ROMANIA Clausole campione

ROMANIA. Il quadro normativo a livello nazionale 49
ROMANIA. Gli atti sollecitati dalle parti e stipulati dal notaio pubblico sono redatti in lingua rumena. Dietro richiesta giustificata delle parti, il notaio pubblico può rendere esecutivi degli atti in relazione con gli scritti redatti dalle parti in una lingua diversa dal rumeno, a condizione che il notaio che stipula l’atto conosca la lingua in cui sono redatti gli atti, oppure che abbia preso coscienza del contenuto di tali atti mediante un interprete, nel qual caso un esemplare tradotto in rumeno e firmato da colui che ha effettuato la traduzione sarà allegato alla pratica. Gli scritti possono essere redatti su due colonne, la prima delle quali contenente il testo in rumeno, e la seconda il testo in lingua straniera; oppure, successivamente, vale a dire prima il testo in rumeno e poi il testo in lingua straniera.
ROMANIA. L’esecuzione dell’atto notarile viene constatata dal notaio mediante autentica, che deve indicare anche la data dell’esecuzione dell’atto notarile. L’autentica sarà redatta dopo che le parti avranno accordato il proprio consenso, e quindi firmato l’atto.
ROMANIA. Il quadro normativo a livello nazionale I.4.1. I regolamenti relativi ai rapporti di lavoro e alla sicurezza e salute sul lavoro I.4.1.1. Il distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi transnazionali
ROMANIA. Vale la stessa riserva espressa dalla Bielorussia.
ROMANIA. Nella pratica, la procura (denominata delega o autorizzazione) non deve essere corredata da un documento d’identità, essendo sufficiente l’identificazione del mandante. Se il mandante non presenta alcun documento d’identità, può essere identificato dal notaio pubblico, menzionando nell’autenticazione di conoscerlo personalmente, e nel caso in cui il notaio non conosca la parte, deve verificarne l’identità mediante: atti d’identità o documenti ufficiali muniti di firma, timbro e fotografia del titolare; attestazione dell’avvocato che assiste la rispettiva parte oppure due testimoni d’identità, personalmente conosciuti dal notaio pubblico o legittimati secondo la lettera a).
ROMANIA. Il documento in circolazione può essere l’originale o la copia autenticata dal notaio pubblico. Si può anche autenticare la traduzione nella lingua straniera dell’atto redatto in rumeno. La procura sarà redatta nel numero di esemplari originali richiesto dal mandante, mentre un esemplare originale dell’atto sarà conservato presso gli archivi del notaio pubblico.
ROMANIA. Le copie autentiche degli atti originali presentati dalle parti saranno rilasciate dopo aver proceduto a un confronto tra la copia e l’originale dell’atto. Secondo l’art. 93 capoverso. (2) della Legge N..36/1995: “Nell’autentica si indica che tutte le condizioni essenziali dell’autenticazione della copia sono state soddisfatte, ai sensi dell’art. 49 lettera g)[2], mediante le seguenti menzioni:
ROMANIA. In genere, per l’autenticazione di un atto è necessario un mandato speciale. Il notaio pubblico verificherà il contenuto della procura, avendo l’obbligo di controllare che l’atto da lui stipulato non contenga clausole contrarie alla legge e al buon costume. Egli deve dare al mandante alcune spiegazioni in merito al contenuto dell’atto che stipula per essere convinto che l’altro abbia ben compreso le clausole dell’atto in questione. Nel caso in cui i contenuti dello scritto fossero dubbi, il notaio pubblico attirerà l’attenzione delle parti sulle conseguenze giuridiche cui si espongono e ne farà espressa menzione nell’atto, e se la parte si oppone all’introduzione della menzione, rifiuterà il rilascio dell’atto.
ROMANIA. La decisione mediante la quale si constata l’autentica di uno scritto notarile comprenderà obbligatoriamente la constatazione che lo scritto in questione è stato firmato davanti al notaio da tutti coloro che erano tenuti a firmare. Tutti gli esemplari originali del documento, richiesti dalle parti, così come quello conservato presso gli archivi dello studio notarile, sono firmati davanti al notaio pubblico dalle parte o dai rispettivi rappresentanti e, all’occorrenza, da coloro designati ad acconsentire agli atti che le parti rendono esecutivi, dai testimoni - assistenti, quando è richiesta la loro presenza, e – all’occorrenza – da colui che ha redatto lo scritto. Specifichiamo che se la legge prevede la forma autentica, gli atti saranno redatti solamente da notai pubblici, dall’avvocato di una delle parti o dal consulente giuridico o dal rappresentante legale di una persona morale. Le persone in possesso di un diploma giuridico di tipo superiore potranno redigere i documenti in cui figurano come parti, compresi i relativi coniugi, ascendenti e discendenti.