Common use of Assunzione a tempo determinato Clause in Contracts

Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- ni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- roga, ai tre anni. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: – per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivo; – per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; – per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; – per sostituire lavoratori in ferie; – per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gentevigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- ni24 mesi. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia ri- chiesta richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- rogaproroga, ai tre anni24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivoripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gentevigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, lettera nella quale devono essere specificate le fattispecie ragioni giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- nianni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- rogaproroga, ai tre anni. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: - per l’esecuzione l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivoripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’esteroall'estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione l'assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Collaborazione Domestica

Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- ni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- roga, ai tre anni. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: – per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivo; – per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria pro- pria famiglia residente all’estero; – per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; – per sostituire lavoratori in ferie; – per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assunzione a tempo determinato. L’assunzione deve risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di lavoro in somministrazione e deve contenere i seguenti requisiti: 1) I casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, di cui al comma 4, dell’articolo 20 del D.Lgs. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici276/2003. 2. La forma scritta non è necessaria quando ) L’indicazione dell’ApL e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro. 3) L’indicazione dell’impresa utilizzatrice 4) L’indicazione del gruppo di appartenenza secondo quanto previsto nell’articolo 25 del presente Ccnl. 5) L’indicazione della mansione che espleterà presso l’utilizzatore e il relativo inquadramento. 6) L’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso. 7) L’eventuale previsione della penalità massima di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rapportata alla durata della missione residua. 8) Il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione. 9) L’orario di lavoro 10) Il riferimento al CCNL applicato nell’impresa utilizzatrice. 11) L’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, in dettaglio, le singole voci che lo compongono e almeno: paga base, contingenza, edr, terzo elemento, premio di produzione, superminimo collettivo, scatti di anzianità e, ove previsto, il premio di risultato. 12) L’indicazione del contratto integrativo di secondo livello, ove esistente. 13) La data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice. 14) L’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile,del medico competente. Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell’art. 21 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente Ccnl, che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro, che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell’ApL previa comunicazione alla Commissione Paritetica Nazionale per l’Salute e la Sicurezza sul Lavoro di cui all’art. 7. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 276/03 siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro in somministrazione ne contiene la relativa indicazione. 15) L’autorizzazione da parte del lavoratore in somministrazione all’ApL ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del proprio rapporto di lavoro. L’autorizzazione deve prevedere altresì la liberatoria al trattamento dei dati personali dei lavoratori in favore della bilateralità di settore. Nella lettera di assunzione vengono inoltre specificate: 16) L’indicazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 5, pura- mente occasionalecomma 2, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine lettera c) del contratto D.Lgs 276/03, specificando gli estremi del versamento e della banca presso la quale è stato effettuato il deposito, ovvero della banca, assicurazione o intermediario finanziario presso il quale è stata accesa la fideiussione per le Agenzie che hanno ottenuto l’autorizzazione a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- ni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta indeterminato; 17) L’assunzione da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- roga, ai tre anni. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: – per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivo; – per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; – per sostituire lavoratori malati, infortunatiparte dell’utilizzatore, in maternità o fruenti caso di inadempimento dell’ApL, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei diritti isti- tuiti dalle norme contributi previdenziali; 18) L’assunzione da parte dell’ApL della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; 19) L’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di legge sulla tutela rimborsare alla ApL gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei minori e dei portatori di handicap, an- che oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; – per sostituire lavoratori in ferie; – per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case somministrazione nonché l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposocomunicare alla ApL stessa i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; 20) La residenza o il domicilio. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gentevigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- nianni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- rogaproroga, ai tre anni. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivoripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assunzione a tempo determinato. 1Le parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la qualità del servizio assistenziale, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di co- stituzione dei rapporti di lavoro in tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all’art. 1 del presente ccnl. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gente, obbligatoriamente in forma scritta, di personale con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavorolavoro avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001. Sarà pertanto consentito il ricorso al contratto a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, pura- mente occasionaleproduttivo ed orga- nizzativo o sostitutivo. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: - intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno per motivazioni particolari; - esecuzione di opere o servizi derivanti da progetti sperimentali, commesse eccezionali o situazioni contingenti ove ai bisogni dell’utenza non è possibile sopperire con il normale organico; - esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni; - esecuzione di un’opera o di un servizio predeterminati nel tempo, aventi carattere occasionale o straordinario; In ogni caso l’apposizione del termine sarà priva di effetto se non risulti direttamente o indirettamente da atto scritto in cui siano specificate le ragioni dell’apposizione del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e - nei casi di sostituzione - il nominativo o i nominativi dei lavoratori sostituiti. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore o alla lavoratrice interessata entro cinque giorni lavorati- vi dall’inizio della prestazione. Non è ammessa l’assunzione a termine nei seguenti casi: - per sostituire lavoratori in sciopero; - qualora si tratti di enti o istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08; - per lo svolgimento di mansioni cui erano adibiti lavoratori licenziati nell’arco dei sei mesi precedenti, salvo che ciò avvenga in base a specifico accordo sindacale, o che il contratto a termine sia superiore concluso con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 8, L. 223/91, o che il contratto a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del serva per sostituire lavoratori assenti, o che infine il contratto a tempo determinato può esserevenga stipulato con durata iniziale non superiore a tre mesi. Qualora alla scadenza del contratto perdurino le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che avevano determinato la stipula del contratto originario, ovvero si presentino nuove esigenze riconducibili alle me- desime motivazioni, il contratto a termine potrà, con il consenso del lavo- ratorelavoratore o della lavoratrice, essere prorogato solo quando la durata iniziale del nel caso però in cui il contratto originario sia inferiore a tre an- nianni. In questi casi la La proroga è ammessa potrà operare una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta da ragioni oggettive e sempreché si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale era stato sti- pulato il contratto è stato stipulato originario, e la sua durata sarà tale da non superare il periodo di tre anni, computando in tale periodo sia il contratto originario che quello prorogato. Qualora il lavoratore o la lavoratrice vengano riassunti con un secondo contratto a termine senza alcuna interruzione rispetto al primo contratto, il rapporto di lavoro si considererà a tempo determinato; la indeterminato a decorrere dalla data di stipula- zione del primo contratto. Qualora il secondo contratto intervenga entro 10 giorni dalla scadenza del primo di durata complessiva fino a sei mesi, ovvero entro 20 giorni dalla scadenza del rap- porto primo di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considererà a tempo indeterminato. I lavoratori e le lavoratrici assunti con contratto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- roga, dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni affidate al fine di prevenire i rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai tre anni. 4sensi dell’art. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata 37 del D.Lgs. 81/08. I lavoratori e le lavoratrici assunti con contratto di lavoro nei seguenti casi: – per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivo; – per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; – per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; – per sostituire lavoratori in ferie; – per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro potranno altresì avvalersi durata superiore ai nove mesi sono compu- tabili ai fini di somministrazione di lavoro a tempo determinatocui all’art. 35 della L. 20 maggio 1970 n. 300. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

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Samples: c.c.n.l. 5 Settembre 2012 Personale Dipendente Dalle Realtà Del Settore Assistenziale, Sociale, Socio Sanitario, Educativo

Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gentevigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- nianni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- roga, ai tre anni.pot 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: per l’esecuzione l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivoripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’esteroall'estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione l'assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gentevigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- nianni. In questi casi questo caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- rogaproroga, ai tre anni. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivoripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza extradomiciliare extra domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gentevigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, lettera nella quale devono essere specificate le fattispecie ragioni giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- nianni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- rogaproroga, ai tre anni. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivoripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gentevigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratorelavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- ni24 mesi. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia ri- chiesta richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- rogaproroga, ai tre anni24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivoripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.in 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro