Assistenza macrofinanziaria Clausole campione

Assistenza macrofinanziaria. A fine 1998 le autorità romene avevano iniziato trattative con l'FMI e con la Banca mondiale su un nuovo programma di stabilizzazione macroeconomica. Nell'agosto 1999 fu approvato un ASB per l'importo di 400 milioni DSP. Furono effettuati due versamenti dell'importo di 140 milioni DSP. Nel giugno 1999 la Banca mondiale approvò crediti per il totale di 325 milioni USD, comprendenti un nuovo prestito per l'aggiustamento del settore privato (PSAL) dell'importo di 300 milioni USD, di cui fu versata la prima quota di 150 milioni USD. L'FMI completò nel giugno 2000 il primo esame dell'ASB, dopo di che fu versata la seconda e ultima quota dello PSAL, dell'importo di 150 milioni USD. Dopo la firma di una lettera d'intenti tra le autorità romene e l'FMI, l'8 novembre 1999 il Consiglio decise di accordare alla Romania un nuovo prestito a lungo termine a sostegno della bilancia dei pagamenti, per l'importo massimo di 200 milioni EUR. Si trattava del quarto prestito di questo tipo dal 1992. A fine 1999 la Commissione e le autorità romene si accordarono sulle condizioni a cui era subordinata l'erogazione dell'assistenza. Si decise che il pagamento sarebbe avvenuto in due quote di uguale importo: la prima quota fu erogata dopo l'esito positivo del primo esame nell'ambito dell'ASB con l'FMI. Il versamento della seconda quota era subordinato al proseguimento dell'attuazione soddisfacente del programma dell'FMI, ai progressi in varie riforme strutturali (in particolare nella ristrutturazione d'imprese e nella privatizzazione nel settore bancario) e all'instaurazione di una consistente strategia economica a medio termine. Nell'estate 2000, nell'imminenza delle elezioni parlamentari e presidenziali, si attenuò l'impegno del Governo in carica a costituire un contesto macroeconomico. L'ASB concluso con l'FMI, che era stato esteso nel giugno 2000, fu dichiarato scaduto dopo l'esame effettuato dall'FMI in settembre. Il Governo in carica non aveva rispettato il proprio impegno di ridurre gli arretrati delle imprese di proprietà statale, di limitare l'aumento delle retribuzioni del settore pubblico, di ristrutturare e privatizzare le banche ancora di proprietà statale. Di conseguenza, non è stata versata la seconda quota del prestito a titolo di assistenza macrofinanziaria.
Assistenza macrofinanziaria. Il 10 maggio 1999 il Consiglio aveva adottato una decisione intesa a concedere alla Bosnia-Erzegovina un'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'importo massimo di 60 milioni EUR, comprendente una parte di sovvenzioni per l'importo massimo di 40 milioni EUR e prestiti per l'importo di 20 milioni EUR. Dopo la conclusione del primo esame nell'ambito del programma dell'FMI e il pagamento integrale da parte della B-E dei suoi debiti ancora in sospeso nei confronti della Comunità e della BEI, nel dicembre 1999 la Commissione versò la prima quota di 25 milioni EUR, comprendente 15 milioni EUR a titolo di sovvenzioni e 10 milioni EUR a titolo di prestiti. In seguiti ai buoni progressi compiuti nell'ambito del programma dell'FMI, compreso l'esito favorevole del quarto e quinto esame e la soddisfacente ottemperanza alle condizioni specifiche (attinenti alla riforma strutturale) a cui era subordinata l'assistenza comunitaria, una seconda quota di 20 milioni EUR è stata versata a fine 2000. 2 milioni EUR delle sovvenzioni di 10 milioni EUR sono stati messi a disposizione del bilancio statale, in considerazione del suo fabbisogno finanziario, mentre il resto è stato posto a disposizione dei bilanci delle due entità. Il versamento della terza quota, 15 milioni EUR a titolo di sovvenzioni, è stata vincolata al soddisfacimento di una serie di criteri relativi alle riforme strutturali e al proseguire dei progressi nell'ambito del programma dell'FMI. L'FMI aveva approvato l'ASB (81 milioni USD) nel maggio 1998. Nel giugno 1999, in seguito agli effetti nefasti della crisi del Kosovo, l'FMI decise di aumentare di 23 milioni USD la propria assistenza. Dopo qualche ritardo nell'attuazione politica, l'FMI ha concluso il proprio quarto e quinto esame il 22 dicembre 2000, mettendo quindi a disposizione 21 milioni USD, e ha esteso il programma fino al maggio 2001. La Banca mondiale sta conducendo due operazioni su base politica a favore delle riforme delle pubbliche finanze (PFSAC II) e a favore delle privatizzazioni e delle riforme del settore bancario (EBPAC), dell'importo rispettivo di 72 e 50 milioni USD. Dal 2001 la Bosnia-Erzegovina non può più beneficiare del programma di assistenza OBNOVA, ma può essere ammessa a fruire del nuovo strumento comunitario a favore dei Balcani occidentali, CARDS (Assistenza comunitaria per la ricostruzione, lo sviluppo e la stabilizzazione).
Assistenza macrofinanziaria. La quarta operazione di assistenza macrofinanziaria si è svolta nel 1999-20003. Poiché gli effetti del conflitto del Kosovo sulle partite correnti avevano aggravato il disavanzo finanziario, la Commissione propose nel luglio 1999 un prestito di 100 milioni EUR a titolo di assistenza macrofinanziaria. Il Consiglio adottò tale proposta l'8 novembre 1999 (decisione 1999/731/CE). Poco dopo, la Commissione portò a termine le trattative inerenti alle condizioni del prestito, previsto in due quote. Il versamento della prima quota era subordinato all'esito favorevole del secondo esame nell'ambito del programma a medio termine dell'FMI. L'esito favorevole fu confermato verso la fine di novembre, consentendo così il versamento della prima quota, dell'importo di 40 milioni EUR, nel dicembre 1999. Il versamento della seconda quota era condizionato dai risultati di vari provvedimenti di riforme strutturali che la Bulgaria doveva attuare. Tali condizioni erano consone all'insieme di condizioni previste nel programma a medio termine dell'FMI e per il prestito della Banca mondiale a favore dell'aggiustamento strutturale (FESAL), ma ponevano l'accento su riforme di particolare importanza per il processo di adesione, soprattutto la ristrutturazione delle imprese di proprietà statale, la trasparenza degli aiuti di Stato e il corpus giuridico in materia ambientale. Considerati i progressi compiuti in queste riforme, la seconda quota è stata versata nel settembre 2000.
Assistenza macrofinanziaria. Nel febbraio 2000, in base a una proposta della Commissione, il Consiglio ha deciso di concedere al Kosovo un'assistenza finanziaria eccezionale della Comunità dell'importo massimo di 35 milioni EUR, a titolo di sovvenzione7. I fondi dovevano esser messi a disposizione dell'Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) per il tramite della sua Autorità finanziaria centrale (CFA). Considerati i ragguardevoli progressi compiuti dall'UNMIK nell'organizzare le funzioni amministrative essenziali e nel costituire nel Kosovo un valido contesto economico, la prima quota di 20 milioni EUR è stata erogata nella seconda metà del marzo 2000. La seconda quota di 15 milioni EUR è stata versata nella seconda metà di agosto. Una missione ispettiva effettuata in giugno ha constatato che le condizioni alle quali era subordinato il versamento della seconda quota erano state soddisfatte, in linea generale, nei seguenti settori: promozione del processo di ricostruzione, sviluppo del settore privato, attività bancarie e pagamenti, sviluppo della base di prelievo e valide politiche di bilancio. Quest'assistenza eccezionale, facente parte di un pacchetto globale di assistenza della Comunità europea per l'importo totale di circa 300 milioni EUR (ivi compresi circa 73 milioni EUR per il settore del bilancio ma esclusi gli aiuti umanitari), era complementare alle risorse fornite dalla Banca mondiale e da donatori bilaterali.
Assistenza macrofinanziaria. Il 10 luglio 2000 il Consiglio ha deciso di concedere alla Moldova un pacchetto di assistenza macrofinanziaria dell'importo massimo di 15 milioni EUR. Tuttavia, poiché l'FMI aveva sospeso il suo programma a favore del paese, la Commissione non ha potuto procedere al versamento. Il 1° dicembre, il giorno successivo all'approvazione definitiva del bilancio di previsione per il 2001 da parte del Parlamento, il Governo della Moldova ha firmato con l'FMI un nuovo memorandum triennale d'intesa nell'ambito dell'agevolazione PRGF. Nell'ultima settimana del 2000 la Moldova ha ricevuto dunque finanziamenti esteri per il totale di circa 42 milioni USD. Inoltre la Commissione ha concluso un accordo, ad referendum, sulle condizioni per l'erogazione della sua assistenza macrofinanziaria, secondo il quale 10 milioni EUR saranno versati a titolo di prima quota e gli altri 5 milioni EUR come seconda quota. L'erogazione della prima quota è subordinata all'esito positivo del primo esame che l'FMI effettuerà nell'ambito della PRGF e ai progressi che il paese compierà in varie riforme strutturali concordate tra i servizi della Commissione e le autorità moldave. Le condizioni per il versamento della seconda quota saranno negoziate in seguito. Nonostante la sua difficile situazione finanziaria, il 7 dicembre 2000 la Moldova ha effettuato un primo rimborso in conto capitale, dell'importo di 5 milioni EUR, di un precedente prestito macrofinanziario UE.
Assistenza macrofinanziaria. Nel marzo 2000 il Consiglio ha deciso di estendere al Tagikistan l'assistenza finanziaria eccezionale già approvata a favore dell'Armenia e della Georgia. La parte di quest'assistenza da erogare a titolo di prestiti a favore dei tre paesi in questione è stata portata a un massimo di 245 milioni EUR, con scadenza massima di 15 anni e periodo di grazia di 10 anni. La parte di quest'assistenza da erogare a titolo di sovvenzioni dovrebbe avere l'importo massimo di 130 milioni EUR per il periodo 1997-2004, in quote annuali massime di 24 milioni EUR. L'erogazione dell'assistenza era subordinata alla condizione che il Tagikistan rimborsasse integralmente i suoi arretrati nei confronti della Comunità (78 milioni EUR al 31 dicembre 2000), continuasse a soddisfare alle condizioni del programma FMI e procedesse a sostanziali riduzioni annuali della sua esposizione debitoria netta nei confronti della Comunità. Una missione della Commissione ha visitato il Tagikistan nel maggio 2000 per negoziare i termini, gli importi e le condizioni inerenti all'assistenza finanziaria eccezionale della Comunità e ha concluso un accordo di principio con le autorità tagiche sugli importi di un nuovo prestito e di una nuova sovvenzione da versare nel periodo 2000-2004 e sulla riduzione, richiesta dal Tagikistan, della sua esposizione debitoria netta nei confronti della Comunità. Le autorità tagiche hanno firmato formalmente l'accordo nel dicembre 2000.
Assistenza macrofinanziaria. Nel settembre 1998 l'FMI aveva approvato a favore dell'Ucraina un'EFF di 2,2 miliardi USD, aumentata poi a 2,6 miliardi USD. Un paio di mesi dopo l'approvazione, l'EFF era stata interrotta a causa di slittamenti di ordine fiscale e strutturale riscontrati in Ucraina, ma era stata ripresa nella primavera 1999 nell'ambito di un programma economico riveduto. Tuttavia, il rilassarsi delle politiche macroeconomiche, l'inattuazione di varie riforme strutturali e il blocco generale delle iniziative in attesa delle elezioni presidenziali aveva portato a una seconda interruzione dell'EFF nell'autunno 1999. Dopo oltre un anno di difficili trattative, nel dicembre 2000 l'FMI ha deciso di riattivare l'EFF a sostegno di un nuovo programma economico concordato con le autorità ucraine9.

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  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Oneri finanziari 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento. 2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 – sono pari a € 150.000,00. a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 150.000,00 (€ 60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui al punto a. del presente articolo; c. un importo pari 10% di € 150.000,00 (€ 15.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa finali e della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00; 4. In considerazione del fatto che l’Università non viene ricompresa nelle tabelle A e B della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 (in GU 284 del 06/12/2011), la stesso non è obbligato alla tenuta di un conto di Tesoreria e in adempimento all’art. 3 c. 1 della legge n. 136 /2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornirà apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. Pertanto gli importi di cui al comma 3 del presente articolo verranno versati mediante accreditamento della somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia Roma 60 – IBAN XX00X0000000000000000000000 – Intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a valere sugli oneri finanziari progettuali.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.