Applicazione. Il presente Regolamento si applica ai rapporti contrattuali ed ai contenziosi: A1.1 Fatte salve ogni eventuale contraria comunicazione nel passato o nel futuro, l'acquirente (di seguito: “l’Acquirente") fra i Soci dell’AGER accetta, inviando una richiesta di informazioni, effettuando un ordine e/o concludendo un accordo con VASCO GROUP BVBA, con sede a 3650 Dilsen – Stokkem (salvo l’espresso patto contrario di cui all’articolo 32 dello Statuto Sociale dell’AGERBelgio), anche qualora nella stipulazione del contratto da cui trae origine la controversia essi non abbiano fatto espresso riferimento al Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione all’AGERKruishoefstraat 50, o al presente RegolamentoIVA BE 0428.107.718 (di seguito "VASCO GROUP"), o non abbiano inserito nel contratto una clausola compromissoria. L’applicazione del presente Regolamento avviene infatti in tal caso per effetto ed in forza della sottoscrizione del Patto Compromissorio da parte dei Soci all’atto dell’associazione all’AGER, Patto che determina l’applicazione del Regolamento Arbitrale per la risoluzione di tutte si applichino solo le controversie di cui all’articolo 1 seguenti norme a tutti i contratti stipulati rapporti giuridici contrattuali, precontrattuali ed extra- contrattuali, tra VASCO GROUP e l'Acquirente, attuali e futuri (in ordine gerarchico decrescente, la seguente in assenza o nel silenzio della precedente): (1) l'accordo scritto tra VASCO GROUP e l'Acquirente; (2) la conferma d'ordine scritta da VASCO GROUP; (3) i Soci, termini e determina dunque a tutti gli effetti l’applicazione ed il richiamo del presente Regolamento Arbitrale per relationem piena e perfetta. Ble condizioni di vendita; (4) fra Soci e Frequentatori della Borsa Merci la Convenzione di Bologna, come pure tra Frequentatori, a condizione che risulti dallo stabilito Vienna sulla Vendita Internazionale di contratto Beni; (5) diritto Belga. Altre condizioni e/o dalla conferma d’affare il richiamo alle norme, comprese le condizioni dell’AGER generali e/o al presente Regolamento Arbitralespeciali dell’Acquirente non si applicano e sono espressamente rifiutati da VASCO GROUP. Altre (diverse) condizioni si applicano solo se VASCO GROUP firma queste (diverse) condizioni esplicitamente per l'accettazione. Ogni deviazione da queste condizioni generali o da condizioni generali di vendita espressamente accettate da VASCO GROUP, richiamo che integra l’applicazione del presente Regolamento sarà solamente applicabile alla vendita specifica per relationem piena e perfetta. Il richiamo predetto la quale tale deroga è valido ed efficace anche se contenuto in uno stabilito stata concordata. 1.2 L'invalidità potenziale di contratto una delle disposizioni delle presenti condizioni generali o parte di una disposizione non pregiudica la validità delle restanti disposizioni e/o il resto della disposizione. In caso di invalidità di una delle disposizione, VASCO GROUP e l'Acquirente, per quanto possibile e in conformità con la loro lealtà e convinzione, negozieranno per sostituire la disposizione invalida da una conferma d’affare sottoscritti dal solo mediatore, disposizione equivalente che questi abbia trasmesso ad entrambe le Parti Contraenti. Al mediatore viene riconosciuto il potere soddisfa lo spirito generale di inserire nel documento queste condizioni di compravendita la clausola compromissoria, che vincola al rispetto le parti contraenti in quanto condizione che deriva dalla loro stessa volontà, espressa con il conferimento al mediatore medesimo del mandato alla stipula del contratto di compravenditavendita. C) fra Contraenti 1.3 Con il termine Acquirente si intendono tutti coloro che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria – sottoscritta da entrambi i Contraenti – che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER nome e/o del presente Regolamento; Dper conto di un'altra persona (giuridica) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER acquistano un prodotto e/o del presente Regolamento ed il contratto sia stato dalle Parti totalmente servizio da VASCO GROUP, effettuano un ordine da VASCO GROUP, e/o parzialmente eseguito. Con l’esecuzione le Parti riconoscono ed accettano la clausola compromissoria contenuta nel contratto; E) tra i Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, che sottoscrivano un atto di compromesso che richiami il procedimento disciplinato dal presente Regolamentouna richiesta inviata a VASCO GROUP.

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Samples: General Terms and Conditions