Disciplina della proroga Clausole campione

Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 1, art. 21 DLgs 81/15, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero di contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavorato- re, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. 2. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni og- gettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipu- lato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano even- tuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per la assunzione del personale docente di cui al precedente punto A) dell’art.12.1 La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del la-voratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, fatta eccezione per quanto previsto per le assunzioni del personale do-cente privo di abilitazione. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello per il quale il contratto è stato stipu-lato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a ter-mine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro. Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, per una sola volta e con il consenso del lavoratore, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizio-ne da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: astensione facoltativa; riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.
Disciplina della proroga. L’art. 4 affronta l’istituto della proroga in maniera del tutto diversa da come era stato disciplinato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 230/1962. Lì, fatto salvo il consenso del lavoratore, la proroga doveva avere una valenza eccezionale, non era ammessa per più di una volta e per un tempo superiore a quello iniziale, allorchè la stessa era motivata da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferiva alla stessa attività per la quale era stato stipulato il contratto a termine. Con la nuova normativa, fermo restando il consenso del lavoratore, la proroga è possibile una sola volta quando il contratto iniziale è inferiore a tre anni. Non c’è più lo specifico riferimento alla eccezionalità e la durata (cosa del tutto innovativa) può essere superiore al contratto iniziale. La motivazione deve essere oggettiva e riferirsi alla stessa attività per la quale fu stipulato il contratto originario. L’onere della dimostrazione della motivazione è, in caso di contenzioso, a carico del datore di lavoro. Da quanto sopra emerge che l’istituto della proroga non è applicabile ai contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a trentasei mesi, anche alla luce delle profonde novità introdotte dalla legge n. 247/2007, sulla durata massima dei contratti a termine (anche per sommatoria) dei quali si parlerà diffusamente più avanti. Il testo adottato dall’art. 4 è diverso da quello già espresso dall’art. 2 della legge n. 230/1962 ed il riferimento a “ragioni oggettive”, riconducibili a situazioni tecniche, organizzative e produttive e non più ad esigenze contingenti ed imprevedibili. La circolare del Ministero del Lavoro n. 42/2002, al punto 8, afferma che fermo restando che la proroga va riferita alla stessa attività lavorativa cui si riferisce il contratto a termine, esiste la possibilità che le ragioni che giustificano la stessa, oltre che prevedibili al momento dell’assunzione, siano completamente diverse da quelle che hanno determinato la stipula del contratto a termine, purchè siano riconducibili alle ragioni del c.d. “causalone”: ciò significa, ad esempio, che la proroga, essendo possibile anche per ragioni sostitutive, ferma restando la stessa attività lavorativa, ed essendo la fattispecie imprevedibile al momento della stipula del contratto, potrebbe essere possibile anche per sostituire lavoratrici in maternità. Non si tratterebbe soltanto di due contratti ma di uno soltanto, con la relativa proroga. Tale tesi, che si basa anche sul concetto che “stessa...
Disciplina della proroga. La proroga è ammessa, fino ad un massimo di cinq Ite per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione ch si rif risca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. 2. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: congedo parentale (astensione facoltativa); riposi giornalieri per l'allattamento.
Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata ini- ziale del contratto sia inferiore a quanto previsto dalla norma- tiva vigente. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa la pro- roga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla normativa, in relazione alla fruizione da parte del- la lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di: a) Congedo parentale (astensione facoltativa); b) Riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi. In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell’orario lavorativo con il consenso del sostituito.
Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stesso livello per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano eventuali proroghe, è a carico del datore di lavoro.
Disciplina della proroga. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78.
Disciplina della proroga. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato per 4 volte, entro comunque il ter- mine massimo di 24 mesi. Può essere prolungato di altri 12 mesi se ci sono ancora proroghe disponibili entro il numero di 4, ma solo in sede di Ispettorato Territoriale del Lavoro. Come anticipato sopra quando con la prima o le successive proro- ghe si oltrepassano i primi 12 mesi di assunzione a termine, il contratto dovrà prevedere la causale.