ROMANIA Clausole campione

ROMANIA. Gli atti sollecitati dalle parti e stipulati dal notaio pubblico sono redatti in lingua rumena. Dietro richiesta giustificata delle parti, il notaio pubblico può rendere esecutivi degli atti in relazione con gli scritti redatti dalle parti in una lingua diversa dal rumeno, a condizione che il notaio che stipula l’atto conosca la lingua in cui sono redatti gli atti, oppure che abbia preso coscienza del contenuto di tali atti mediante un interprete, nel qual caso un esemplare tradotto in rumeno e firmato da colui che ha effettuato la traduzione sarà allegato alla pratica. Gli scritti possono essere redatti su due colonne, la prima delle quali contenente il testo in rumeno, e la seconda il testo in lingua straniera; oppure, successivamente, vale a dire prima il testo in rumeno e poi il testo in lingua straniera.
ROMANIA. La Repubblica socialista di Romania non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 38, capoversi 2 e 3 della convenzione, ritenendo che una controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della convenzione potrà essere sotto- posta all’arbitrato solamente previo consenso di tutte le parti in litigio.
ROMANIA. Nel diritto civile rumeno, i principali mezzi per l’identificazione di una persona fisica sono: il cognome, il domicilio e lo stato civile. Nell’ambito dei lavori di esecuzione degli atti notarili, il notaio pubblico stabilisce l’identità, il domicilio e la capacità delle parti. Il Mandante, vale a dire la persona che concede l’autorizzazione, deve essere identificato mediante il cognome, il nome e il domicilio. Inoltre, nel caso in cui il mandante sia minorenne, è necessario specificare la relativa data di nascita. Il minorenne compreso tra i 14 e i 18 anni è assistito dai genitori o da un tutore, e in caso di atti di disposizione, è obbligatorio l’accordo dell’autorità tutelare.
ROMANIA a. Il Rappresentante di una persona morale è identificato mediante cognome, nome e xxxxxxxxx. La rappresentanza legale delle persone fisiche è operativa in due situazioni:
ROMANIA. Per quanto concerne il Mandatario – la persona che si obbliga a rendere esecutivi gli atti giuridici a nome del mandante che rappresenta – è necessario stabilirne identità e domicilio. Il mandatario deve avere piena capacità di esercizio, dal momento che negli atti che rende esecutivi a nome del mandante deve esprimere un consenso valido.
ROMANIA. Nella pratica, la procura (denominata delega o autorizzazione) non deve essere corredata da un documento d’identità, essendo sufficiente l’identificazione del mandante. Se il mandante non presenta alcun documento d’identità, può essere identificato dal notaio pubblico, menzionando nell’autenticazione di conoscerlo personalmente, e nel caso in cui il notaio non conosca la parte, deve verificarne l’identità mediante: atti d’identità o documenti ufficiali muniti di firma, timbro e fotografia del titolare; attestazione dell’avvocato che assiste la rispettiva parte oppure due testimoni d’identità, personalmente conosciuti dal notaio pubblico o legittimati secondo la lettera a).
ROMANIA. Il mandatario non deve essere presente durante la stipula della procura, a prescindere dall’oggetto dell’autorizzazione. Il mandato è un contratto consensuale, generato dal semplice accordo della volontà delle parti. Il consenso delle parti può essere dato espressamente, ma talvolta anche tacitamente. In linea generale l’offerta di mandato viene fatta per iscritto, in modo tale che anche i terzi possano prendere coscienza della portata del potere del mandatario. L’accettazione dell’offerta di mandato può essere tacita, in quanto solitamente deriva dall’esecuzione dell’incarico da parte del mandatario. Infatti, l’art. 1533 C. civile menziona quanto segue: “la ricezione del mandato può essere tacita e risultare dall’esecuzione dello stesso da parte del mandatario”.
ROMANIA. Il mandato cessa al momento della morte del mandatario oppure del mandante e in caso di messa in interdizione o di insolvibilità o di bancarotta del mandante oppure del mandatario. Inoltre, il Codice civile menziona ancora due casi in cui il mandato si estingue, vale a dire: la revoca del mandato da parte del mandante e la rinuncia al mandato da parte del mandatario, senza tenere in considerazione il fatto che il mandato sia a titolo gratuito oppure oneroso.
ROMANIA. La revoca espressa non è sottomessa a forme speciali, ma la manifestazione di volontà deve esserlo. Il mandante può revocare il mandato in qualsiasi momento, anche se prevede una scadenza, e può costringere il mandatario a restituirgli la procura. La revoca è opponibile a terzi dopo essere stata portata alla conoscenza degli stessi. Fino alla notifica della revoca il mandante è responsabile verso terzi di buona fede ma con un diritto di regresso contro il mandatario scorretto. Secondo l’art. 1554 del Codice Civile “La revoca del mandato, notificata solamente al mandatario, non può essere opponibile a un’altra persona che, non essendone a conoscenza, abbia stipulato con quest’ultimo un contratto in buona fede: in tal caso il mandante farà ricorso contro il mandatario”. In genere la notifica della revoca viene fatta da un esecutore giudiziario.