Aspettativa non retribuita. Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi e/o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’Istituzione. La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio é considerato dimissionario. L’Istituzione, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni. Tale periodo di aspettativa non é cumulabile con quello di cui all’art. 54.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aspettativa non retribuita. Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi e/o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’Istituzione. La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio é è considerato dimissionario. L’Istituzione, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni. Tale periodo di aspettativa non é è cumulabile con quello di cui all’art. 5450.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aspettativa non retribuita. Alla lavoratrice Fermo restando quanto definito dal CCNL in materia di aspettative non retribuite e al lavoratoreda quanto definito dalla Legge 8 marzo 2000 n° 35 (congedi parentali) e successive integrazioni e modificazioni, alle lavoratrici con anzianità di servizio contratto a tempo indeterminato con un’anzianità aziendale non inferiore ad un annoa due anni, che abbiano terminato il periodo di astensione facoltativa per maternità e che ne faccia richiesta facciano richiesta, può essere concessa, per gravi e/o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per concesso un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’Istituzione. La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio é considerato dimissionarioretribuita non superiore a 6 mesi, anche frazionabile in più periodi, che non potranno essere inferiori comunque a quindici giorni di calendario, con diritto alla conservazione del posto, sempre che l’aspettativa richiesta sia compatibile con le esigenze di servizio. L’IstituzioneI lavoratori in aspettativa sono tenuti ad osservare gli obblighi derivanti dall’art. 2105 del CC e non dovranno prestare attività lavorativa presso altri datori di lavoro. La Cooperativa, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessiones’impegna a concedere ove non ostino esigenze aziendali, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni. Tale periodo periodi di aspettativa non é cumulabile con quello di cui all’art. 54retribuita a lavoratori che ne facciano richiesta per gravi e documentati motivi familiari.
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Samples: www.cgilsiena.org
Aspettativa non retribuita. Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un a 1 anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi e/o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’Istituzionedell’impresa. La lavoratrice o e il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere ripren- dere servizio é è considerato dimissionario. L’IstituzioneL’impresa, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessioneconces- sione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni. Tale periodo di aspettativa non é cumulabile con quello di cui all’art. 54.
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Samples: www.frgeditore.it
Aspettativa non retribuita. Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi e/o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’Istituzionedell’istituzione. La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio é considerato dimissionario. L’IstituzioneL’istituzione, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessioneconces- sione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni. Tale periodo di aspettativa non é cumulabile con quello di cui all’art. 54.
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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94
Aspettativa non retribuita. Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi e/o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno dell’Istituzionedell’impresa. La lavoratrice o e il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio é è considerato dimissionario. L’IstituzioneL’impresa, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni. Tale periodo di aspettativa non é cumulabile con quello di cui all’art. 54.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori