Assenze non giustificate. 1. Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
2. Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.
Assenze non giustificate. Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l’onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l’importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non
Assenze non giustificate. Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
Assenze non giustificate. (1) L’eventuale assenza va tempestivamente comunicata all’azienda al fine di consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell’attività e della programmazione aziendale. L’assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l’evento.
(2) L’inosservanza delle prescrizioni sancite dal presente articolo saranno sanzionate nei modi e nelle forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui agli articoli che precedono.
(3) Fatta salva la facoltà del datore di lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’articolo 137 corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.
(4) Sono fatte salve le disposizioni in materia di assenza per malattia.
Assenze non giustificate. 1) 1)L’eventuale assenza va tempestivamente comunicata all’azienda al fine di consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell’attività e della programmazione aziendale. L’assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l’evento.
2) L’inosservanza delle prescrizioni sancite dal presente articolo saranno sanzionate nei modi e nelle forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui agli articoli che precedono.
3) In particolare, fatta salva la facoltà del datore di lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’articolo 144 corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà:
a) applicare una multa non eccedente un importo pari al 20% (venti per cento) della retribuzione giornaliera stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
b) comminare il licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.
4) Sono fatte salve le disposizioni in materia di assenza per malattia, debitamente e tempestivamente documentate.
Assenze non giustificate. Salvo i casi accertati di legittimo impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata comunicazione della propria assenza al datore di lavoro con ogni mezzo idoneo; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell’assenza, la stessa sarà considerata ingiustificata. Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) multa variabile dal 5% al 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate, il cui importo non potrà comunque superare l’equivalente di 4 (quattro) ore di retribuzione di fatto;
b) licenziamento senza preavviso, nel caso di assenza oltre 3 giorni consecutivi o in caso di recidiva nel giorno seguente la festività per 3 volte nell’anno solare.
Assenze non giustificate. 1. L'eventuale assenza va tempestivamente comunicata all'azienda al fine di consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell'attività e della programmazione aziendale. L'assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l'evento.
2. L'inosservanza delle prescrizioni sancite dal presente articolo saranno sanzionate nei modi e nelle forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui agli articoli che precedono.
3. Fatta salva la facoltà del datore di lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'articolo 137 corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di assenza per malattia.
Assenze non giustificate. 1. Verrà annotato come “ASSENTE” l’alunno che abbandona le lezioni senza autorizzazione sia per allonta- narsi dalla scuola sia per partecipare, nella stessa sede scolastica, ad assemblee o manifestazioni non auto- rizzate.
2. Tali assenze, per la loro gravità, comporteranno dal parte del Dirigente scolastico, su segnalazione dei do- centi, la convocazione tempestiva dei genitori. Lo stesso avverrà per i ritardi abituali non autorizzati o per il persistere di assenze, anche in una sola materia.
3. Senza richiesta scritta con relativa autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato, gli insegnanti non possono far uscire gli alunni dalla scuola durante le ore di lezione o anticipare l’uscita dalla classe sull’orario stabilito. Gli insegnanti che violano tale disposizione sono responsabili di quanto possa accadere agli allievi, fatte salve le azioni disciplinari nei loro riguardi.
Assenze non giustificate. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Assenze non giustificate. Artt. 000-000-000 Consegne e rotture