Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Appears in 23 contracts

Samples: Contratto Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendentiIn relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di fatto di cui all'art. 195volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni potranno possono riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavorodandone comunicazione, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che tengano conto dell'esigenza di garantire intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti propria partecipazione e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantitempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.

Appears in 7 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195187. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Appears in 5 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1) Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. . 2) Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali RSA costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. . 3) La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. . 4) Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. all'articolo 137. 5) Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali XX.XX. stipulanti il presente contratto. . 6) Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il la continuità del servizio di vendita al pubblicoai clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali XX.XX. locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Appears in 3 contracts

Samples: CCNL Del Settore Turismo Stabilimenti Balneari, Accordo Di Rinnovo, Accordo Di Rinnovo

Assemblea. 1. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. 2. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali R.S.A. costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. 3. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. 4. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195all'articolo 137. 5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali XX.XX. stipulanti il presente contratto. 6. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il la continuità del servizio di vendita al pubblicoai clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali XX.XX. locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo dell'Accordo interconfederale 27 luglio 19948.6.1995 , le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché nonchè durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195187. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. 2. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. 3. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. 4. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195187. 5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. 6. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. 7. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse interessi sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti Nazionali stipulanti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26assenza delle R.S.A. dalle Segreterie territoriali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata inviata alla Direzione direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 19536. Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essiesse. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contrattodel Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le Assemblee di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni sindacali locali aderenti firmatarie del presente contratto, singolarmente o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantiunitariamente.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL 18.7.2008

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo dell'Accordo interconfederale 27 luglio 199427.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 2629. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché nonchè durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195115, Seconda Parte. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo dell'Accordo interconfederale 27 luglio 199427.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché nonchè durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195187. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Collective Bargaining Agreement

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse interessi sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti Nazionali stipulanti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26assenza delle R.S.A. dalle Segreterie territoriali. La convocazione dovrà essere di norma comunicata inviata alla Direzione direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 19541. Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essiesse. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contrattodel Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le Assemblee di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni sindacali locali aderenti firmatarie del presente contratto, singolarmente o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantiunitariamente.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994dell'Accordo Interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali Nazionali stipulanti.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più Le Organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di 15 dipendentipropri dirigenti esterni, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994ambienti messi a disposizione dall'azienda, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro. Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti o sia fatta dalle stesse Organizzazioni congiuntamente alle Rappresentanze sindacali unitarie, nonché è ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di lavoro, lavoro entro il limite massimo di dodici 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'artnormale retribuzione. 195Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le riunioni potranno riguardare la generalità Organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, nominativi dei dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contrattoqualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio impianti. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di vendita assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al pubblico; tali 2º comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantidi cui sopra in quanto compatibili. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente c.c.n.l., in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, per gli stessi titoli.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle Nel e unità nelle nel e quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità nel 'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle del e Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle dal e Organizzazioni aderenti o facenti capo alle al e Associazioni nazionali stipulanti. Nelle Nel e unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo nel 'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla al a Direzione dell'azienda del 'azienda entro la fine dell'orario del 'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione ef ettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del 'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario del 'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'artal 'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità nel 'unità o gruppi di essi. Alle Al e riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle del e Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle del e riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza del 'esigenza di garantire la sicurezza delle del e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle del e Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle al e Organizzazioni nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente normalrnente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in Sindacali Unitarie di cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26all'articolo 59 che precede. La richiesta di convocazione dovrà essere di norma comunicata sarà inoltrata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario aziendale e alla competente Associazione dei datori di lavoro del secondo giorno antecedente la data con un preavviso di effettuazione almeno 3 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di fatto di cui all'art. 195lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, la assemblea potrà essere articolata in due riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contrattonella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, persone e la salvaguardia dei beni degli impianti. Le riunioni avranno luogo in locali messi a disposizione di volta in volta dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento provinciali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito le rappresentanze sindacali locali aderenti aziendali o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantidirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendentiIn relazione a quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 300/70, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo lavoro nei limiti di dodici 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle R.S.U. e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. firmatarie del presente C.C.N.L., per le quali verrà corrisposta la retribuzione normale retribuzione. L'Azienda dovrà destinare di fatto di cui volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 19525 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni potranno possono riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Azienda tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell'assemblea e l'ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavorodandone comunicazione, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell'assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che tengano conto dell'esigenza di garantire intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti propria partecipazione e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulantitempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall'Azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro