Common use of ASSICURAZIONI E GARANZIE Clause in Contracts

ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza. L’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

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ASSICURAZIONI E GARANZIE. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il concessionario, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. Prima di dare inizio procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà presentare polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:  responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 2.500.000,00. Il Politecnico di Milano nonché i relativi dipendenti, docenti, collaboratori a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore titolo e studenti devono essere esplicitamente menzionati come terzi. Il Concessionario è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattualicomunque, a costituire una garanziasollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, rilasciata a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile risarcirsi da parte del concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il concessionario medesimo. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti, nonché dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano tutti i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove rischi connessi all'esercizio sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di Anas proprietà del Politecnico di Milano e dei terzi coinvolti deve avere durata non inferiore a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione quella del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di AnasL'esistenza, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articoloarticolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Politecnico di Milano e pertanto qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, me- diante l’emissione il contratto si risolverà di una nuova appendice di dichiarazione diritto. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’Amministrazione ed il Concessionario al momento della polizza. L’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/segnalazione eventualmente pervenuta all’Amministrazione o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza comunque all’atto della prestazione dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinatoriconsegna degli spazi stessi.

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Samples: Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Ristoro a Mezzo Distributori Automatici Presso Le Sedi Del Politecnico Di Milano Di Campus Leonardo, Campus Bovisa Ed I Poli Territoriali Di Lecco, Como, Cremona, Mantova E Piacenza

ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Società appaltante e dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di dare inizio qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, inoltre, sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Società appaltante, derivassero dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio. L’Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Società appaltante, tramite il Direttore dell’esecuzione, in contraddittorio. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. Ai fini di cui sopra, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi attività inerente il Contrattoriserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte dell’Appaltatore. La polizza dovrà essere presentata a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano Zètema prima della stipula del contratto. In caso di raggruppamenti temporanei ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 385/1993163/2006, le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, così come previsto dall’articolo 128 del d.P.R. n. 207/2010. Zètema non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Appaltatore, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività possono derivare da comportamenti di rilascio terzi estranei all’organico di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia Zètema stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza. L’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

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ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima È onere dell'Aggiudicatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'Incarico di dare inizio a qualsiasi attività inerente cui al presente capitolato. Ai sensi dell'alt. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il Contrattoprofessionista aggiudicatario presenta, l’Appaltatore è tenutocontestualmente alla firma del contratto, senza che per questo siano comunque limitate le sue la polizza di responsabilità contrattualicivile professionale, a costituire una garanziacon riferimento ai lavori progettati, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti Compagnia di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo. L'aggiudicatario dovrà presentare sempre contestualmente alla stipulazione contrattuale la garanzia definitiva di cui all'art. 106 103 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, 50/2016 secondo gli importi e le modalità ivi indicate. L'Aggiudicatario solleva espressamente fin d'ora l'Ente Appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'artpotessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore L'Aggiudicatario si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, assume espressamente la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza. L’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilità per i danni che dovesse arrecare a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell’affidamento e delle attività connesse edello svolgimento dell'incarico, in sollevando l'ente appaltante da ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinatoresponsabilità al riguardo.

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ASSICURAZIONI E GARANZIE. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il concessionario, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. Prima di dare inizio procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà presentare polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: • responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 2.500.000,00. Il Politecnico di Milano nonché i relativi dipendenti, docenti, collaboratori a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore titolo e studenti devono essere esplicitamente menzionati come terzi. Il Concessionario è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattualicomunque, a costituire una garanziasollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, rilasciata a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile risarcirsi da parte del concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il concessionario medesimo. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti, nonché dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano tutti i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove rischi connessi all'esercizio sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di Anas proprietà del Politecnico di Milano e dei terzi coinvolti deve avere durata non inferiore a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione quella del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di AnasL'esistenza, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articoloarticolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Politecnico di Milano e pertanto qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, me- diante l’emissione il contratto si risolverà di una nuova appendice di dichiarazione diritto. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’Amministrazione ed il Concessionario al momento della polizza. L’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/segnalazione eventualmente pervenuta all’Amministrazione o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza comunque all’atto della prestazione dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinatoriconsegna degli spazi stessi.

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Samples: Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Ristoro a Mezzo Distributori Automatici Presso Le Sedi Del Politecnico Di Milano Di Campus Leonardo, Campus Bovisa Ed I Poli Territoriali Di Lecco, Como, Cremona, Mantova E Piacenza

ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.LgsD. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro Quadro vengano svolte presso sedi Anasdella Regione, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione dichiarazione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zioneassicurazione/Istituto di credito nei confronti di Anas della Regione e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità conformità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS della Regione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 della Regione la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di AnasRappresentanza della Regione, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni condizioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante mediante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza. L’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

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Samples: Accordo Quadro Triennale Per L’affidamento Di Servizi Di Ingegneria E Architettura Quali Studi Di Fattibilità Tecnica Ed Economica E/O La Progettazione Definitiva E/O Esecutiva Per La Realizzazione E/O La Trasformazione E/O L’ampliamento Di Impianti Per Il Trattamento Della Frazione Organica in Regione Campania

ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di dare inizio terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi attività inerente il Contrattotitolo o destinazione, l’Appaltatore compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. La stazione appaltante resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario, durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è tenuto, da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. Sono di conseguenza a carico del concessionario – senza che per questo siano comunque risultino limitate le sue responsabilità contrattualicontrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, a costituire una garanziafurti e responsabilità civile. Pertanto, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti prima di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo procedere alla stipula del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993concessione, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una concessionario dovrà presentare polizza assicurativa a per la copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice seguenti rischi: ‐ RCT (responsabilità civile. Ogni indennizzo ) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale pari a titolo di risarcimento deve € 2.500.000,00. La stazione appaltante, nonché i relativi dipendenti, docenti, collaboratori a qualsiasi titolo, studenti e frequentatori devono essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende esplicitamente menzionati come terzi. ‐ Polizza assicurativa contro danni, furti, con un massimale pari a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto€ 1.000.000,00 per ciascun sinistro. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata del contratto è condizione essenziale e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti provare in qualsiasi momento la garanzia, nel rispetto delle previsioni copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante al presente articolomomento della firma del contratto e, me- diante l’emissione qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di una nuova appendice affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di dichiarazione della polizzarate, copia dell’avvenuta quietanza del nuovo pagamento del premio. L’Appaltatore tiene indenne Anas da Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario. Il concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità per di tutti i danni che possono capitare a persone e a cose, sia siano essi terzi o personale dell’impresa, verificatisi nelle aree di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stesso. La stazione appaltante è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra la stazione appaltante e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla stazione appaltante o in ogni caso all’atto della riconsegna degli spazi stessi. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto riguarda i propri dipendentiprevisto nel presente capitolato speciale di appalto, ausiliarila stazione appaltante ha la facoltà di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, collaboratori e/a mezzo PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale il concessionario si deve conformare. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. Nel caso di inadempienze gravi o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti ripetute, la stazione appaltante ha la facoltà di sua proprietàrisolvere il contratto, sia per quanto riguarda i a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in conseguenza della prestazione dell’affidamento danno del concessionario e l’applicazione delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione penali già contestate. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da qualsiasi causa determinatoparte del concessionario dei maggiori danni subiti dalla stazione appaltante.

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