Common use of ASSISTENZA STRADALE Clause in Contracts

ASSISTENZA STRADALE. 5. Ogni diritto nei confronti della Società si pre- scrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla presta- zione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. 6. I massimali indicati per ogni prestazione deb- bono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. 7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia pre- so preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindaca- bile giudizio della Struttura Organizzativa. 8. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di que- sta Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso. 9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di pre- stazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni, pena la deca- denza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. 10. Per tutto quanto non qui espressamente di- sciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

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Samples: Contratto Di Polizza Auto, Contratto Di Polizza Auto

ASSISTENZA STRADALE. 4. La Struttura Organizzativa non assume re- sponsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’as- sistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. 5. Ogni diritto nei confronti della Società si pre- scrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla presta- zione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. 6. I massimali indicati per ogni prestazione deb- bono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. 7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia pre- so preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindaca- bile giudizio della Struttura Organizzativa. 8. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di que- sta Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso. 9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di pre- stazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni, pena la deca- denza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. 10. Per tutto quanto non qui espressamente di- sciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

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Samples: Insurance Policy

ASSISTENZA STRADALE. 5. Ogni diritto nei confronti della Società si pre- scrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla presta- zione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. 6. I massimali indicati per ogni prestazione deb- bono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. 7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia pre- so preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindaca- bile giudizio della Struttura Organizzativa. 810. L’Assicurato libera dal segreto professionaleprofessio- nale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di que- sta questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche an- che prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro Si- nistro stesso. 911. Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni verranno concessi compati- bilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, e a condizione che l’Assicura- to, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascor- so tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 12. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di pre- stazioni Prestazioni analoghe alle presentipre- senti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sotto- scritti sottoscritti con altra impresa compagnia di assicurazione, è fatto obbligo obbli- go di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa compagnia assicuratrice e specificamente specifica- mente alla Società Compagnia nel termine di tre giorni, giorni a pena la deca- denza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazionedi decadenza. 10. Per tutto quanto non qui espressamente di- sciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

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Samples: Polizza r.c. Auto Motocicli