ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi, Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.LgsD. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro Quadro vengano svolte presso sedi Anasdella Regione, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione dichiarazione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zioneassicurazione/Istituto di credito nei confronti di Anas della Regione e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità conformità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS della Regione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 della Regione la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di AnasRappresentanza della Regione, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni condizioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante mediante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.
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Samples: Appalto Di Servizi
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'artAi sensi dell’art. 106 103 del D.Lgs. n. 385/199350/2016 l’affidatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà prestare apposita garanzia definitiva. L’Impresa aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che svolgonoin relazione al servizio gestito, potrà derivare all’Unione Terre di Castelli, agli utenti, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La Ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare di aver stipulato con primario Assicuratore, entro la data di perfezionamento del contratto, e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, idonee coperture assicurative contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Unione Terre di Castelli) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in via esclusiva conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
B) Polizza di assicurazione cumulativa globale contro gli infortuni per ogni minore seguito oppure un’apposita appendice di estensione di polizza già esistente riferita ai rischi di infortunio correlati allo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara i cui massimali dovranno essere rapportati alla tipologia dei servizi stessi. L’operatività o prevalentemeno delle coperture assicurative predette, attività e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di rilascio qualunque genere su di garanzie esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Prima dell’avvio del servizio e che sono sottoposti ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all’aggiudicatario di produrre al Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a revisione contabile da parte cause ad esso connesse derivassero all’Unione Terre di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaCastelli, a copertura di ogni tipologia di danno derivanteterzi, direttamente persone o indirettamentecose, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltresi intenderà senza riserve ed eccezioni, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatoredell’aggiudicatario. Durante l’esecuzione dell’appalto L’Unione Terre di Xxxxxxxx è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nell’offerta formulata. L’appaltatore aggiudicatario si obbliga a sollevare l’Unione Terre di Castelli da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa dell’assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tal titolo dall’Unione Terre di Castelli saranno rimborsate dallo stesso appaltatore aggiudicatario. L’appaltatore aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso l’Unione Terre di Castelli sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell’operato e allo scadere del termine dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all’Unione Terre di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/Castelli o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizzaa terzi.
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ASSICURAZIONI E GARANZIE. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il concessionario, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. Prima di dare inizio procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà presentare polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 2.500.000,00. Il Politecnico di Milano nonché i relativi dipendenti, docenti, collaboratori a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore titolo e studenti devono essere esplicitamente menzionati come terzi. Il Concessionario è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattualicomunque, a costituire una garanziasollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, rilasciata a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile risarcirsi da parte del concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il concessionario medesimo. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti, nonché dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano tutti i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove rischi connessi all'esercizio sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di Anas proprietà del Politecnico di Milano e dei terzi coinvolti deve avere durata non inferiore a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione quella del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di AnasL'esistenza, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articoloarticolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Politecnico di Milano e pertanto qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, me- diante l’emissione il contratto si risolverà di una nuova appendice di dichiarazione diritto. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’Amministrazione ed il Concessionario al momento della polizzasegnalazione eventualmente pervenuta all’Amministrazione o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
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Samples: Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Ristoro
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima È onere dell'Aggiudicatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'Incarico di dare inizio a qualsiasi attività inerente cui al presente capitolato. Ai sensi dell'alt. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il Contrattoprofessionista aggiudicatario presenta, l’Appaltatore è tenutocontestualmente alla firma del contratto, senza che per questo siano comunque limitate le sue la polizza di responsabilità contrattualicivile professionale, a costituire una garanziacon riferimento ai lavori progettati, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti Compagnia di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo. L'aggiudicatario dovrà presentare sempre contestualmente alla stipulazione contrattuale la garanzia definitiva di cui all'art. 106 103 del D.LgsD. Lgs. n. 385/1993, 50/2016 secondo gli importi e le modalità ivi indicate. L'Aggiudicatario solleva espressamente fin d'ora l'Ente Appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento. L'Aggiudicatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo dovesse arrecare a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanziain conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, sollevando l'ente appaltante da ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui responsabilità al presente articolo, me- diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizzariguardo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Società appaltante e dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di dare inizio qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore, inoltre, sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Società appaltante, derivassero dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio. L’Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Società appaltante, tramite il Direttore dell’esecuzione, in contraddittorio. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. Ai fini di cui sopra, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi attività inerente il Contrattoriserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte dell’Appaltatore. La polizza dovrà essere presentata a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano Zètema prima della stipula del contratto. In caso di raggruppamenti temporanei ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 385/1993163/2006, le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, così come previsto dall’articolo 128 del d.P.R. n. 207/2010. Zètema non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Appaltatore, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività possono derivare da comportamenti di rilascio terzi estranei all’organico di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia Zètema stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.
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Samples: Service Agreement