ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE Clausole campione

ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE. A Quando è operante la Forma di Assicurazione a Valore intero e dalle stime effettuate in sede di determinazione del danno risulta che il valore del Fabbricato ecceda, al momento del Sinistro, di oltre il 20% la Somma Assicurata, Credemassicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del Fabbricato.
ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE. In deroga alle previsioni dell’art. 1907 del Codice Civile, se dalle stime fatte ai sensi dell'articolo precedente risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, del contenuto, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.
ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE. Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 22.3 – Determinazione del danno, risulta che il valore del bene assicurato eccedeva, al momento del Sinistro, la Somma Assicurata, Credemassicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata e il valore del bene risultante al momento del Sinistro. A parziale deroga di quanto sopra indicato si conviene che la regola proporzionale non trova applicazione qualora il valore del bene assicurato non superi del 20% la Somma Assicurata. In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.
ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo tuttavia all’applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per ciascuna partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima. Le Parti concordano che Non si farà luogo in nessun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo, per i sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €50.000,00.
ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE. In deroga alle previsioni dell’art. 1907 del Codice Civile, se dalle stime fatte ai sensi dell'articolo precedente risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, del contenuto, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime. L’art. 1907 del c.c. si intende completamente derogato. In virtù di ciò l’assicurato verserà all’assicuratore l’importo dovutogli in funzione della sommatoria dell’inflazione verificatesi nel triennio entro sei mesi dalla fine dello stesso.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

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