Assistenza e manutenzione adattativa e correttiva Clausole campione

Assistenza e manutenzione adattativa e correttiva. Nel corso dell’attività – descritta al precedente §2.1.2.2 – in corrispondenza di ciascuno stato di avanzamento periodico, Lazio Innova verificherà la conformità del servizio erogato.
Assistenza e manutenzione adattativa e correttiva. In caso di non conformità del servizio erogato alle condizioni specificate nel precedente §2.1.2.2, Lazio Innova potrà richiedere l’adeguamento del livello di servizio entro il termine massimo di n.15 giorni naturali e consecutivi. Il mancato adeguamento nei termini previsti può dare luogo una tantum di una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale e, se reiterato, può dare luogo alla rescissione del Contratto;
Assistenza e manutenzione adattativa e correttiva. La Relazione dovrà descrivere le modalità di svolgimento/erogazione del servizio in oggetto nel rispetto di quanto specificato al precedente §2.1.2.2 con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di affidabilità e continuità di servizio delle soluzioni CRM/KM proposte.

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  • VISTO il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, n. 85, supplemento ordinario n. 59, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori, i criteri generali per la realizzazione degli accordi in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione degli studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge; Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della menzionata legge n. 431 del 1998, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2, che stabilisce, tra altro, che il Ministro dei lavori pubblici, ora infrastrutture e trasporti, convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 431 del 1998; Viste le note del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con le quali in data 27 luglio 2016, 20 settembre 2016, 11 ottobre 2016 e 25 ottobre 2016, ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998, sono state convocate le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di predisporre una nuova Convenzione nazionale adeguandola maggiormente alle esigenze derivanti dalla crescente situazione di disagio abitativo relativo al comparto delle locazioni ad uso abitativo; Vista la Convenzione nazionale in data 25 ottobre 2016 ed i relativi allegati, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 431 del 1998 tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, fatta eccezione dell'organizzazione dei conduttori Sicet e vistata, per il Ministero delle infrastrutture e trasporti, dal Vice Ministro Sen. Xxxxxxxx Xxxxxxx;